CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 18623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18623 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5573/2021 R.G. proposto da: Casa Di Cura UI IS in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Vaccarella unitamente agli avvocati Gennaro Borriello, Biagio Matera;
-ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale RN in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Valerio Casilli;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18623 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di RN n. 1461/2020 depositata il 23/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dalla Consigliera LL EL. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ND EP, che ha concluso per a seguito di intervento unitario per tutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendo il rigetto di tutti e sette i ricorsi. Uditi per il ricorrente l'Avv. Romano Vaccarella e per delega dei difensori del controricorrente l'Avv. Gennaro Galietta. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto ingiuntivo n. 1156/2015, il Tribunale di RN ingiungeva alla ALS RN il pagamento di Euro 2.219.687,33 in favore della ricorrente Casa di Cura Prof. Dott. UI IS s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla Casa di Cura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale credito atteneva alla remunerazione di una parte delle prestazioni da essa svolte nell’anno 2013, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto per 3 acuti) dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Tale delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento era dettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di RN e di conservare i livelli occupazionali. Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbe altresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, con contratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di Cura MA NO al 18.02.2011. 1.1. L’SL RN proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c) l’inesistenza/nullità del contratto;
d) l’infondatezza della pretesa. L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Cura riguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel tetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2013 con il contratto del 14.11.2013; eccepiva, quindi, la inesistenza del preteso ulteriore contratto che la Casa di Cura aveva asserito essere intervenuto tra le parti e che aveva individuato - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputandolo contratto “ulteriore” a quello concluso in data 14.11.2013. Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un “tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro 2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto. Assumeva, infatti, che tale somma rappresentava il superamento del tetto di spesa relativo all’anno 2013, fissato in Euro 9.826.150,00, in cui era già inglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dalla Regione Campania alla Casa di Cura IS per i volumi prestazionali 4 della Clinica NO (con DCA n. 66/2012). Ed invero, tale tetto supplementare (di Euro 529.880,00) si aggiungeva al tetto provvisorio previsto per il 2013 di cui al Decreto n. 66 del 09/06/2012 ed al contratto sottoscritto il 26.06.2012, successivamente ridotto con decreti n. 4/2013 e n. 100/2013 del Commissario ad Acta della Regione Campania a complessivi Euro 9.826.150,00 dopo l’applicazione della spending review. 1.2. Il Tribunale di RN, con sentenza n. 655/2019, rigettava l’opposizione, osservando che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e in ragione del principio di “vicinanza alla prova”, era onere della SL RN fornire la prova del superamento del tetto di spesa fissato per l’anno 2013, quale fatto impeditivo dell’esigibilità del credito. Riteneva, quindi, che tale onere probatorio non era stato assolto dalla opponente. 2. La Corte d’appello di RN, con sentenza n. 1461/2020, accoglieva il gravame interposto dalla SL RN e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo n. 1156/2015; di poi, condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della SL. In particolare, ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesse considerarsi come contratto concluso tra l’SL RN e la Casa di Cura IS, e che il budget di riferimento per l’anno 2013 era determinato unicamente dal contratto inter partes stipulato in data 14.11.2013. 3. Per la cassazione della sentenza la Casa di Cura IS s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. 3.1. L’SL RN ha resistito con controricorso. 3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, in relazione alle questioni di diritto poste con il ricorso. 5 3.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025, in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioni scritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussione sollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella sua memoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima Sezione Civile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, sia sulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo la pendenza di altro ricorso sempre sulla stessa vicenda, il Collegio, con ordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienza unitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quanto di competenza tabellare della Terza Sezione. Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione alla Sezione. All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza. 3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato tale norma, che invece prevede testualmente che i processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono al contratto. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privo 6 di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contratto in forma scritta. Sostiene che tale conclusione sia infondata, in quanto né il bando né la delibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successiva stipulazione contrattuale. Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento, alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una mera riallocazione di posti letto e del personale dalla Casa di Cura MA NO alla Casa di Cura IS (a pag. 13 del ricorso). 4.1. Il primo motivo è infondato. 4.2. Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorso monitorio proposto dalla Casa di Cura IS, che chiedeva la condanna dell’SL RN al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte) eseguite nell’anno 2013 - comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel 2011 dai posti dismessi dalla Casa di Cura MA NO - e il tetto di spesa fissato con il contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 del 14.11.2013. Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg.
2-3 del ricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessi dalla Casa MA NO e inglobati nel suo organico in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delle 7 attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d”. 4.3. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un duplice profilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altro particolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento delle strutture private al Servizio Sanitario Nazionale. 4.4. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del 06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per la regola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che la norma qualifica, come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agli artt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006). Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore al Codice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione). Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modo incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersi concluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario di conclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema di appalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi (art. 30). 8 Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma 6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023). Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma ratione temporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) al verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera del 2011. 4.5. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo di carattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo di accreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che le strutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo di assegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, che costituiscono uno ius singulare. Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha di recente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del 22/06/2025 (resa in causa tra le stesse parti: Casa di Cura IS s.r.l. e SL RN), che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art.
8-ter), di un provvedimento di accreditamento istituzionale (art.
8-quater) e dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt.
8-ter e 8- quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (in quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240 del 17/06/2025). 9 In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordo contrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato (qual è, nella specie, la Casa di Cura IS). Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabiliti negozialmente. In particolare, l’art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce espressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […] stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]». E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art.
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». 10 Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordi contrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione di contratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente, a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale. 4.6. Alla luce di tali considerazioni, il precedente di Cass. Sez. U, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - evocato dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza del 13/11/2025 - risulta, nella specie, inconferente. Ciò in quanto esso - come precisato dalle stesse Sezioni Unite - va riferito ad una specifica vicenda (relativa al contenzioso tra il Comune di Roma Capitale e una società di servizi alla quale era stata concessa l’occupazione temporanea di una strada comunale, per l’esecuzione di taluni lavori di manutenzione concernenti cavi o tubi interrati, in ordine al pagamento delle penali previste in un apposito regolamento comunale per il ritardo accumulato nella riconsegna del bene pubblico occupato) ed allo schema negoziale utilizzato in tale occasione dalle parti. In quest’ottica, le Sezioni Unite hanno precisato nel citato arresto che l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 (la cui violazione non è peraltro neppure censurata dalla ricorrente) non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, ma contempla ulteriori ipotesi (ad es., il rogito apposto in calce al c.d. «capitolato», nonché l’«atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta») rispetto alle quali la valida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche in base alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente e unilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestata anche nelle forme di un atto amministrativo, dall’Amministrazione. 11 Ebbene, il citato arresto ha come referente specifico la fattispecie complessa denominata «concessione-contratto», in cui convergono un negozio unilaterale ed autoritativo della P.A., per effetto del quale un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina le modalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privato concessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci. Esso si riferisce ad ipotesi specifiche: a) il rogito apposto in calce al c.d. «capitolato»; b) l’atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta. Ma nessuna di queste consente di derogare alla successiva stipula del contratto che, peraltro, nella materia di interesse è espressamente e inequivocabilmente richiesto dall’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come “aliud” e “posterius”. In linea con tali coordinate normative, questa Corte ha altresì precisato (da ultimo con l’Ordinanza n. 25320 del 16/09/2025) che, nell’ambito del S.S.N., l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art.
