Sentenza 6 agosto 2004
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi), la detenzione di cartucce cal. 6,35 e cartucce a pallini cal. 12 marca Winchester, senza averne fatto denunzia all'Autorità; non ricorre, infatti, in tale ipotesi, l'esenzione di cui all'art. 26 della Legge n. 110 del 1975 - per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia -, in quanto tale esenzione non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, né si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia, condizioni insussistenti nella fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 06/08/2004, n. 39539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39539 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 06/08/2004
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 30
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 19260/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUMUSA MARIANO, n. Marsala 18/00/64;
avverso la sentenza 16 febbraio 2004 della Corte d'Appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. L. Ciani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza;
la prescrizione del reato a) e la quantificazione della pena da irrogare in euro 140,00 di ammenda per il reato b);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Marsala in composizione monocratica il 14 gennaio 2003 aveva condannato alla pena di euro 200,00 d'ammenda Mariano Fumusa, ritenuto colpevole di omessa denunzia, ai sensi dell'art. 38 R.D. n. 773 del 1931, del trasferimento di armi da un' abitazione ad altra e di detenzione di quattro cartucce 6, 35 e sette cartucce a pallini calibro 12 marca Winchester, senza averne fatto denunzia all'autorità.
La Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) - trasferimento di arma senza denunzia - perché estinto per prescrizione ed ha ridotto la pena per il residuo reato a 150,00 euro d'ammenda.
Ricorre il difensore, deducendo l'errata interpretazione dell'art. 697 cod. pen. in relazione all'art. 26 della legge 18 maggio 1975, n. 110 nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 47 cod. pen.
e difetto di motivazione. Assume che sarebbe sufficiente la regolare denunzia di armi per essere esenti dall'obbligo di denunzia delle munizioni in numero inferiore a mille ( 1.000). Sostanzialmente, anche se in modo non formalmente espresso, il ricorrente afferma che il numero di mille si riferirebbe a qualsiasi tipo di munizione a prescindere dalla loro corrispondenza con le armi denunziate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., non è appellabile, quando è applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie. Ne deriva che l'appello non era consentito ed il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, erroneamente pronunziata, parimenti non è ammissibile. Tuttavia, ai sensi dell'art. 568 ultimo comma cod. proc. pen., "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". Ne deriva che l'appello originariamente presentato doveva esse qualificato come ricorso dalla Corte territoriale e gli atti dovevano essere trasmessi a questa Corte per il giudizio di legittimità. All'errore deve porre rimedio questo collegio, provvedendo ad esaminare l'iniziale atto d'impugnazione, da considerare come ricorso.
Le questioni a suo tempo evidenziate (assoluzione per non avere commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), proprio per il taglio di merito dato al gravame, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, sono, quindi, inammissibili. Tuttavia in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius la prescrizione applicata (erroneamente, sussistendo la continuazione fino al 17 marzo 2000, data dalla quale la prescrizione si compirà il 17 settembre 2004, essendo il reato di cui all'art. 221 citato sanzionato con pena alternativa, ai sensi dell'art. 157 comma primo n. 5) cod. pen.) va confermata. Va, tuttavia, corretta la pena inflitta dal secondo giudice, che, nel determinarla, non ha rilevato che la pena base stabilita dal tribunale si riferiva proprio alla contravvenzione di cui all'art. 697 ed era di 140,00 euro d'ammenda, che, pertanto, non poteva essere aggravata a 150,00 euro.
Il motivo di diritto prospettato con il secondo atto d'impugnazione (c.d. ricorso) deve sinteticamente essere esaminato d'ufficio da questa Corte, per completezza espositiva.
In particolare l'art. 26 della legge n. 110 del 1975 statuisce che "È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia".
Reputa il collegio che l'esenzione in esame non concerne il possesso di qualsiasi cartuccia ma soltanto delle cartucce a pallini, come testualmente dispone la norma. Il riferimento, inoltre, non è alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni relative a fucili da caccia ma esclusivamente allo specifico modello, per il qual è intervenuta la denunzia: è, infatti, a queste ultime che la previsione espressamente si richiama, con il riferimento alle "armi regolarmente denunziate". Consegue che questa tesi è parimenti infondata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
annulla senza rinvio la sentenza del tribunale di Marsala in datata 21 novembre 2002 limitatamente al reato sub a), perché estinto per prescrizione;
determina la pena per il residuo reato in euro 140,00 di ammenda;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004