Sentenza 29 settembre 2014
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammissibile contro le decisioni della Corte di cassazione conclusive di un giudizio di revisione. (In motivazione, la Corte ha osservato che per "condannato", a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis cod. proc. pen., si intende anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2014, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/09/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 2636
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 26073/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SA N. IL 13/04/1957;
avverso la sentenza n. 18672/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 15/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 15 gennaio 2014 la 5^ Sezione di questa Corte (con sentenza n. 8773/2014) rigettava il ricorso proposto da RC DR avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 14.1.2013. Con la decisione allora impugnata la Corte bresciana aveva disposto il rigetto della richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 3 febbraio 2010, relativa - quest'ultima - alla affermazione di penale responsabilità del RC per i delitti di rapina, tentato omicidio ed altro, commessi nell'anno 1998.
Al fine di ritenere provata la responsabilità del RC era stata realizzata - nel giudizio di merito - consulenza tecnica relativa al confronto tra profili genotipici estratti all'epoca del fatto da tracce ematiche lasciate da uno dei rapinatori e i profili genotipici ricavati da una macchia di sangue estratta da un asciugamano sequestrato in carcere al RC.
Tale aspetto era posto al centro dei giudizio di revisione, posto che la parte richiedente aveva prospettato l'esistenza di nuove metodiche maggiormente affidabili sul tema.
Questa Corte riteneva infondate le critiche mosse nel ricorso, posto che era stata accertata - con nuova perizia - la riferibilità al RC delle tracce di sangue contenute nello strumento di confronto utilizzato all'epoca (un asciugamano) e non era stata dimostrata, quanto al resto, la sopravvenienza di elementi scientifici di smentita dei risultati ottenuti nel processo di merito in punto di estrazione e comparazione del DNA.
2. Con il ricorso straordinario, qui in valutazione, RC DR sostiene l'esistenza di errore di fatto - rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. - nella decisione reiettiva emessa dalla 5 Sezione Penale in data 15 gennaio 2014. Il punto rilevante, ad avviso del ricorrente va individuato nella affermazione compiuta da questa Corte (a pag. 4 della sentenza) secondo cui "... il ricorrente non ha specificamente dedotto e dimostrato che le conoscenze tecniche acquisite in data successiva alle sentenze di merito (del 2008 e del 2010) .. siano tali da inficiare il fondamento scientifico delle conclusioni alle quali i giudici di merito erano giunti, quanto alla astratta confrontabilità e alla concreta corrispondenza tra i profili genetici...".
Ad avviso del ricorrente tale espressione sarebbe frutto di errore percettivo, posto che i contenuti della relazione tecnica di parte a firma Barbaro - allegata agli atti del ricorso - confermava che i progressi scientifici in ambito genetico avevano reso del tutto obsoleta e non attendibile la consulenza tecnica esperita nel giudizio di merito.
Si ripropongono, sul punto, ampi stralci della consulenza di parte, con illustrazione della nuova metodica, prospettata come innovativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
1.1 Un primo aspetto è - per il vero - rappresentato dalla "tipologia" di decisione oggetto di ricorso straordinario. Trattasi infatti di sentenza emessa ai sensi dell'art. 640 cod. proc. pen., norma che testualmente recita "la sentenza pronunziata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione". Con tale pronunzia, pertanto questa Corte di legittimità non chiude la fase processuale tipicamente destinata all'accertamento del fatto ma verifica - sulla base dei motivi di ricorso - la rispondenza al modello normativo suo proprio del processo di revisione, instaurato ai sensi degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen.. Da ciò è derivata - in rapporto alla natura del mezzo di impugnazione straordinario di cui all'art. 625 bis - una linea interpretativa (seguita, tra le altre, da Sez. 6 n. 4124 del 17.1.2007, rv 235612 e da Sez. 3 n. 43697 del 10.11.2011, rv 251411) tesa ad affermare la estraneità all'istituto qui azionato delle decisioni di questa Corte conclusive di un giudizio di revisione, posto che lo stesso risulterebbe azionabile solo in rapporto a "sentenze per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna".
A parere del Collegio, tuttavia, l'orientamento sopra menzionato non può essere condiviso, pur nella consapevolezza del necessario rispetto del generale principio di tassatività delle impugnazioni, non trovando solida e convincente saldatura con il dato normativo espresso.