8-quinquies del citato d.lgs. n. 502/1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia” (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del 03/06/2014). Nel caso di specie, peraltro, la presenza di un contratto scritto (del 14.11.2013) rende, in effetti, non rilevante tale argomento. 12 4.7. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cui all’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso, invariabilmente, quale aliud et posterius rispetto al mero verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica approvata con delibera n. 430 del 5 maggio 2011 dell’SL RN. Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali stricto sensu intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024). Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN si distingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio. Tale budget - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - è stanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi 13 e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025). Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non ha escluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto - respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quando esso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge. 4.8. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di “contratto” ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN, va perciò osservato che: (-) la fattispecie complessa di cui agli artt.
8-ter ss. del d.lgs. 502/1992 (c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privata accreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmente eseguite discende dalla legge;
14 (-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni e al budget annuale di riferimento individuato in un contratto ad hoc concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992. Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della struttura privata accreditata di ulteriori prestazioni (“extra-budget”) - la cui rigorosa prova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto a quelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultima può prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando il rimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro il termine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dal momento in cui si è verificato il depauperamento. A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella detta ipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’SL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati dai pazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN, dovendosi altresì ribadire che il tetto di spesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissato in una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identica a se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delle prestazioni erogate. 4.9. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Corte salernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento, anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità 2013 - quello del 14.11.2013, non potendosi ravvisare un contratto nel 15 verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Nel dettaglio, la Corte territoriale, attraverso una ampia ricognizione della disciplina di riferimento, ha affermato che «se, come sostenuto dalla Casa di Cura Prof. Dott. UI IS s.r.l., le prestazioni per le quali è stato invocato il pagamento sono ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate dal contratto del 14 novembre 2013, non è possibile ottenerne la remunerazione, che presuppone la valida ed efficace instaurazione di un rapporto contrattuale, nelle forme richieste dalla legge, anche nella prospettiva di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili ed il loro limite» (a pag. 5 della sentenza impugnata). Per tali ragioni, ha perciò ritenuto che, «al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale - tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti - integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato» (a pag. 6 della sentenza impugnata, e - similmente - alle successive pagg. 9-10). 5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 502/1992, della L. n. 449/1997, della L. n. 549/1995, della L. n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 1423 c.c. Il motivo è illustrato come segue. <<l'erroneità delle scolastiche considerazioni in base alle quali l'impugnata sentenza ha negato all'aggiudicazione e riallocazione dei 40 posti letto ex venosa la natura ed efficacia […] di contratto (e cioè fonte aggiuntiva, rispetto a quella storica, obbligazioni) si rivela pienamente quando corte salernitana arriva alla conclusione che nessuna 16 prestazione resa dalla casa cura cobellis nel 2013 doveva essere retribuita, non solo quelle aggiuntive ma neanche "storiche" (non collegate ai "riallocati”): «il del 14 novembre - sentenzia pag. potrebbe avere alcuna validità per il periodo antecedente all'epoca della sua stipula perché, come è già diffusamente detto, le prestazioni eseguite nell'ambito un rapporto intrattenuto con pubblica amministrazione ne presuppone- tale valida efficace instaurazione, attraverso contratto, stipulato nelle forme previste legge, costituisce fonte, essendo possibile concepire sanatoria, ratifica o convalida post titolo giustificativo esse era stato ancoro validamente efficacemente formato. conseguentemente tutte prima sarebbe nemmeno ipotizzare una remunerazione ma, ben vedere, successive dovrebbe dirsi altrettanto ... sottoposto alcun elemento probante all'attenzione dell'a. g. adita circa dal14 al 31 dicembre 2013, relazione loro natura, tipologia consistenza».>>. Dopo avere così riferito della sentenza, l’illustrazione – premessa la chiosa che, a seguire la corte territoriale, se vi fosse stata domanda dell’SL, vi sarebbero stati gli estremi per condannare Essa ricorrente alla restituzione di quanto percepito per le prestazioni rese nel 2013 – continua in questi termini: <<… già dal tenore letterale del contratto 14 novembre 2013 (all., come quelli dal 2008 in poi, alla comparsa di costituzione e risposta, e che qui si produce sub 4) dalle cui premesse emerge subito che “i tetti di struttura delle Case di cura per l'esercizio 2013 sono stati fissati con decreto commissariale n. 91 del 29/08/2013” e poi che “il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2013 da parte della 17 sottoscritta Casa di cura” (art. 2), che il "tetto" “comprende tutte le prestazioni erogate a qualsivoglia tipologia di pazienti” (art. 3), che “la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario” e che “l'eventuale incremento della remunerazione” comporta che “il volume massimo di prestazioni erogabili nel2013 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite di spesa fossato nell'art. 3” (art. 4).>>. Di seguito, l’illustrazione prosegue in questi termini: <<ove avesse considerato la circostanza che le prestazioni rese sono sempre disciplinate da contratti stipulati quasi a fine anno sulla base di dca emessi metà - nel 2013 un contratto stipulato il 14 novembre decreto del commissario ad acta emesso 29 agosto (per 2012 19 giugno;
per 2011 5 aprile;
2010 22 2009 16 luglio e modificato 30 settembre, ecc.) corte salerno avrebbe percepito l'intero impianto normativa settore è totalmente incompatibile con l'idea prima della stipula nessuna prestazione può essere legittimamente resa e, quindi, remunerata, dopo remunerata solo preventivamente specificatamente prevista se sua remunerazione sia stata esplicitamente convenuta. l'erogazione parte delle regioni dei servizi sanitari, in realtà, presuppone l'attribuzione ciascuna esse una quota fondo sanitario nazionale – volta determinato forma dapprima provvisoria poi definitiva dalle ripartita coniugando coordinando principio programmazione dal servizio pubblico diritto dell'utente riconosciuto fin d.lgs. dicembre 1992, n. 502 scelta struttura fiducia tra quelle accreditate;
