Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Non sussiste la nullità del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, pur originariamente carente, sia indicata dal P.M. - in sede di udienza - e integrata dal Tribunale del riesame, non ravvisandosi, in tal caso, l'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione che determina la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie il provvedimento di sequestro originario si esauriva nell'apposizione di un timbro in calce al relativo verbale).
Commentario • 1
- 1. Computer sequestrati .. e la proprozionalità? (Cass. 3794/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
Ai fini della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici va considerata anche la variabile "tempo" necessaria per l'estrazione dei dati rilevanti. L'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2013, n. 41853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41853 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 21/05/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere - N. 786
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 11001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO DA N. IL 09/03/1975;
avverso l'ordinanza n. 122/2012 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 20/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite del P.G. Dott. ANIELLO ER che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al sequestro penale. RITENUTO IN FATTO
ER DA propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Rimini del 20 dicembre 2012, con la quale era stato confermato il provvedimento di sequestro probatorio emesso nei suoi confronti limitatamente alla sostanza stupefacente, al denaro, agli apparati disturbatori e al biglietto contenente numeri telefonici e nomi, mentre era stato annullato con riferimento al restante materiale in sequestro.
Il Tribunale, pur rilevando che il provvedimento si esauriva nell'apposizione di un timbro in calce al verbale, aveva osservato che la motivazione era stata congruamente integrata in udienza dal PM, il quale aveva osservato che il materiale sequestrato era necessario al fine di ricostruire la dinamica relativa all'acquisto della sostanza stupefacente e per l'individuazione di eventuali complici. Aveva, altresì, osservato il Tribunale che "di fronte ad una motivazione esistente, anche se non puntuale e specifica, come quella redatta e integrata dal PM nel caso di specie, è concesso al Tribunale del riesame il potere di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro, in relazione al rinvio operato dall'art. 324 c.p.p., comma 7 all'art. 309 c.p.p., comma 9". Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione di legge, rilevando che il timbro già predisposto sottoscritto dal PM e apposto in calce al verbale di perquisizione e sequestro probatorio non soddisfa l'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 2, dovendo il decreto di sequestro a fini di prova essere sorretto a pena di nullità da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, talché una motivazione intervenuta successivamente non era idonea a integrare l'originaria carenza di motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie, atta a integrare violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p.. Osserva che il denaro in sequestro è frutto dell'attività lavorativa svolta dalla compagna del prevenuto e, di conseguenza, è svincolato da qualsiasi attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattando unitariamente i due motivi, tra loro intimamente connessi, non si evidenziano, infatti, condizioni che inducano a ravvisare quella situazione di mancanza assoluta della motivazione atta a comportare la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2 e ad impedire l'integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato ad opera del giudice del riesame.
Sulla scorta delle notazioni esplicative formulate dal P.M. in udienza, infatti, il cui tenore è stato riportato in sentenza e che devono ritenersi consentite (come si evince, a contrario, da Cass. S.U. 5876/2004: "a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero pure nel contraddittorio cautelare del riesame, il Tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità di sequestro"), è ravvisabile, invece, la presenza nell'ambito del provvedimento cautelare di un nucleo motivazionale minimo, anche con riferimento alle esigenze cautelari, che consente al Tribunale di sopperire con propria motivazione a una meno grave carenza. La stessa, infatti, deve essere ritenuta integrabile in virtù dell'effetto devolutivo che caratterizza il riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari (per la distinzione tra le due situazioni rappresentate si veda Cass. 25513/2012). Una volta accertata la sussistenza nel provvedimento cautelare del minimum motivazionale richiesto, va dato atto dell'ampia e congrua integrazione della motivazione intervenuta ad opera del Tribunale del riesame, il quale ha messo in luce le sussistenti esigenze probatorie con riferimento agli oggetti per i quali è stato mantenuto il sequestro.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato, derivandone per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013