CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24480 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BO nata a Praia a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 14/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta MA ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite conclusioni dell'avv. BO Grigolato difensore delle parti civili Casa Famiglia "Il Sorriso" di Di PA NA e "Iride Soc. Coop. Sociale" che si è riportata alle conclusioni scritte depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.ER BO ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/12/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, è stata assolta dal delitto di cui all'art. 348 cod. pen., con conferma della affermazione di penale responsabilità per due delitti di truffa, oltre alla conferma delle statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24480 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/04/2023 2. La ricorrente denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 640 e 47 cod. pen., deducendo che, in relazione all'episodio della sua prestazione lavorativa presso la casa di riposo "Il Sorriso", non vi fu trattativa nella quale ella spese la falsa attestazione di operatrice socio-sanitaria per farsi assumere poichè Di PA NA, titolare della sl:ruttura, reclutò la ricorrente su indicazione della Cooperativa MG che somministrò la forza lavoro e non a seguito del contatto con la ER ricorrente. Mancherebbero, cioè, nella stipula del contratto gli artifici e raggiri integrativi della truffa e il dolo iniziale ai fini dell'induzione in errore. 3. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 81 e 124 cod. pen. Deduce la ricorrente che, venuto meno l'episodio di truffa del 29/6/2016, non sarebbe applicabile la continuazione e, quanto all'episodio residuo del 19/5/2015, la p.o. non avrebbe sporto una querela ma solo una denuncia che, si asserisce, era tardiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché articola censure non proposte con l'atto di appello sollecitando la Corte di legittimità a svolgere un giudizio di merito in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato contestata ed a confrontarsi direttamente col materiale probatorio piuttosto che a valutare la correttezza della sentenza di appello, in relazione ai motivi di gravame proposti. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n.6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202). Nel caso di specie, la difesa della ER con l'atto di appello, aveva posto il problema della inconfigurabilità del delitto di truffa assumendo che la (falsa) certificazione di operatrice sociosanitaria prodotta, non fosse necessaria ai fini dell'assunzione presso le case famiglia, trattandosi di requisito non richiesto dalla normativa regionale in materia;
con il secondo motivo asseriva l'inconsapevolezza della falsità dell'attestato di operatrice sociosanitaria deducendo di essere stata indotta in errore, sull'idoneità della documentazione, indotta in errore, sull'idoneità della documentazione, dall'ex fidanzato articolando, poi, censure in ordine alla eccessività della pena e sulla provvisionale. Ebbene, si tratta di profili radicalmente diversi cla quelli prospettati con l'attuale ricorso con il quale si pone, invece, in discussione la sussistenza degli artifici e raggiri, deducendo che Di PA NA, titolare della struttura "il Sorriso", avrebbe deciso di assumere la ricorrente in via autonoma senza un esame preventivo della stessa o del titolo prodotto. Sul punto la Corte d'appello ha rimarcato che il possesso del requisito di operatrice socio sanitaria era stato elemento determinante ai fini della stipula degli accordi, sicchè l'averne falsamente palesato il possesso, correttamente, è stato ritenuto elemento oggettivo integrativo degli artifici e raggiri ai fini della truffa ( pag. 3 della sentenza di appello). 4. A fronte di tale ineccepibile considerazione, non ha pregio nemmeno il secondo rilievo difensivo, con cui si contesta il vincolo della continuazione, avendo il giudice di merito accertato più ipotesi di truffa avvinte dal vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. 5. Quanto, infine, alla asserita mancanza di querela in relazione all'episodio di truffa posto in essere in danno di ZI AF, titolare della società " Iride Cooperativa Sociale", il motivo è palesemente infondato sol che si consideri il tenore dell'atto in cui espressamente si chiede la punizione del colpevole e quanto alla intempestività della querela che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847). 6. Per quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Casa Famiglia "Il Sorriso" e "Iride Soc. Coop. Sociale" in persone dei legali rappresentanti che liquida in complessivi euro 4.423,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18/4/2023 Sentenza a motivazione semplificata
