Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35225
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Massime1

La sospensione del termine di prescrizione, disposta a norma dell'art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche se l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, qualora l'imputato medesimo non si è opposto né ha impugnato l'ordinanza che la ha deliberata.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35225
Data del deposito : 21 maggio 2013

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