Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
L'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima del reato dei danni arrecatile costituisce elemento di segno negativo legittimamente valutabile dal tribunale per rifiutargli l'affidamento in prova al servizio sociale, non rilevando che il risarcimento dei danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della misura alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2007, n. 39474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39474 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/09/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3026
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 027465/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RN IL N. IL 03/10/1960;
avverso ORDINANZA del 19/05/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Tindari Baglione, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da RM IL - condannato per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta, ricettazione e truffa aggravata dal danno di rilevante gravità - in quanto, a fronte di una pervicace condotta criminosa, l'istante non risultava aver avviato un progetto di reintegrazione e di positivo reinserimento sociale, dovendo valutarsi negativamente il non essersi costui adoperato in alcun modo in favore delle numerose persone offese dagli illeciti commessi, (le quali, pur costituitesi parti civili, non videro accolte le loro richieste risarcitoria, anche in ragione della scelta del rito da parte dell'imputato) e ciò pur avendone la possibilità, in quanto dichiaratosi proprietario di un villino bifamiliare ubicato in zona residenziale, nel quale risedeva con la sua famiglia e che tale circostanza non autorizzava una prognosi favorevole circa l'idoneità dell'affidamento a raggiungere le finalità di legge, anche in considerazione dell'attività lavorativa intrapresa dall'RM presso l'esercizio commerciale gestito dalla propria suocera (ristorante pizzeria) non offriva sufficienti garanzie, tenuto conto dei negativi introiti economici dichiarati dell'azienda di cui trattasi sin dalla sua costituzione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Arnesano, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il risarcimento del danno non è condizione normativa per la concessione dell'affidamento, potendo invece essere inserito nelle prescrizioni imposte all'affidato e che il mancato risarcimento del danno era il decisivo elemento valutato dal Tribunale, che non aveva tenuto conto della correttezza del comportamento tenuto successivamente alla condanna, e che sussistevano, dunque, tutte le condizioni per la concessione dell'affidamento, in quanto il mancato ristoro dei danni era da ascriversi, in realtà, solo alla mancanza di disponibilità economiche, essendo il ricorrente costretto a vivere con il solo stipendio mensile ricavato dalla propria occupazione lavorativa, intrapresa sin dal 2003 e da ritenersi assolutamente stabile, malgrado gli introiti negativi riferiti dall'amministratore.
3. Il ricorso è infondato.
Innanzitutto va osservato che la concedibilità dei benefici di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, capo 6^, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso.
E ovvio, infatti, che la facoltà di ammettere alle misure alternative richiede l'accertamento dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Nella specie, se è pur vero - come a ragione sostenuto in ricorso - che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso, occorre considerare, tuttavia, che l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra pur sempre tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (in tal senso, Cass. sez. 1^, sentenza n. 30785 del 9/7/2001 - 6/8/2001 rv. 219606, ric. Iegiani S.) e che il tribunale nel provvedimento impugnato, ha con logica argomentazione ritenuto, sulla scorta di una circostanza di fatto che non ha formato oggetto di specifica confutazione (la disponibilità da parte del riccorrente di un immobile di elevato valore patrimoniale) che l'Arnesano aveva le possibilità economiche sufficienti quanto meno ad attenuare, sia pure parzialmente, le conseguenze dannose della sua attività illecita, evidenziando altresì la mancanza di elementi concreti, al di là della indicazione di un'attività lavorativa che non offriva però sufficienti garanzie di stabilità, in ragione dell'incontestata assenza di utili dell'azienda, che consentissero di apprezzare un effettivo avvio di un percorso di risocializzazione, anche in considerazione.
Ciò posto, poiché le considerazioni svolte dai giudici del tribunale di sorveglianza hanno dato piena contezza del processo logico seguito e delle ragioni che impedivano l'accoglimento dell'istanza, nessun vizio motivazionale può ravvisarsi nel provvedimento impugnato.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007