CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33524 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: DE NE CO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio al tribunale di Bari Lette le conclusioni dell'Avv.Vitantonio Pollaccia che chiede la dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari;
ammettersi l'imputato all'oblazione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33524 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 22 luglio 2022 il Tribunale di Bari ha dichiarato CE De NE responsabile del reato di acquisto di un telefonino di sospetta provenienza (art.712 c.p.) condannandolo alla pena di giustizia. L'imputazione originaria configurava la ricettazione del telefono, che risultava rubato il giorno stesso dell'acquisto. 2. Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore presso il tribunale di Bari evidenziando che per le modalità dell'acquisto (prezzo, località notoriamente frequentata ed utilizzata da ricettatori, mancata identificazione del venditore, presenza nella memoria del terminale dei numeri di rubrica e della messaggistica della derubata) e per l'esperienza criminale dell'imputato (per precedenti specifici), egli non potesse non essere consapevole dell'origine furtiva di ciò che andava ad acquistare. La Corte d'appello di Bari ha qualificato l'appello come ricorso in Cassazione disponendone la trasmissione a questa Corte. 3. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso per cassazione anche l'imputato lamentando violazione di procedura e carenza motivazionale. Sotto il primo profilo, si evidenzia che il giudice, pur accogliendo la richiesta di riqualificazione del fatto avanzata dalla difesa, non abbia tuttavia concesso all'imputato il termine per chiedere l'oblazione ex art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.; quanto alla carenza motivazionale, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'art.131 bis cod. pen.. 4. Con memoria del 23 aprile 2023 il Procuratore Generale, ritenuto fondata l'impugnazione del Pubblico Ministero ed assorbito e comunque infondato il ricorso dell'imputato, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza ed il rinvio al tribunale di Bari. Con memoria del 6 maggio 2023 il difensore dell'imputato, Avv.Pollaccia contesta le deduzioni del Procuratore Generale e chiede che la Corte voglia dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti alla Corte d'appello di Bari a seguito della rituale impugnazione del Pubblico Ministero ritenendo assorbito il ricorso dell'imputato. Ciò in ossequio a quanto previsto dall'art.593 cod. proc. pen. che consente l'appello del Pubblico Ministero quando vi sia mutamento del titolo di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le impugnazioni sono inammissibili. 1.2 Cominciando dal ricorso (così riqualificato dalla Corte d'appello di Bari) del pubblico ministero, si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità. E' opportuno allora ricordare che, a differenza di quanto avviene nel giudizio di merito che il pubblico ministero aveva inizialmente (seppure erroneamente) perseguito, la valutazione del peso probatorio degli indizi esula dal giudizio rimesso a questa Corte poiché è compito riservato al giudice di merito. In sede di legittimità tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di primo e di secondo grado. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sulla base di tali premesse concettuali, si deve pervenire ineludibilmente alla conclusione che gli elementi addotti dal pubblico ministero quale parametro per saggiare la logicità (e per contestare la manifesta illogicità) della motivazione avrebbero potuto forse avere un qualche appeal dinnanzi ad una Corte d'appello ma sono sterili in questa sede. In particolare, il riferimento al luogo in cui il cellulare è stato acquistato (piazza Umberto a Bari, si asserisce nel ricorso, senza che vi sia da parte di questa Corte, cui l'esame del fascicolo è precluso, possibilità di verifica) è del tutto vano, poiché esso non è un elemento che possa essere ponderato né è stato preso in considerazione dal primo giudice. Né, per le stesse ragioni, può essere qui ed ora valorizzata, per dedurne la incongruenza sul piano logico della pronuncia, la circostanza che tutti coloro che sono stati indagati per ricettazione di telefoni negli ultimi anni dalla locale Procura, abbiano ammesso di aver fatto l'acquisto nella stessa piazza. Si tratta di elementi evanescenti ed imponderabili. Ulteriori fattori (prezzo modesto, mancata cancellazione della memoria) non sono dirimenti, poiché sono interpretabili in ambo le direzioni. 2. Passando ora al ricorso dell'imputato, la inammissibilità discende da distinte ragioni. 2.1 In ordine al primo motivo (mancata ammissione all'oblazione), l'esame delle conclusioni rassegnate in sentenza e di quelle trascritte nel verbale (operazione consentita dalla natura processuale della eccezione, che permette al giudice di verificare il 'merito processuale' consultando il fascicolo a tale esclusivo fine) consente di verificare che da parte della difesa dell'imputato non vi fu alcuna istanza in tal senso, come invece è richiesto dalla giurisprudenza. In tal senso: Sez. U, sent. n. 32351 del 26 giugno 2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01. 2.2 Anche il secondo motivo, relativo alla asseritamente indebita negazione dell'art.131 bis cod pen. è manifestamente infondato: in relazione all'istituto della particolare tenuità, può valere la regola della motivazione implicita enucleata nella sentenza della Sez.4, n. 27595 del 11 maggio 2022 (Rv. 283420 - 01) nel senso che «in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.». Nel caso specifico, pur in un quadro di sostanziale modestia del fatto, il giudice ha ritenuto di applicare una pena contenuta ma non minima, in ragione dei precedenti dell'imputato, a testimonianza di una personalità incompatibile con il beneficio invocato. 3. L'inammissibilità del ricorso del ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di De NE CE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio al tribunale di Bari Lette le conclusioni dell'Avv.Vitantonio Pollaccia che chiede la dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari;