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta MA ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite conclusioni dell'avv. BO Grigolato difensore delle parti civili Casa Famiglia "Il Sorriso" di Di PA NA e "Iride Soc. Coop. Sociale" che si è riportata alle conclusioni scritte depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.ER BO ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/12/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, è stata assolta dal delitto di cui all'art. 348 cod. pen., con conferma della affermazione di penale responsabilità per due delitti di truffa, oltre alla conferma delle statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24480 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/04/2023 2. La ricorrente denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 640 e 47 cod. pen., deducendo che, in relazione all'episodio della sua prestazione lavorativa presso la casa di riposo "Il Sorriso", non vi fu trattativa nella quale ella spese la falsa attestazione di operatrice socio-sanitaria per farsi assumere poichè Di PA NA, titolare della sl:ruttura, reclutò la ricorrente su indicazione della Cooperativa MG che somministrò la forza lavoro e non a seguito del contatto con la ER ricorrente. Mancherebbero, cioè, nella stipula del contratto gli artifici e raggiri integrativi della truffa e il dolo iniziale ai fini dell'induzione in errore. 3. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 81 e 124 cod. pen. Deduce la ricorrente che, venuto meno l'episodio di truffa del 29/6/2016, non sarebbe applicabile la continuazione e, quanto all'episodio residuo del 19/5/2015, la p.o. non avrebbe sporto una querela ma solo una denuncia che, si asserisce, era tardiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché articola censure non proposte con l'atto di appello sollecitando la Corte di legittimità a svolgere un giudizio di merito in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato contestata ed a confrontarsi direttamente col materiale probatorio piuttosto che a valutare la correttezza della sentenza di appello, in relazione ai motivi di gravame proposti. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n.6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202). Nel caso di specie, la difesa della ER con l'atto di appello, aveva posto il problema della inconfigurabilità del delitto di truffa assumendo che la (falsa) certificazione di operatrice sociosanitaria prodotta, non fosse necessaria ai fini dell'assunzione presso le case famiglia, trattandosi di requisito non richiesto dalla normativa regionale in materia;
con il secondo motivo asseriva l'inconsapevolezza della falsità dell'attestato di operatrice sociosanitaria deducendo di essere stata indotta in errore, sull'idoneità della documentazione, indotta in errore, sull'idoneità della documentazione, dall'ex fidanzato articolando, poi, censure in ordine alla eccessività della pena e sulla provvisionale. Ebbene, si tratta di profili radicalmente diversi cla quelli prospettati con l'attuale ricorso con il quale si pone, invece, in discussione la sussistenza degli artifici e raggiri, deducendo che Di PA NA, titolare della struttura "il Sorriso", avrebbe deciso di assumere la ricorrente in via autonoma senza un esame preventivo della stessa o del titolo prodotto. Sul punto la Corte d'appello ha rimarcato che il possesso del requisito di operatrice socio sanitaria era stato elemento determinante ai fini della stipula degli accordi, sicchè l'averne falsamente palesato il possesso, correttamente, è stato ritenuto elemento oggettivo integrativo degli artifici e raggiri ai fini della truffa ( pag. 3 della sentenza di appello). 4. A fronte di tale ineccepibile considerazione, non ha pregio nemmeno il secondo rilievo difensivo, con cui si contesta il vincolo della continuazione, avendo il giudice di merito accertato più ipotesi di truffa avvinte dal vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. 5. Quanto, infine, alla asserita mancanza di querela in relazione all'episodio di truffa posto in essere in danno di ZI AF, titolare della società " Iride Cooperativa Sociale", il motivo è palesemente infondato sol che si consideri il tenore dell'atto in cui espressamente si chiede la punizione del colpevole e quanto alla intempestività della querela che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847). 6. Per quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Casa Famiglia "Il Sorriso" e "Iride Soc. Coop. Sociale" in persone dei legali rappresentanti che liquida in complessivi euro 4.423,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18/4/2023 Sentenza a motivazione semplificata