Se è vero che nel corpo della disposizione (art. 625 bis) si compie riferimento al "condannato" per delimitare l'area del soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza (il che coerentemente esclude dal rimedio in parola le decisioni incidentali emesse in sede cautelare, come ritenuto, tra te altre, da Sez. 1 n. 35614 del 2002 rv 22328 o anche le decisioni in tema di misure di prevenzione, come affermato da Sez. 6 n. 2430 del 2010, rv 245772) ciò non significa che i "provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione" assoggettabili al ricorso straordinario siano esclusivamente quelli da cui deriva, per la prima volta, il consolidamento di tale condizione giuridica (e dunque le decisioni di inammissibilità o rigetto di ricorsi proposti avverso sentenze di merito con cui si è affermata la penale responsabilità del ricorrente).
Tale lettura della disposizione finisce infatti con il ricavare (in malam partem) una norma in realtà non scritta, posto che il "condannato" è anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il giudizio di revisione (art. 632 c.p.p., comma 1, lett. a) nel cui ambito, in caso di rigetto della domanda, si approda parimenti allo scrutinio di legittimità, con l'emissione di un provvedimento decisorio che - in caso di rigetto del ricorso - conferma la condizione giuridica di partenza.
In particolare, il giudizio di revisione - a differenza delle procedure incidentali o di quelle esecutive - risulta essere lo strumento (di certo straordinario ma) "generale" di rimozione - lì dove ne ricorrano i presupposti - degli effetti di una decisione erronea, con cui si è affermata la penale responsabilità di un individuo e ciò pone la decisione che ne chiude l'esperimento in una condizione di piena assonanza (negli effetti) con quelle terminative del giudizio ricostruttivo del fatto controverso.
Nè il fatto che la richiesta di revisione sia riproponibile (anche in ipotesi di sentenza di rigetto, ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen.) pare essere argomento decisivo ad escludere l'esperibilità del ricorso straordinario avverso la decisione confermativa della reiezione di una domanda di revisione che si assume viziata da errore di fatto. Ciò per la profonda diversità delle condizioni operative regolamentate dalle norme in questione. La riproponibilità (art. 641) è basata sulla condizione essenziale della "novità" degli elementi legittimanti la rinnovata richiesta di revisione, lì dove l'errore materiale o di fatto è rimedio che consente la rettifica di una decisione irrimediabilmente viziata - in quanto tale - da uno "sviamento percettivo" del giudizio.
Non vi è pertanto ragione - data la formulazione testuale della norma regolatrice - di escludere le decisioni emesse da questa Corte in tema di revisione dall'ambito applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen., per quanto sinora detto.
2. Ciò posto, il motivo del presente rigetto è rappresentato dall'assenza del prospettato errore di fatto nella decisione impugnata con ricorso straordinario.
Va premesso che il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto deciso dalla Corte di legittimità.
Come è stato più volte evidenziato (Sez. U. n. 16103 del 27.3.2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello "sviamento" del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata - in modo decisivo - sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.
Si tratta, come è stato efficacemente sostenuto, di vizi di percezione e non di ragionamento.
Da ciò deriva che non possono trovare ingresso, in tale contesto, tutte le censure di tipo valutativo, pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche.
1.2 Ciò posto, appare evidente che nel caso in esame, non vi è alcun profilo riconducibile ad una delle ipotesi prima richiamate, risolvendosi la doglianza in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata. Se è vero infatti - come la stessa decisione impugnata riconosce - che in campo scientifico sono sempre possibili e auspicabili progressi dette tecniche operative, ciò non comporta che l'adozione di una nuova metodica renda di per sè "inattendibile" il risultato conseguito nel processo ove si è fatta applicazione dei precedenti metodi.
E la valutazione espressa da questa Corte nella decisione impugnata, dunque, non trascura in alcun modo i contenuti rappresentativi del ricorso, ma ne afferma il limite essenziale, rappresentato dall'assenza di prova della inaffidabilità dei risultati conseguiti nel giudizio conclusosi con l'affermazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente.
Del resto, è approdo riconosciuto che l'affidabilità degli esiti delle indagini genetiche basate sulla estrazione e comparazione del DNA riposa sul numero dei marcatori posti in comparazione (nel caso in esame - 15 - ritenuto ampiamente sufficiente dalla Corte investita della domanda) tale da assicurare, allo stato attuale delle conoscenze, una rassicurante prova comparativa (Sez. 2 n. 8434 del 5.2.2013, rv 255257). Si tratta, in ogni caso, di affermazioni che rientrano nella tipica funzione di "giudizio", non riesaminabili attraverso il rimedio qui azionato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015