Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione, disposta a norma dell'art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche se l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, qualora l'imputato medesimo non si è opposto né ha impugnato l'ordinanza che la ha deliberata.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35225 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 961
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 8940/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO RL N. IL 23/12/1967;
avverso la sentenza n. 2017/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Lo US CA ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 20.11.2012, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa, il 9-11-2010, dal Tribunale di Palermo, in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p.. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione della sentenza, poiché il ricorrente, che ha agito in preda ad uno stato di eccezionale stress, dovuto a problematiche familiari, non è andato al di là della mera resistenza passiva, tant'è che gli operanti non hanno riportato lesioni. Nemmeno vi è stata una vera e propria condotta intimidatoria, atta ad ostacolare concretamente il compimento degli atti d'ufficio, considerato che gli operanti non hanno avuto neanche la necessità di immobilizzare il ricorrente.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta la prescrizione del reato, non potendosi tener conto del periodo di sospensione, ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, art. 2 bis, poiché, in primo luogo, all'imputato non era stato dato avviso che all'udienza del 13-10-11, si sarebbe trattata la sospensione della prescrizione. In secondo luogo, illegittimamente è stata disposta la sospensione del processo, in quanto l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, avendone già fruito, onde il processo non andava sospeso.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come dalla relazione di servizio in atti risulti che l'imputato rivolse agli agenti di polizia penitenziaria frasi minacciose, contemporaneamente puntando al viso degli operanti una lametta, per impedire che questi ultimi lo trasferissero dalla cella all'infermeria e quindi per ostacolare il compimento dell'atto di ufficio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv203767).
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In merito alla doglianza inerente al mancato avviso all'imputato, risulta dalla sentenza impugnata che era pervenuta all'udienza dichiarazione di rinuncia a comparire da parte dell'imputato, che era d'altronde rappresentato da uno dei suoi difensori di fiducia. In ordine al secondo profilo, occorre osservare come l'imputato non si sia opposto all'ordinanza di sospensione e non l'abbia impugnata. Quest'ultima ha dunque irreversibilmente prodotto i propri effetti, tra i quali è ricompreso quello inerente alla sospensione del corso della prescrizione (Sez Un. 1-10-91, Mapelli, Cass. pen 1992, 928; Sez Un.27-3-1992, De Luise, Cass. pen 1992, 2066).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art.606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il nella udienza, il 21 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013