conseguenza dell'estensione tutti i soggetti accreditati piano preventivo (legge 549 1995 662 1996) fissazione autoritativa limiti massimi spesa 449 1997). ne 18 discende così l'adunanza plenaria consiglio stato 8 2006 4 del2012- «nelle more tetti annuali spesa» «della continuità assistenziale assicurare tutto l'anno solare» comporta che, prescindere dalla formale contratto, sanitarie debbono avendo, quale (provvisorio) parametro cui fare riferimento, limite fissato precedente, senza possa invocarsi l'assenza «in sistema fisiologica sopravvenienza dell'atto determinativo epoca successiva all'erogazione servizio»; sistema, non contenuto al momento stipula, già autoritativamente predeterminato (tariffa regionale tetto spesa), ma è, sostanzialmente, meramente ricognitivo quanto unilateralmente regione.>>. Sviluppando il ragionamento si sostiene, quindi: <<non ha letteralmente senso - questo essendo il sistema che governa l'erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti privati accreditati sostenere le rese ante contratto non sarebbero retribuibili ed aggiungere che, ai sensi dell'articolo 1423 c.c., neanche la successiva stipula sarebbe idonea a convalidare un rapporto nullo: come pretesa di ritenere nullo svoltosi in assenza preventivo contratto, così ritenuta applicabilità dell'art. c. c., sono frutto una mancata considerazione del fondato su leggi, cui legittimità superato relativo vaglio della corte costituzionale (n. 506 del2000 e n. 500 dell996) servizio sanitario nazionale sua erogazione regioni. ne discende l'inconsistenza dell'affermazione secondo quale 14 novembre 2013 idoneo giustificare rese, nel 2013, relativamente 40 posti letto ex venosa: tesi principale ricorrente casa cura, si ribadisce, è esse vanno retribuite perché l'aggiudicazione fonte 19 dell'obbligazione asl, solo via subordinata nella creduta ipotesi all'aggiudicazione sia negata l'efficacia art. 16 r. d. 2440 1923 dedotto avendo l'asl fornito prova aver corrisposto l'intero importo corrispondente al tetto spesa previsto tenuta pagamento prestazioni, quanto sulla base prevede remunerazione tutte quell'anno.>>. 5.1. Il motivo è inammissibile. Queste le ragioni. In primo luogo, il motivo sconta la sorte di quanto risultato dallo scrutinio negativo del primo motivo. TA, infatti, nel ragionamento giuridico proposto dal motivo in esame un interrogativo e, dunque, la conseguente dovuta risposta. Quello sul se e come l’assunto che si svolge – cioè che un contratto stipulato in una certa data di un certo anno comunque coprirebbe le prestazioni rese in tutto l’anno – possa giustificarsi e possa coerenziarsi con l’approdo dell’esame del primo motivo circa la necessità del contratto scritto, tanto più in mancanza di allegazione ed indicazione dei contenuti di quest’ultimo indicanti la copertura delle dette prestazioni. Mancanza di contenuti nel contratto del novembre del 2013, del resto, espressamente affermata dalla sentenza impugnata (si veda quanto la sentenza afferma con la seconda proposizione a pag. 16, particolarmente l’affermazione che nel “contratto del 14 novembre 2013, […] non è rinvenibile alcun accenno alle prestazioni espletate, in passato, dalla Casa di Cura MA NO s.r.l.”). Non solo: l’intero argomentare del motivo, ferma l’assorbenza del rilievo svolto, si sostanzia anche in deduzioni che sollecitano una rivalutazione delle quaestiones facti, sebbene collocate in una vicenda che interessava il concreto funzionamento del servizio sanitario. 20 In ogni caso e comunque, ove fosse possibile disconoscere la fondatezza e decisività dei rilievi svolti, assumerebbe, come assume, valore decisivo un ulteriore rilievo. Occorre considerare che il motivo in esame ha in buona sostanza come presupposto che, nel thema decidendum di cui i giudici di merito erano stati investiti ed in particolare era investita la corte territoriale, accanto ad una domanda principale (cioè alla prospettazione dei fatti costitutivi del diritto di credito monitoriamente azionato), basata sull’assunto che il verbale di aggiudicazione avesse valore di contratto esso stesso idoneo a supportare la domanda, vi fosse una prospettazione subordinata. Tale prospettazione sarebbe stata nel senso che la ricorrente avesse dedotto come causa petendi quello che ora prospetta con il motivo, cioè che la domanda (cioè i fatti costitutivi che la identificavano) fosse stata basata – in subordine – sul contratto del 2013, con l’efficacia che la ricorrente ha prospettato con il motivo in esame. Ebbene, l’esistenza di una simile domanda subordinata (lo ha adombrato anche il Pubblico Ministero nella discussione orale) è smentita dalla stessa ricorrente, giacché, nella stessa esposizione dei fatti processuali, alle pagine 2-3 del ricorso, la ricorrente non riferisce di aver formulato la domanda creditoria facendo valere come fatto costitutivo il contatto del 2013, ma di avere sostenuto che vi era stato, accanto a quello del 2013, un altro contratto evidenziato dall’aggiudicazione in relazione alle prestazioni assorbite. Tanto emerge, in particolare, dalle ultime due allegazioni del ricorso monitorio, riprodotte alla pagina 2, che hanno il seguente tenore: << - che il credito atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all'assorbimento ed all'attivazione di 40 posti letto per acuti, di cui 15 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e 25 posti letto di Chirurgia Generale, dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione 21 dell'Offerta Tecnica promossa con delibera 430 del 05/05/2011 dell'SL SALERNO;
- che, con l'indizione della procedura per la manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali della Casa di Cura MA Ve nasa s.r.l., l'A.S.L. SALERNO, aveva espressamente indicato in Delibera che l'adozione del provvedimento era dettata dalla necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di RN e di conservare i livelli occupazionali, in ragione dell'impatto sociale che la contemporanea perdita dei posti di lavoro avrebbe determinato in un'area territoriale già colpita da un esponenziale aumento dei livelli di disoccupazione, obiettivi incontestabilmente raggiunti dalla debitrice con l'attribuzione dei volumi prestazionali alla ricorrente e con l'assorbimento dei medesimi da parte di essa;
>>. La stessa corte salernitana, a sua volta, alle pagg. 4 e seguenti, riferisce che la domanda era stata formulata deducendo come fatto costitutivo un autonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello “storico” del (contratto del) 2013. Ancora, ma lo si nota aggiuntivamente: a pag. 6 la Corte ha soggiunto che la Casa di cura «aveva, per un verso, sostenuto che i contratti erano due […] e che, quindi, differenti erano i tetti di spesa da prendere in considerazione e, per altro verso, che l’Azienda Sanitaria Locale RN non aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa di euro 9.826.150,00, che si riferiva, però, ad un contratto che, proprio secondo le sue tesi, non poteva reputarsi oggetto del thema decidendum, perché estraneo al petitum ed alla causa pretendi», circoscritti al solo verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Da quanto rilevato, consegue che deve ritenersi che la prospettazione del motivo in esame si ponga in palese contrasto con la circostanza che la domanda della ricorrente era stata basata esclusivamente sulla deduzione dell’esistenza di un diverso contratto rispetto a quello del novembre del 22 2013 e, dunque, si risolve in una vera e propria sostituzione della causa petendi originaria e discussa nel giudizio di merito. Da qui l’inammissibilità del motivo. 6. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. Il motivo inizia con il prospettare quanto segue: <<quale ulteriore ratio decidendi, ai fini dell'esclusione dell'idoneità del contratto 14 novembre 2013 a giustificare la remunerazione delle prestazioni rese per i 40 posti letto ex venosa, l'impugnata sentenza deduce (pag. 16) “l'omissione, da parte della casa di cura cobellis, qualsivoglia contestazione riguardo al fatto che l'asl avesse pagato l'importo € 9.826.150,00, atteso che, giova rammentarlo ancora una volta, cospetto argomentazioni contenute nell'atto citazione introduttivo giudizio opposizione, in forza quali aveva sostenuto non fosse possibile pretendere somme ulteriori rispetto quelle corrispondenti tetto spesa complessivo indicato nel 2013, mai revocato dubbio quell'importo stato corrisposto, ma riguardasse aggiuntive, remunerabili relazione quel spesa, quello, e diverso, inerente, appunto, tali tal modo evocando affatto, nell'ottica definizione thema decidendum, questione relativa pagamento, o meglio, all'omesso pagamento tale somma».>> Di seguito espone: <<posto l'elementare ed indiscusso principio per cui, allegato l'inadempimento da parte del creditore, è onere debitore provare il fatto estintivo o impeditivo, la casa di cura ha provato (costitutivo) della sua pretesa- le prestazioni ospedaliere - mancata loro remunerazione, al che l'asl replicato fonte dell'obbligazione indicata dalla creditrice (l'aggiudicazione) non aveva tale 23 efficacia e una sola, costituita dal contratto 14 novembre 2013, era obbligazioni inter partes: assumendo (pag. 5 atto citazione in opposizione) «il tetto spesa 2013 assegnato alla ricorrente palla regione campania risulta già comprensivo dei volumi prestazionali clinica venosa» pagamento quanto richiesto avrebbe comportato superamento tetto.