Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2013, n. 41853
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Massime1

Non sussiste la nullità del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, pur originariamente carente, sia indicata dal P.M. - in sede di udienza - e integrata dal Tribunale del riesame, non ravvisandosi, in tal caso, l'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione che determina la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie il provvedimento di sequestro originario si esauriva nell'apposizione di un timbro in calce al relativo verbale).

Commentario1

  • 1Computer sequestrati .. e la proprozionalità? (Cass. 3794/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021

    Ai fini della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici va considerata anche la variabile "tempo" necessaria per l'estrazione dei dati rilevanti. L'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2013, n. 41853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41853
Data del deposito : 21 maggio 2013

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