Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
L'omissione della separata denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore (Conf. Sez. I, 28 marzo 2008 n. 18375, Nicolosi, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 18376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18376 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - N. 649
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 000397/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) D'RS OR N. IL 21/12/1952;
avverso SENTENZA del 04/06/2007 TRIB. SEZ. DIST. di GIARRE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per annullamento con rinvio alla C.A. di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4.6.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre ha assolto D'UR RA dal reato di cui all'art. 697 c.p., per avere detenuto, in Giarre il 1.12.2004, senza averne fatto denuncia all'autorità, otto cartucce calibro 7,65.
Il Tribunale ha all'uopo ritenuto che il fatto non costituisse reato trattandosi della normale dotazione dell'arma regolarmente denunciata.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di Appello di Catania rilevando che dal coordinamento fra l'art. 697 c.p., e il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, (T.U.L.P.S.) si desumeva che la denuncia era obbligatoria non solo per le armi ma anche per munizioni, qualunque fosse il loro numero.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'esame di questa Corte attiene alla configurabilità o meno come reato, ai sensi dell'art. 697 c.p., della omessa denuncia di cartucce concernenti la normale dotazione di un'arma regolarmente denunciata, ma la cui denuncia non ha riguardato il contenuto del caricatore dell'arma.
La giurisprudenza, peraltro datata, di questa Corte, citata dal Pubblico Ministero ricorrente, è in effetti nel senso che la denuncia sarebbe obbligatoria sia per le armi che per le munizioni di qualsiasi tipo e quantità, non stabilendo la legge alcuna distinzione, con la conseguenza che la denuncia dell'arma non costituirebbe un esonero dall'obbligo della denuncia delle munizioni, anche se costituenti la normale dotazione del caricatore dell'arma (v. Cass. N. 6090 del 1984, rv. 165053; Cass. N. 6875 del 1986, rv. 173299; Cass. n. 10805 del 1986, rv. 173936; da ultimo, ma con riguardo alla ipotesi particolare di possesso non denunciato di munizioni per arma di modello diverso da quello specifico per cui è intervenuta la denuncia, v. anche Cass. n. 39539 del 2004, rv. 230617).
Tale orientamento si basa sul rilievo che l'obbligo della denuncia delle munizioni, a norma del R.D. n. 773 del 1931, art. 38, sarebbe autonomo rispetto alla denuncia dell'arma corta posseduta, per cui la sua inosservanza determinerebbe la contravvenzione di cui all'art.697 c.p., anche nel caso in cui l'arma sia regolarmente denunciata ma non siano denunciate le cartucce che ne costituiscono il necessario corredo posto che ciascuna autorità di P.S. deve essere edotta anche della quantità e qualità delle munizioni che si trovano nella sua giurisdizione e ciò anche al fine di eseguire gli opportuni controlli ed eventualmente impartire l'ordine di immediata consegna per ragioni di ordine pubblico.
Un diverso orientamento, anche questo datato, è invece nel senso che la detenzione senza denuncia di munizioni per armi comuni da sparo è consentita sempre che il detentore sia in possesso di un'arma regolarmente denunciata ed il quantitativo delle munizioni non superi comunque la dotazione di mille cartucce a pallini per fucile da caccia (v. Cass. n. 11374 del 1978, rv. 140016). Tale secondo orientamento tiene conto della L. 18 aprile 1975, n.110, art. 26, che esime dalla denuncia di cui all'art. 38 citato
"chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detenga munizioni per armi comuni da sparo (non) eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia". Ed anzi, proprio con riguardo a tale disposizione, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., della L. 18 aprile 1975, n. 110, art.26, sotto il profilo che rientra nella discrezionalità normativa del legislatore l'adozione di trattamenti differenziati rispetto ad oggetti materialmente omogenei, ma contraddistinti da particolari caratteristiche individuali o di gruppo, salvo che la diversità di trattamento si riveli manifestamente velleitaria o capricciosa, e quindi irrazionale ed arbitraria. Pertanto l'indicato esonero dalla denuncia non implica eccesso di potere normativo, ispirandosi tale trattamento speciale ad evidenti esigenze di utilità pratica sia per il privato, che viene affrancato da un faticoso adempimento di "routine" con frequenze ossessive per i cacciatori, sia per la pubblica amministrazione, che, correlativamente, viene liberata dalle numerose pratiche burocratiche (v. Cass. n. 7475 del 2004, rv. 165717).
L'art. 26 sopra citato, che si intitola "Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni" non appare di facile ed immediata interpretazione, poiché nella prima parte prevede la posizione del soggetto che sia in possesso di armi regolarmente denunciate, mentre nella seconda parte, apparentemente in via contraddittoria, esonera dalla denuncia il possesso fino a mille cartucce a pallini per fucile da caccia.
La ipotesi interpretativa per cui tale disposizione riguarderebbe soltanto le munizioni per fucili da caccia cozza contro il rilievo che la esclusione riguarda "i soggetti in possesso di armi regolarmente denunciate" e non soltanto i soggetti in possesso di fucili da caccia regolarmente denunciati, come sarebbe stato ovvio qualora il legislatore avesse voluto esonerare dalla denuncia soltanto le munizioni "ordinarie" a pallini per fucili da caccia. Occorre quindi dare una interpretazione della norma coerente con la sua "ratio" che è quella di esonerare da adempimenti inutili quella che appare la "regolarità" e cioè il possesso di quantitativi di munizioni "normali", per l'uso che ha l'arma regolarmente denunciata. Ed a tale stregua appare normale che la denuncia di una pistola per uso di difesa comprenda anche la dotazione delle munizioni contenute nel caricatore della stessa con cui viene acquistata, mentre apparirebbe veramente eccessivo pretendere la denuncia dell'acquisto o dell'impiego di un singolo proiettile per colui che ha denunciato quella arma, sempre che si tratti ovviamente di proiettile corrispondente al tipo di arma denunciata e che risulti contenuto nel caricatore della stessa, così da costituirne la normale dotazione. In tali casi non può invero parlarsi di detenzione di munizioni separata dall'uso dall'arma, bensì di detenzione dell'arma che, se regolarmente denunciata ai sensi dell'art. 38, del T.U.L.P.S., deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore, senza il quale non può essere impiegata come tale.
Sarebbe invero improprio ritenere che il legislatore abbia voluto consentire al cacciatore di detenere fino a mille cartucce senza farne denuncia e poi pretendere la denuncia di cinque o sette cartucce contenute nel caricatore di altra arma regolarmente denunciata, separatamente dalla denuncia dell'arma. La denuncia dell'arma comporta infatti il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di controllare quando vuole l'arma e quindi di verificare le condizioni della stessa ed anche la regolarità dei suoi accessori, ivi compreso il caricatore. Orbene, nel caso in esame è pacifico che le cartucce, non denunciate separatamente dall'arma, costituissero la dotazione del caricatore;
ne consegue che il ricorso del Procuratore Generale deve essere respinto poiché il detentore dell'arma regolarmente denunciata non aveva l'obbligo di denuncia separata del contenuto del caricatore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008