Sentenza 5 febbraio 2016
Massime • 1
L'omessa denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2016, n. 17498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17498 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2016 |
Testo completo
1 749 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 05/02/2016 Sentenza n. 173/2016 Registro generale n. 22512/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO LE, n. il 25/04/1963; LI PU AL, n. il 01/06/1952; avverso la sentenza n. 2200/2011 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE del 03/12/2014; fr udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che chiedeva il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2014 il Tribunale di Termini Imerese dichiarava IE AL e Li PU GE responsabili del reato loro ascritto di cui all'art. 697 cod. pen. e li condannava alla pena di €. 200 di ammenda ciascuno con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Era contestata sia all'IE che al Li PU la detenzione di due munizioni da caccia cal. 12 ciascuno, delle quali per il Li PU una rinvenuta sulla persona e una a casa. Nel provvedimento impugnato era esposto che il teste Brig. Lavenia, il 10/09/2011, in occasione di un servizio di pattuglia svoltosi in Petralia Sottana, a- veva controllato i predetti soggetti al ritorno da una battuta di caccia. Mentre l'accertamento in ordine alla documentazione relativa a caccia e porto d'armi risul- tava regolare, le munizioni possedute, di fabbricazione artigianale, non risultavano ritualmente denunciate;
a seguito di perquisizione estesa all'abitazione del Li PU, era rinvenuta un'ulteriore cartuccia non denunciata. Il Tribunale rappresentava che per le cartucce a palla unica è sempre obbligato- ria la denuncia, anche se detenute per la caccia e che l'omessa denuncia rendeva configurabile gli estremi del reato previsto dall'art. 697 cod. pen.. 2. IE AL e di Li PU GE, a mezzo del proprio difensore, pro- ponevano ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sen- tenza impugnata.
2.1. Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motiva- zione in ordine al criterio adottato dal giudice nella valutazione delle prove assunte in dibattimento, l'erronea applicazione dell'art. 697 cod. pen., per carenza degli e- lementi oggettivi e soggettivi del reato e la violazione degli artt. 5 e 47 cod. pen.. In base alle denunzie di armi e munizioni, acquisite ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., sin dal 30/08/2008 l'IE risultava aver presentato una denuncia, con- tenente anche l'indicazione, tra le munizioni in suo possesso, di venti cartucce a palla unica. Il termine massimo di settantadue ore, previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S. per la denuncia delle armi e delle munizioni, non era ancora decorso per entrambi gli imputati, venuti in possesso delle stesse solo due giorni prima. Un'attenta ricostruzione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale avrebbe con- sentito di rilevare l'inesistenza del dolo;
anche a voler ammettere il decorso del termine per la presentazione della denuncia, doveva ritenersi configurabile un erro- re su norma extrapenale, per la mancata conoscenza dell'art. 38 T.U.L.P.S.. 3 Gli imputati avevano ricevuto le poche cartucce a palla da IE EP da pochi giorni;
in ogni caso l'IE aveva già in precedenza indicato la presenza di cartucce cal. 12 e, pertanto, era fermamente convinto della liceità del porto e della detenzione di tali munizioni.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, la difesa deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 26 L. n. 110 del 1975, 13, comma 1, L. 157 del 1992 e 38 T.U.L.P.S.., e il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione del princi- pio di bilanciamento delle prove, non avendo adempiuto la sentenza all'onere moti- vazionale, maggiormente rigoroso in caso di riforma in pejus della sentenza assolu- toria di primo grado. Si deduceva che non era categorico l'obbligo sancito dall'art. 38 T.U.L.P.S., con particolare riferimento all'inesistenza di un obbligo di licenza per la detenzione ed il trasporto fino a 1.500 cartucce da caccia, anche se "a palla”.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, la difesa deduceva il vizio di motivazione in re- lazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione del principio di bilanciamento delle prove, stante la con- tradditorietà della sentenza, nella parte in cui riteneva nullo l'apporto della testimo- nianza assunta a discarico dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La questione, da valutare in via preliminare, posta all'esame di questa Corte col secondo motivo di ricorso, attiene alla configurabilità o meno come reato, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., dell'omessa denuncia di cartucce concernenti la nor- male dotazione di un'arma regolarmente denunciata, ma la cui denuncia non ha ri- guardato il contenuto del caricatore dell'arma.
3. Secondo un orientamento più remoto della S.C., la denuncia sarebbe obbliga- toria sia per le armi che per le munizioni di qualsiasi tipo e quantità, non stabilendo la legge alcuna distinzione, con la conseguenza che la denuncia dell'arma non costi- tuirebbe un esonero dall'obbligo della denuncia delle munizioni, anche se costituenti la normale dotazione del caricatore dell'arma (conf. Sez. F, 06/08/2004 n. 39539, Fumusa, Rv. 230617; Sez. 1, 13/10/1986 n. 10805, Marigliano, Rv. 173936). Tale orientamento si basa sul rilievo che l'obbligo della denuncia delle munizioni, a norma del R.D. n. 773 del 1931, art. 38, sarebbe autonomo rispetto alla denuncia dell'arma corta posseduta, per cui la sua inosservanza determinerebbe la contrav- venzione di cui all'art. 697 cod. pen., anche nel caso in cui l'arma sia regolarmente denunciata, ma non siano denunciate le cartucce costituenti il necessario corredo, posto che ciascuna autorità di P.S. deve essere edotta anche della quantità e quali- tà delle munizioni situate nella sua giurisdizione, anche al fine di eseguire gli oppor- tuni controlli ed eventualmente impartire l'ordine di immediata consegna per ragioni di ordine pubblico.
4. Va condivisa, invece, la giurisprudenza più recente, secondo cui l'omissione della separata denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dota- zione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore (in tal senso, Sez. 1, 17/12/2014 dep. 2015 n. 305, Longo, non massimata;
Sez. 1, 28/03/2008 n. 18376, D'Urso, Rv. 240280; Sez. 1, 28/03/2008 n. 18375, Nicolosi, non massimata). Non vi sono dubbi nel caso in esame che la detenzione di due sole cartucce per ciascun imputato rientra nell'ipotesi di "normale dotazione del caricatore di un'arma.
5. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse degli imputati va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché il detentore dell'arma regolar- mente denunciata non ha l'obbligo di denuncia separata del contenuto del caricato- re. Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Eautres recelino DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 APR 2017 IL SANGELLIERE Stefania IE