ammettersi l'imputato all'oblazione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33524 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 22 luglio 2022 il Tribunale di Bari ha dichiarato CE De NE responsabile del reato di acquisto di un telefonino di sospetta provenienza (art.712 c.p.) condannandolo alla pena di giustizia. L'imputazione originaria configurava la ricettazione del telefono, che risultava rubato il giorno stesso dell'acquisto. 2. Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore presso il tribunale di Bari evidenziando che per le modalità dell'acquisto (prezzo, località notoriamente frequentata ed utilizzata da ricettatori, mancata identificazione del venditore, presenza nella memoria del terminale dei numeri di rubrica e della messaggistica della derubata) e per l'esperienza criminale dell'imputato (per precedenti specifici), egli non potesse non essere consapevole dell'origine furtiva di ciò che andava ad acquistare. La Corte d'appello di Bari ha qualificato l'appello come ricorso in Cassazione disponendone la trasmissione a questa Corte. 3. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso per cassazione anche l'imputato lamentando violazione di procedura e carenza motivazionale. Sotto il primo profilo, si evidenzia che il giudice, pur accogliendo la richiesta di riqualificazione del fatto avanzata dalla difesa, non abbia tuttavia concesso all'imputato il termine per chiedere l'oblazione ex art. 141 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.; quanto alla carenza motivazionale, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'art.131 bis cod. pen.. 4. Con memoria del 23 aprile 2023 il Procuratore Generale, ritenuto fondata l'impugnazione del Pubblico Ministero ed assorbito e comunque infondato il ricorso dell'imputato, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza ed il rinvio al tribunale di Bari. Con memoria del 6 maggio 2023 il difensore dell'imputato, Avv.Pollaccia contesta le deduzioni del Procuratore Generale e chiede che la Corte voglia dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti alla Corte d'appello di Bari a seguito della rituale impugnazione del Pubblico Ministero ritenendo assorbito il ricorso dell'imputato. Ciò in ossequio a quanto previsto dall'art.593 cod. proc. pen. che consente l'appello del Pubblico Ministero quando vi sia mutamento del titolo di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le impugnazioni sono inammissibili. 1.2 Cominciando dal ricorso (così riqualificato dalla Corte d'appello di Bari) del pubblico ministero, si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità. E' opportuno allora ricordare che, a differenza di quanto avviene nel giudizio di merito che il pubblico ministero aveva inizialmente (seppure erroneamente) perseguito, la valutazione del peso probatorio degli indizi esula dal giudizio rimesso a questa Corte poiché è compito riservato al giudice di merito. In sede di legittimità tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di primo e di secondo grado. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sulla base di tali premesse concettuali, si deve pervenire ineludibilmente alla conclusione che gli elementi addotti dal pubblico ministero quale parametro per saggiare la logicità (e per contestare la manifesta illogicità) della motivazione avrebbero potuto forse avere un qualche appeal dinnanzi ad una Corte d'appello ma sono sterili in questa sede. In particolare, il riferimento al luogo in cui il cellulare è stato acquistato (piazza Umberto a Bari, si asserisce nel ricorso, senza che vi sia da parte di questa Corte, cui l'esame del fascicolo è precluso, possibilità di verifica) è del tutto vano, poiché esso non è un elemento che possa essere ponderato né è stato preso in considerazione dal primo giudice. Né, per le stesse ragioni, può essere qui ed ora valorizzata, per dedurne la incongruenza sul piano logico della pronuncia, la circostanza che tutti coloro che sono stati indagati per ricettazione di telefoni negli ultimi anni dalla locale Procura, abbiano ammesso di aver fatto l'acquisto nella stessa piazza. Si tratta di elementi evanescenti ed imponderabili. Ulteriori fattori (prezzo modesto, mancata cancellazione della memoria) non sono dirimenti, poiché sono interpretabili in ambo le direzioni. 2. Passando ora al ricorso dell'imputato, la inammissibilità discende da distinte ragioni. 2.1 In ordine al primo motivo (mancata ammissione all'oblazione), l'esame delle conclusioni rassegnate in sentenza e di quelle trascritte nel verbale (operazione consentita dalla natura processuale della eccezione, che permette al giudice di verificare il 'merito processuale' consultando il fascicolo a tale esclusivo fine) consente di verificare che da parte della difesa dell'imputato non vi fu alcuna istanza in tal senso, come invece è richiesto dalla giurisprudenza. In tal senso: Sez. U, sent. n. 32351 del 26 giugno 2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01. 2.2 Anche il secondo motivo, relativo alla asseritamente indebita negazione dell'art.131 bis cod pen. è manifestamente infondato: in relazione all'istituto della particolare tenuità, può valere la regola della motivazione implicita enucleata nella sentenza della Sez.4, n. 27595 del 11 maggio 2022 (Rv. 283420 - 01) nel senso che «in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.». Nel caso specifico, pur in un quadro di sostanziale modestia del fatto, il giudice ha ritenuto di applicare una pena contenuta ma non minima, in ragione dei precedenti dell'imputato, a testimonianza di una personalità incompatibile con il beneficio invocato. 3. L'inammissibilità del ricorso del ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di De NE CE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023