>>. Posta questa premessa si deduce: <<del tutto correttamente il tribunale, a questo proposito, ha osservato (pag. 5 e segg.) - dato atto che la casa di cura ampiamente contestato l'asserita inidoneità dell'aggiudicazione (ed è ovvio aggiungiamo sostenere dall'aggiudicazione derivava l'obbligazione non implica alcuna ammissione o riconoscimento circa l'importo corrisposto in base al contratto storico!) «la asl, deducendo superamento del tetto spesa fissato per l'anno questione, sostanza eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità credito che, essendo stata opposta paralizzare titolo concessorio addotto dalla controparte fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essere provata parte eccipiente ex art. 2697 c.c.». «in altri termini, l'asl opponente provare, volta l'adeguamento tariffario, cui si agiva riguardava prestazioni eccedevano limite già liquidato alla convenzionata. sostanza, dimostrare con congrua documentazione, aver rimborsato tutte le liquidabili all'opposta nel periodo riferimento fino concorrenza riconosciuto. tal modo sarebbe emerso (ulteriori) invocava pagamento presente giudizio avevano superato valore massimo derogabilità riconosciuto struttura convenzionata potevano, perciò, remunerate carico s.s.n. ma tale prova mancata radicalmente. «va, infatti, evidenziato contraddittorio ristabilito opponente, l'effettiva sussistenza un 24 rapporto accreditamento l'erogazione delle indicate, né erogazione stesse complessivo riportate sulla fattura posta creditoria azionata, erogate fossero comprese nella branca accreditamento, infine corrispondenza tra ingiunto tariffa approvata ovvero l'avvenuto integrale somme indicate nelle predette fatture, espressamente affermato prof dott. luigi cobellis srl, pur considerando l'aggiornamento tariffe d. i., aveva 2013 singola (cfr. anno 8- quinquies, comma 2, dlgs 502\1992), ragione decurtazioni applicate, pertanto era dovuta somma richiesta col monitorio. tuttavia, inteso assunto mero interno, privo valenza probatoria, ossia nota n. 712 del18.12.14 dell'asl sa [rectius, 187 del20.4.2015: n.d.r., al. sub 1]- coordinata attività controllo ricovero responsabile aziendale flusso informatico sdo quale legge nei rapporti dare\avere opposta: "si potrebbe far riferimento, invece 2009, fatturato lordo quest'ultimo meno avverrebbero tre alternative: a) venosa € 1.845.075,82 529.880,00 assegnati, diventano 520.668,04 (dopo detrazione spending-review 1.7385) pervenendo 1.324.407, 78 dai quali va detratta stessa percentuale ad ottenere risultato finale 1.301.382,95 l'aggiunta 2012 decorrenza trasferimento dei tetti dal1 febbraio 2012, giungendo cosi cifra 1.192.934,37 da aggiungere 9.826.150,00 totale 11.019.084,37, 11.127.532,95 2013, quando copre divengono 10.904.982,30 2014. considerato, però, procedure 25 riallocazioni volumi prestazionali villa russo villalba regione ideate 2014 attuate partire dal riallocazione dell'ex venosa, procedura innanzi, attuata villalba, dovrebbe l gennaio 2011, tenendo conto gara terminò fine luglio l'ottemperanza tutti gli adempimenti previsti potevano concludersi dopo 18 decadi". “in conclusione, vi l'espresso fatto ed diritto, corredo pertinente documentazione essa versata proprio fascicolo, ragioni agitate giudizialmente opposta. più, 1.845.075,82, luogo ingiunta, indicato dall'asl salerno negli atti appena citati. precisando, difetta dell'assorbente considerazione poiché corrispondente fascia c annoverata mentre, virtù nomenclatore remunerazione medesime maggiore se, come caso specie, rese strutture classificate dca 62 2011) cobellis. singole conduce importo esattamente quello ingiunto».>>. Dopo avere riferito la motivazione del Tribunale, l’illustrazione continua in questi termini: <<l'eccezione di inesigibilità del credito per superamento tetto spesa fissato nel contratto 14 novembre 2013 non solo si fonda su mere affermazioni della asl, ma mai la casa cura - e proprio perché fondava sua domanda sul presupposto duplice fonte (contratto aggiudicazione) dell'obbligazione gravante sulla asl ha, anche implicitamente, riconosciuto che le era stato corrisposto l'intero importo massimo previsto dal 2013. donde 26 necessità cassare, in relazione a tale statuizione, l'impugnata sentenza.>>. 6.1. Il terzo motivo resta assorbito dalla sorte del precedente e comunque, se fosse esaminabile, sarebbe inammissibile. La censura prospettata con il motivo pone la questione della sussistenza, in capo all’SL RN, dell’onere della prova del superamento del tetto di spesa, quale fatto impeditivo rispetto al diritto della Casa di Cura delle prestazioni rese per i volumi assorbiti dalla Casa MA NO di Battipaglia, che sarebbero stati assunti in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Il motivo è assorbito dalla sorte del precedente, perché la questione che pone è “dipendente” rispetto alla prospettazione della fondatezza del credito azionato sulla base del contratto del novembre 2013. Dichiarato inammissibile il motivo precedente, è palese che la questione risulta priva di rilevanza. Non avendo la ricorrente censurato con successo la statuizione della Corte territoriale relativa alla tardiva allegazione - estranea al “petitum” e alla causa petendi - della mancata prova da parte dell’SL del superamento del tetto di spesa riferito al contratto (unico) del 2013, che non costituiva oggetto del thema decidendum, risulta, per vero, recessiva la questione relativa alla individuazione della parte sulla quale gravava la detta prova. Peraltro, come s’è anticipato, se il motivo non fosse assorbito, si dovrebbe considerare inammissibile per la seguente ragione. Mette conto di rilevare che la corte territoriale, dopo avere alle pagg. 4 e seguenti della sentenza – come già ricordato - ribadito che la domanda era stata formulata deducendo, appunto, come fonte del credito un autonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello “storico” del (contratto del) 2013, ha aggiunto che la Casa di cura ricorrente aveva dedotto la carenza di prova del superamento del tetto di 27 spesa riconosciuto (quello del contratto del 2013, di quasi 10 milioni di euro) “solamente in comparsa conclusionale” (pag. 5). In tal modo, la corte salernitana ha inteso senza dubbio considerare che la deduzione era stata tardiva. Ne segue che, al di là dell’assorbimento derivante dalla sorte del secondo motivo e, dunque, dal consolidamento della motivazione circa il fondamento della domanda creditoria su un contratto distinto da quello del novembre 2013, il motivo risulterebbe privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto avrebbe dovuto censurare la stessa quanto alla ritenuta tardività di quanto prospettato nella conclusionale. Il motivo non lo ha fatto e, dunque, è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis anche – in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto - dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017. In sostanza, la prospettazione relativa alla mancata prova del superamento del tetto di spesa riferito al contratto (unico) del 2013, era stata allegata tardivamente (e prima ancora al di fuori del tenore della domanda originaria). La Corte territoriale - attraverso una ratio decidendi non criticata dal ricorrente e, come detto, assorbente rispetto alle censure qui prospettate - ha dichiarato che la Casa di cura aveva dedotto la carenza di prova, da parte della SL, del superamento del tetto di spesa riconosciuto dal contratto del 2013 «solamente con la comparsa conclusionale» (a pag. 5 della sentenza impugnata). 7. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
28 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore LL EL Il Presidente EL GA IO CA
-ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale RN in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Valerio Casilli;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18623 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di RN n. 1461/2020 depositata il 23/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dalla Consigliera LL EL. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ND EP, che ha concluso per a seguito di intervento unitario per tutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendo il rigetto di tutti e sette i ricorsi. Uditi per il ricorrente l'Avv. Romano Vaccarella e per delega dei difensori del controricorrente l'Avv. Gennaro Galietta. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto ingiuntivo n. 1156/2015, il Tribunale di RN ingiungeva alla ALS RN il pagamento di Euro 2.219.687,33 in favore della ricorrente Casa di Cura Prof. Dott. UI IS s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla Casa di Cura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale credito atteneva alla remunerazione di una parte delle prestazioni da essa svolte nell’anno 2013, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto per 3 acuti) dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Tale delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento era dettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di RN e di conservare i livelli occupazionali. Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbe altresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, con contratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di Cura MA NO al 18.02.2011. 1.1. L’SL RN proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c) l’inesistenza/nullità del contratto;
