Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 67801 GISTRAZIONE 1 5 3087 02 D.P.R. 26/4/1986 B. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA IN NO E DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G. N. 644/00 CICALA Cron. 35733 Dott. Mario Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO GIULIANI Consigliere C.C. Dott. Paolo GENOVESE Consigliere Dott. Francesco Antonio ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FALL IST PITAGORA SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZION POMA 4 presso lo studio dell'avvocato MARIA GIOIA CAMPIONE CIVILE CONTE, difeso dall'avvocato ROBERTO VILARDO, giustaN. 67801 procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD PALERMO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2002 elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 201 12, presso -1- rappresenta e difende ope legis;
controricorrente la sentenza n. 167/98 della Commissione avversO regionale di PALERMO, depositata il tributaria 13/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. -2- 644SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il fallimento dell' Istituto Pitagora srl ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 167/98 del 21 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia dichiarava la tardività dell'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione di Primo grado di Palermo n. 6223 depositata il 17 luglio 1987 in quanto l'atto di appello era stato depositato il 24 ottobre 1998. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso con cui la contribuente contesta la tardività dell'appello sostenendo la inapplicabilità al processo tributario dell'art. 327 c.p.c., deve essere rigettato. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluribus Cass. 17 novembre 1999, n. 12730, che ribadisce l'indirizzo iniziato da Cass, sez. un. n. 668/1992) il principio secondo cui le disposizioni del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 sulle impugnazioni delle decisioni delle commissioni tributarie, applicabili nella specie, quando fissano il termine di 60 giorni dalla loro notificazione o dalla comunicazione dei dispositivo (artt. 22, 25 e 38), devono essere integrate con la regola dell'art. 327 primo comma c.p.c., nel senso che, indipendentemente da detti adempimenti e dall'eventuale pendenza di quel termine breve, la facoltà di impugnazione viene meno comunque allo spirare del decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (con le proroghe dovute alle sospensione feriale dei termini). Deve quindi essere condivisa la tesi del Procuratore Generale secondo cui il ricorso è manifestamente infondato. N Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.100,00 (di cui 1.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 gennaio 2002. M Cial 0077 2002 Moldo Саль ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA