Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/1997, n. 4316
CASS
Sentenza 4 novembre 1997

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Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione, in quanto il bene giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento della pubblica amministrazione, potendo il privato risentire solo eventualmente, e quindi quale soggetto danneggiato, dalla condotta antigiuridica del pubblico ufficiale; e ciò a differenza dalla ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura plurioffensiva. Ne consegue che nella prima ipotesi il soggetto privato (nella specie, il Codacons, associazione per la tutela dei consumatori, e quindi ente esponenziale di interessi diffusi), non avendo qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/1997, n. 4316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4316
    Data del deposito : 4 novembre 1997

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