d) l’infondatezza della pretesa. L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Cura riguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel tetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2013 con il contratto del 14.11.2013; eccepiva, quindi, la inesistenza del preteso ulteriore contratto che la Casa di Cura aveva asserito essere intervenuto tra le parti e che aveva individuato - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputandolo contratto “ulteriore” a quello concluso in data 14.11.2013. Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un “tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro 2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto. Assumeva, infatti, che tale somma rappresentava il superamento del tetto di spesa relativo all’anno 2013, fissato in Euro 9.826.150,00, in cui era già inglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dalla Regione Campania alla Casa di Cura IS per i volumi prestazionali 4 della Clinica NO (con DCA n. 66/2012). Ed invero, tale tetto supplementare (di Euro 529.880,00) si aggiungeva al tetto provvisorio previsto per il 2013 di cui al Decreto n. 66 del 09/06/2012 ed al contratto sottoscritto il 26.06.2012, successivamente ridotto con decreti n. 4/2013 e n. 100/2013 del Commissario ad Acta della Regione Campania a complessivi Euro 9.826.150,00 dopo l’applicazione della spending review. 1.2. Il Tribunale di RN, con sentenza n. 655/2019, rigettava l’opposizione, osservando che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e in ragione del principio di “vicinanza alla prova”, era onere della SL RN fornire la prova del superamento del tetto di spesa fissato per l’anno 2013, quale fatto impeditivo dell’esigibilità del credito. Riteneva, quindi, che tale onere probatorio non era stato assolto dalla opponente. 2. La Corte d’appello di RN, con sentenza n. 1461/2020, accoglieva il gravame interposto dalla SL RN e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo n. 1156/2015; di poi, condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della SL. In particolare, ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesse considerarsi come contratto concluso tra l’SL RN e la Casa di Cura IS, e che il budget di riferimento per l’anno 2013 era determinato unicamente dal contratto inter partes stipulato in data 14.11.2013. 3. Per la cassazione della sentenza la Casa di Cura IS s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. 3.1. L’SL RN ha resistito con controricorso. 3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, in relazione alle questioni di diritto poste con il ricorso. 5 3.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025, in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioni scritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussione sollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella sua memoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima Sezione Civile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, sia sulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo la pendenza di altro ricorso sempre sulla stessa vicenda, il Collegio, con ordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienza unitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quanto di competenza tabellare della Terza Sezione. Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione alla Sezione. All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza. 3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato tale norma, che invece prevede testualmente che i processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono al contratto. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privo 6 di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contratto in forma scritta. Sostiene che tale conclusione sia infondata, in quanto né il bando né la delibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successiva stipulazione contrattuale. Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento, alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una mera riallocazione di posti letto e del personale dalla Casa di Cura MA NO alla Casa di Cura IS (a pag. 13 del ricorso). 4.1. Il primo motivo è infondato. 4.2. Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorso monitorio proposto dalla Casa di Cura IS, che chiedeva la condanna dell’SL RN al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte) eseguite nell’anno 2013 - comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel 2011 dai posti dismessi dalla Casa di Cura MA NO - e il tetto di spesa fissato con il contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 del 14.11.2013. Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg.
2-3 del ricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessi dalla Casa MA NO e inglobati nel suo organico in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delle 7 attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d”. 4.3. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un duplice profilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altro particolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento delle strutture private al Servizio Sanitario Nazionale. 4.4. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del 06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per la regola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che la norma qualifica, come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agli artt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006). Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore al Codice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione). Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modo incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersi concluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario di conclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema di appalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi (art. 30). 8 Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma 6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023). Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma ratione temporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) al verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera del 2011. 4.5. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo di carattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo di accreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che le strutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo di assegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, che costituiscono uno ius singulare. Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha di recente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del 22/06/2025 (resa in causa tra le stesse parti: Casa di Cura IS s.r.l. e SL RN), che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art.
8-ter), di un provvedimento di accreditamento istituzionale (art.
8-quater) e dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt.
8-ter e 8- quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (in quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240 del 17/06/2025). 9 In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordo contrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato (qual è, nella specie, la Casa di Cura IS). Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabiliti negozialmente. In particolare, l’art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce espressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […] stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]». E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art.
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». 10 Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordi contrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione di contratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente, a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale. 4.6. Alla luce di tali considerazioni, il precedente di Cass. Sez. U, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - evocato dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza del 13/11/2025 - risulta, nella specie, inconferente. Ciò in quanto esso - come precisato dalle stesse Sezioni Unite - va riferito ad una specifica vicenda (relativa al contenzioso tra il Comune di Roma Capitale e una società di servizi alla quale era stata concessa l’occupazione temporanea di una strada comunale, per l’esecuzione di taluni lavori di manutenzione concernenti cavi o tubi interrati, in ordine al pagamento delle penali previste in un apposito regolamento comunale per il ritardo accumulato nella riconsegna del bene pubblico occupato) ed allo schema negoziale utilizzato in tale occasione dalle parti. In quest’ottica, le Sezioni Unite hanno precisato nel citato arresto che l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 (la cui violazione non è peraltro neppure censurata dalla ricorrente) non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, ma contempla ulteriori ipotesi (ad es., il rogito apposto in calce al c.d. «capitolato», nonché l’«atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta») rispetto alle quali la valida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche in base alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente e unilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestata anche nelle forme di un atto amministrativo, dall’Amministrazione. 11 Ebbene, il citato arresto ha come referente specifico la fattispecie complessa denominata «concessione-contratto», in cui convergono un negozio unilaterale ed autoritativo della P.A., per effetto del quale un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina le modalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privato concessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci. Esso si riferisce ad ipotesi specifiche: a) il rogito apposto in calce al c.d. «capitolato»; b) l’atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta. Ma nessuna di queste consente di derogare alla successiva stipula del contratto che, peraltro, nella materia di interesse è espressamente e inequivocabilmente richiesto dall’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come “aliud” e “posterius”. In linea con tali coordinate normative, questa Corte ha altresì precisato (da ultimo con l’Ordinanza n. 25320 del 16/09/2025) che, nell’ambito del S.S.N., l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art.
8-quinquies del citato d.lgs. n. 502/1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia” (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del 03/06/2014). Nel caso di specie, peraltro, la presenza di un contratto scritto (del 14.11.2013) rende, in effetti, non rilevante tale argomento. 12 4.7. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cui all’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso, invariabilmente, quale aliud et posterius rispetto al mero verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica approvata con delibera n. 430 del 5 maggio 2011 dell’SL RN. Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali stricto sensu intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024). Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN si distingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio. Tale budget - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - è stanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi 13 e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025). Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non ha escluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto - respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quando esso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge. 4.8. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di “contratto” ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN, va perciò osservato che: (-) la fattispecie complessa di cui agli artt.
8-ter ss. del d.lgs. 502/1992 (c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privata accreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmente eseguite discende dalla legge;
14 (-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni e al budget annuale di riferimento individuato in un contratto ad hoc concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992. Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della struttura privata accreditata di ulteriori prestazioni (“extra-budget”) - la cui rigorosa prova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto a quelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultima può prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando il rimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro il termine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dal momento in cui si è verificato il depauperamento. A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella detta ipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’SL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati dai pazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN, dovendosi altresì ribadire che il tetto di spesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissato in una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identica a se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delle prestazioni erogate. 4.9. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Corte salernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento, anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità 2013 - quello del 14.11.2013, non potendosi ravvisare un contratto nel 15 verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Nel dettaglio, la Corte territoriale, attraverso una ampia ricognizione della disciplina di riferimento, ha affermato che «se, come sostenuto dalla Casa di Cura Prof. Dott. UI IS s.r.l., le prestazioni per le quali è stato invocato il pagamento sono ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate dal contratto del 14 novembre 2013, non è possibile ottenerne la remunerazione, che presuppone la valida ed efficace instaurazione di un rapporto contrattuale, nelle forme richieste dalla legge, anche nella prospettiva di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili ed il loro limite» (a pag. 5 della sentenza impugnata). Per tali ragioni, ha perciò ritenuto che, «al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale - tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti - integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato» (a pag. 6 della sentenza impugnata, e - similmente - alle successive pagg. 9-10). 5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 502/1992, della L. n. 449/1997, della L. n. 549/1995, della L. n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 1423 c.c. Il motivo è illustrato come segue. <<l'erroneità delle scolastiche considerazioni in base alle quali l'impugnata sentenza ha negato all'aggiudicazione e riallocazione dei 40 posti letto ex venosa la natura ed efficacia […] di contratto (e cioè fonte aggiuntiva, rispetto a quella storica, obbligazioni) si rivela pienamente quando corte salernitana arriva alla conclusione che nessuna 16 prestazione resa dalla casa cura cobellis nel 2013 doveva essere retribuita, non solo quelle aggiuntive ma neanche "storiche" (non collegate ai "riallocati”): «il del 14 novembre - sentenzia pag. potrebbe avere alcuna validità per il periodo antecedente all'epoca della sua stipula perché, come è già diffusamente detto, le prestazioni eseguite nell'ambito un rapporto intrattenuto con pubblica amministrazione ne presuppone- tale valida efficace instaurazione, attraverso contratto, stipulato nelle forme previste legge, costituisce fonte, essendo possibile concepire sanatoria, ratifica o convalida post titolo giustificativo esse era stato ancoro validamente efficacemente formato. conseguentemente tutte prima sarebbe nemmeno ipotizzare una remunerazione ma, ben vedere, successive dovrebbe dirsi altrettanto ... sottoposto alcun elemento probante all'attenzione dell'a. g. adita circa dal14 al 31 dicembre 2013, relazione loro natura, tipologia consistenza».>>. Dopo avere così riferito della sentenza, l’illustrazione – premessa la chiosa che, a seguire la corte territoriale, se vi fosse stata domanda dell’SL, vi sarebbero stati gli estremi per condannare Essa ricorrente alla restituzione di quanto percepito per le prestazioni rese nel 2013 – continua in questi termini: <<… già dal tenore letterale del contratto 14 novembre 2013 (all., come quelli dal 2008 in poi, alla comparsa di costituzione e risposta, e che qui si produce sub 4) dalle cui premesse emerge subito che “i tetti di struttura delle Case di cura per l'esercizio 2013 sono stati fissati con decreto commissariale n. 91 del 29/08/2013” e poi che “il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2013 da parte della 17 sottoscritta Casa di cura” (art. 2), che il "tetto" “comprende tutte le prestazioni erogate a qualsivoglia tipologia di pazienti” (art. 3), che “la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario” e che “l'eventuale incremento della remunerazione” comporta che “il volume massimo di prestazioni erogabili nel2013 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite di spesa fossato nell'art. 3” (art. 4).>>. Di seguito, l’illustrazione prosegue in questi termini: <<ove avesse considerato la circostanza che le prestazioni rese sono sempre disciplinate da contratti stipulati quasi a fine anno sulla base di dca emessi metà - nel 2013 un contratto stipulato il 14 novembre decreto del commissario ad acta emesso 29 agosto (per 2012 19 giugno;
per 2011 5 aprile;
2010 22 2009 16 luglio e modificato 30 settembre, ecc.) corte salerno avrebbe percepito l'intero impianto normativa settore è totalmente incompatibile con l'idea prima della stipula nessuna prestazione può essere legittimamente resa e, quindi, remunerata, dopo remunerata solo preventivamente specificatamente prevista se sua remunerazione sia stata esplicitamente convenuta. l'erogazione parte delle regioni dei servizi sanitari, in realtà, presuppone l'attribuzione ciascuna esse una quota fondo sanitario nazionale – volta determinato forma dapprima provvisoria poi definitiva dalle ripartita coniugando coordinando principio programmazione dal servizio pubblico diritto dell'utente riconosciuto fin d.lgs. dicembre 1992, n. 502 scelta struttura fiducia tra quelle accreditate;
conseguenza dell'estensione tutti i soggetti accreditati piano preventivo (legge 549 1995 662 1996) fissazione autoritativa limiti massimi spesa 449 1997). ne 18 discende così l'adunanza plenaria consiglio stato 8 2006 4 del2012- «nelle more tetti annuali spesa» «della continuità assistenziale assicurare tutto l'anno solare» comporta che, prescindere dalla formale contratto, sanitarie debbono avendo, quale (provvisorio) parametro cui fare riferimento, limite fissato precedente, senza possa invocarsi l'assenza «in sistema fisiologica sopravvenienza dell'atto determinativo epoca successiva all'erogazione servizio»; sistema, non contenuto al momento stipula, già autoritativamente predeterminato (tariffa regionale tetto spesa), ma è, sostanzialmente, meramente ricognitivo quanto unilateralmente regione.>>. Sviluppando il ragionamento si sostiene, quindi: <<non ha letteralmente senso - questo essendo il sistema che governa l'erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti privati accreditati sostenere le rese ante contratto non sarebbero retribuibili ed aggiungere che, ai sensi dell'articolo 1423 c.c., neanche la successiva stipula sarebbe idonea a convalidare un rapporto nullo: come pretesa di ritenere nullo svoltosi in assenza preventivo contratto, così ritenuta applicabilità dell'art. c. c., sono frutto una mancata considerazione del fondato su leggi, cui legittimità superato relativo vaglio della corte costituzionale (n. 506 del2000 e n. 500 dell996) servizio sanitario nazionale sua erogazione regioni. ne discende l'inconsistenza dell'affermazione secondo quale 14 novembre 2013 idoneo giustificare rese, nel 2013, relativamente 40 posti letto ex venosa: tesi principale ricorrente casa cura, si ribadisce, è esse vanno retribuite perché l'aggiudicazione fonte 19 dell'obbligazione asl, solo via subordinata nella creduta ipotesi all'aggiudicazione sia negata l'efficacia art. 16 r. d. 2440 1923 dedotto avendo l'asl fornito prova aver corrisposto l'intero importo corrispondente al tetto spesa previsto tenuta pagamento prestazioni, quanto sulla base prevede remunerazione tutte quell'anno.>>. 5.1. Il motivo è inammissibile. Queste le ragioni. In primo luogo, il motivo sconta la sorte di quanto risultato dallo scrutinio negativo del primo motivo. TA, infatti, nel ragionamento giuridico proposto dal motivo in esame un interrogativo e, dunque, la conseguente dovuta risposta. Quello sul se e come l’assunto che si svolge – cioè che un contratto stipulato in una certa data di un certo anno comunque coprirebbe le prestazioni rese in tutto l’anno – possa giustificarsi e possa coerenziarsi con l’approdo dell’esame del primo motivo circa la necessità del contratto scritto, tanto più in mancanza di allegazione ed indicazione dei contenuti di quest’ultimo indicanti la copertura delle dette prestazioni. Mancanza di contenuti nel contratto del novembre del 2013, del resto, espressamente affermata dalla sentenza impugnata (si veda quanto la sentenza afferma con la seconda proposizione a pag. 16, particolarmente l’affermazione che nel “contratto del 14 novembre 2013, […] non è rinvenibile alcun accenno alle prestazioni espletate, in passato, dalla Casa di Cura MA NO s.r.l.”). Non solo: l’intero argomentare del motivo, ferma l’assorbenza del rilievo svolto, si sostanzia anche in deduzioni che sollecitano una rivalutazione delle quaestiones facti, sebbene collocate in una vicenda che interessava il concreto funzionamento del servizio sanitario. 20 In ogni caso e comunque, ove fosse possibile disconoscere la fondatezza e decisività dei rilievi svolti, assumerebbe, come assume, valore decisivo un ulteriore rilievo. Occorre considerare che il motivo in esame ha in buona sostanza come presupposto che, nel thema decidendum di cui i giudici di merito erano stati investiti ed in particolare era investita la corte territoriale, accanto ad una domanda principale (cioè alla prospettazione dei fatti costitutivi del diritto di credito monitoriamente azionato), basata sull’assunto che il verbale di aggiudicazione avesse valore di contratto esso stesso idoneo a supportare la domanda, vi fosse una prospettazione subordinata. Tale prospettazione sarebbe stata nel senso che la ricorrente avesse dedotto come causa petendi quello che ora prospetta con il motivo, cioè che la domanda (cioè i fatti costitutivi che la identificavano) fosse stata basata – in subordine – sul contratto del 2013, con l’efficacia che la ricorrente ha prospettato con il motivo in esame. Ebbene, l’esistenza di una simile domanda subordinata (lo ha adombrato anche il Pubblico Ministero nella discussione orale) è smentita dalla stessa ricorrente, giacché, nella stessa esposizione dei fatti processuali, alle pagine 2-3 del ricorso, la ricorrente non riferisce di aver formulato la domanda creditoria facendo valere come fatto costitutivo il contatto del 2013, ma di avere sostenuto che vi era stato, accanto a quello del 2013, un altro contratto evidenziato dall’aggiudicazione in relazione alle prestazioni assorbite. Tanto emerge, in particolare, dalle ultime due allegazioni del ricorso monitorio, riprodotte alla pagina 2, che hanno il seguente tenore: << - che il credito atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all'assorbimento ed all'attivazione di 40 posti letto per acuti, di cui 15 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e 25 posti letto di Chirurgia Generale, dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione 21 dell'Offerta Tecnica promossa con delibera 430 del 05/05/2011 dell'SL SALERNO;
- che, con l'indizione della procedura per la manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali della Casa di Cura MA Ve nasa s.r.l., l'A.S.L. SALERNO, aveva espressamente indicato in Delibera che l'adozione del provvedimento era dettata dalla necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di RN e di conservare i livelli occupazionali, in ragione dell'impatto sociale che la contemporanea perdita dei posti di lavoro avrebbe determinato in un'area territoriale già colpita da un esponenziale aumento dei livelli di disoccupazione, obiettivi incontestabilmente raggiunti dalla debitrice con l'attribuzione dei volumi prestazionali alla ricorrente e con l'assorbimento dei medesimi da parte di essa;
>>. La stessa corte salernitana, a sua volta, alle pagg. 4 e seguenti, riferisce che la domanda era stata formulata deducendo come fatto costitutivo un autonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello “storico” del (contratto del) 2013. Ancora, ma lo si nota aggiuntivamente: a pag. 6 la Corte ha soggiunto che la Casa di cura «aveva, per un verso, sostenuto che i contratti erano due […] e che, quindi, differenti erano i tetti di spesa da prendere in considerazione e, per altro verso, che l’Azienda Sanitaria Locale RN non aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa di euro 9.826.150,00, che si riferiva, però, ad un contratto che, proprio secondo le sue tesi, non poteva reputarsi oggetto del thema decidendum, perché estraneo al petitum ed alla causa pretendi», circoscritti al solo verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Da quanto rilevato, consegue che deve ritenersi che la prospettazione del motivo in esame si ponga in palese contrasto con la circostanza che la domanda della ricorrente era stata basata esclusivamente sulla deduzione dell’esistenza di un diverso contratto rispetto a quello del novembre del 22 2013 e, dunque, si risolve in una vera e propria sostituzione della causa petendi originaria e discussa nel giudizio di merito. Da qui l’inammissibilità del motivo. 6. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. Il motivo inizia con il prospettare quanto segue: <<quale ulteriore ratio decidendi, ai fini dell'esclusione dell'idoneità del contratto 14 novembre 2013 a giustificare la remunerazione delle prestazioni rese per i 40 posti letto ex venosa, l'impugnata sentenza deduce (pag. 16) “l'omissione, da parte della casa di cura cobellis, qualsivoglia contestazione riguardo al fatto che l'asl avesse pagato l'importo € 9.826.150,00, atteso che, giova rammentarlo ancora una volta, cospetto argomentazioni contenute nell'atto citazione introduttivo giudizio opposizione, in forza quali aveva sostenuto non fosse possibile pretendere somme ulteriori rispetto quelle corrispondenti tetto spesa complessivo indicato nel 2013, mai revocato dubbio quell'importo stato corrisposto, ma riguardasse aggiuntive, remunerabili relazione quel spesa, quello, e diverso, inerente, appunto, tali tal modo evocando affatto, nell'ottica definizione thema decidendum, questione relativa pagamento, o meglio, all'omesso pagamento tale somma».>> Di seguito espone: <<posto l'elementare ed indiscusso principio per cui, allegato l'inadempimento da parte del creditore, è onere debitore provare il fatto estintivo o impeditivo, la casa di cura ha provato (costitutivo) della sua pretesa- le prestazioni ospedaliere - mancata loro remunerazione, al che l'asl replicato fonte dell'obbligazione indicata dalla creditrice (l'aggiudicazione) non aveva tale 23 efficacia e una sola, costituita dal contratto 14 novembre 2013, era obbligazioni inter partes: assumendo (pag. 5 atto citazione in opposizione) «il tetto spesa 2013 assegnato alla ricorrente palla regione campania risulta già comprensivo dei volumi prestazionali clinica venosa» pagamento quanto richiesto avrebbe comportato superamento tetto.>>. Posta questa premessa si deduce: <<del tutto correttamente il tribunale, a questo proposito, ha osservato (pag. 5 e segg.) - dato atto che la casa di cura ampiamente contestato l'asserita inidoneità dell'aggiudicazione (ed è ovvio aggiungiamo sostenere dall'aggiudicazione derivava l'obbligazione non implica alcuna ammissione o riconoscimento circa l'importo corrisposto in base al contratto storico!) «la asl, deducendo superamento del tetto spesa fissato per l'anno questione, sostanza eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità credito che, essendo stata opposta paralizzare titolo concessorio addotto dalla controparte fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essere provata parte eccipiente ex art. 2697 c.c.». «in altri termini, l'asl opponente provare, volta l'adeguamento tariffario, cui si agiva riguardava prestazioni eccedevano limite già liquidato alla convenzionata. sostanza, dimostrare con congrua documentazione, aver rimborsato tutte le liquidabili all'opposta nel periodo riferimento fino concorrenza riconosciuto. tal modo sarebbe emerso (ulteriori) invocava pagamento presente giudizio avevano superato valore massimo derogabilità riconosciuto struttura convenzionata potevano, perciò, remunerate carico s.s.n. ma tale prova mancata radicalmente. «va, infatti, evidenziato contraddittorio ristabilito opponente, l'effettiva sussistenza un 24 rapporto accreditamento l'erogazione delle indicate, né erogazione stesse complessivo riportate sulla fattura posta creditoria azionata, erogate fossero comprese nella branca accreditamento, infine corrispondenza tra ingiunto tariffa approvata ovvero l'avvenuto integrale somme indicate nelle predette fatture, espressamente affermato prof dott. luigi cobellis srl, pur considerando l'aggiornamento tariffe d. i., aveva 2013 singola (cfr. anno 8- quinquies, comma 2, dlgs 502\1992), ragione decurtazioni applicate, pertanto era dovuta somma richiesta col monitorio. tuttavia, inteso assunto mero interno, privo valenza probatoria, ossia nota n. 712 del18.12.14 dell'asl sa [rectius, 187 del20.4.2015: n.d.r., al. sub 1]- coordinata attività controllo ricovero responsabile aziendale flusso informatico sdo quale legge nei rapporti dare\avere opposta: "si potrebbe far riferimento, invece 2009, fatturato lordo quest'ultimo meno avverrebbero tre alternative: a) venosa € 1.845.075,82 529.880,00 assegnati, diventano 520.668,04 (dopo detrazione spending-review 1.7385) pervenendo 1.324.407, 78 dai quali va detratta stessa percentuale ad ottenere risultato finale 1.301.382,95 l'aggiunta 2012 decorrenza trasferimento dei tetti dal1 febbraio 2012, giungendo cosi cifra 1.192.934,37 da aggiungere 9.826.150,00 totale 11.019.084,37, 11.127.532,95 2013, quando copre divengono 10.904.982,30 2014. considerato, però, procedure 25 riallocazioni volumi prestazionali villa russo villalba regione ideate 2014 attuate partire dal riallocazione dell'ex venosa, procedura innanzi, attuata villalba, dovrebbe l gennaio 2011, tenendo conto gara terminò fine luglio l'ottemperanza tutti gli adempimenti previsti potevano concludersi dopo 18 decadi". “in conclusione, vi l'espresso fatto ed diritto, corredo pertinente documentazione essa versata proprio fascicolo, ragioni agitate giudizialmente opposta. più, 1.845.075,82, luogo ingiunta, indicato dall'asl salerno negli atti appena citati. precisando, difetta dell'assorbente considerazione poiché corrispondente fascia c annoverata mentre, virtù nomenclatore remunerazione medesime maggiore se, come caso specie, rese strutture classificate dca 62 2011) cobellis. singole conduce importo esattamente quello ingiunto».>>. Dopo avere riferito la motivazione del Tribunale, l’illustrazione continua in questi termini: <<l'eccezione di inesigibilità del credito per superamento tetto spesa fissato nel contratto 14 novembre 2013 non solo si fonda su mere affermazioni della asl, ma mai la casa cura - e proprio perché fondava sua domanda sul presupposto duplice fonte (contratto aggiudicazione) dell'obbligazione gravante sulla asl ha, anche implicitamente, riconosciuto che le era stato corrisposto l'intero importo massimo previsto dal 2013. donde 26 necessità cassare, in relazione a tale statuizione, l'impugnata sentenza.>>. 6.1. Il terzo motivo resta assorbito dalla sorte del precedente e comunque, se fosse esaminabile, sarebbe inammissibile. La censura prospettata con il motivo pone la questione della sussistenza, in capo all’SL RN, dell’onere della prova del superamento del tetto di spesa, quale fatto impeditivo rispetto al diritto della Casa di Cura delle prestazioni rese per i volumi assorbiti dalla Casa MA NO di Battipaglia, che sarebbero stati assunti in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL RN. Il motivo è assorbito dalla sorte del precedente, perché la questione che pone è “dipendente” rispetto alla prospettazione della fondatezza del credito azionato sulla base del contratto del novembre 2013. Dichiarato inammissibile il motivo precedente, è palese che la questione risulta priva di rilevanza. Non avendo la ricorrente censurato con successo la statuizione della Corte territoriale relativa alla tardiva allegazione - estranea al “petitum” e alla causa petendi - della mancata prova da parte dell’SL del superamento del tetto di spesa riferito al contratto (unico) del 2013, che non costituiva oggetto del thema decidendum, risulta, per vero, recessiva la questione relativa alla individuazione della parte sulla quale gravava la detta prova. Peraltro, come s’è anticipato, se il motivo non fosse assorbito, si dovrebbe considerare inammissibile per la seguente ragione. Mette conto di rilevare che la corte territoriale, dopo avere alle pagg. 4 e seguenti della sentenza – come già ricordato - ribadito che la domanda era stata formulata deducendo, appunto, come fonte del credito un autonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello “storico” del (contratto del) 2013, ha aggiunto che la Casa di cura ricorrente aveva dedotto la carenza di prova del superamento del tetto di 27 spesa riconosciuto (quello del contratto del 2013, di quasi 10 milioni di euro) “solamente in comparsa conclusionale” (pag. 5). In tal modo, la corte salernitana ha inteso senza dubbio considerare che la deduzione era stata tardiva. Ne segue che, al di là dell’assorbimento derivante dalla sorte del secondo motivo e, dunque, dal consolidamento della motivazione circa il fondamento della domanda creditoria su un contratto distinto da quello del novembre 2013, il motivo risulterebbe privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto avrebbe dovuto censurare la stessa quanto alla ritenuta tardività di quanto prospettato nella conclusionale. Il motivo non lo ha fatto e, dunque, è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis anche – in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto - dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017. In sostanza, la prospettazione relativa alla mancata prova del superamento del tetto di spesa riferito al contratto (unico) del 2013, era stata allegata tardivamente (e prima ancora al di fuori del tenore della domanda originaria). La Corte territoriale - attraverso una ratio decidendi non criticata dal ricorrente e, come detto, assorbente rispetto alle censure qui prospettate - ha dichiarato che la Casa di cura aveva dedotto la carenza di prova, da parte della SL, del superamento del tetto di spesa riconosciuto dal contratto del 2013 «solamente con la comparsa conclusionale» (a pag. 5 della sentenza impugnata). 7. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
28 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore LL EL Il Presidente EL GA IO CA