Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
Nel decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in forza del richiamo all'art. 456, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. pen. effettuato dall'art. 464 cod. proc. pen., non deve essere formulato l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'imputato è già stato reso edotto di tali facoltà con il decreto penale di condanna, secondo quanto previsto dall'art. 460, comma primo lett. e) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 21591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21591 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 1/04/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 593
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 17167/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ANNIBALE Fulvio, n. il 4/4/1931 a Priverno ivi res.;
avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in data 4/12/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Albano A. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Fulvio D'Annibale, opponente a decreto penale di condanna per le contravvenzioni di cui agli artt. 16 e 77 lett. c) DP.R 164/56 (A), 24 co. 1 e 77 lett. a) D.PR 164/56 (B), 27 co. 1 e 77 lett. a) D.P.R 164/56 (C), accertate il 14/10/99, propose "appello" avverso la sentenza in epigrafe, che lo aveva, in contumacia, dichiarato colpevole dei reati ascritti, unificati nella continuazione, e condannato alla pena, condizionalmente sospesaci L.
3.500.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. L'impugnazione, che è stata correttamente trasmessa per competenza a questa Corte ai sensi dell'art. 568 u.c., in ragione dell'inappellabilità della sentenza ex art. 593 co. 3 c.p.p. deduce:
a) in rito, la nullità del giudizio di merito, per l'assenza nel decreto di citazione, conseguente all'opposizione al decreto penale, delle indicazioni relative alle possibilità di accesso ai riti alternativi di cui agli artt. 438 in rel. 556 e 444 c.p.;
b) nel merito, l'insussistenza degli elementi oggettivi delle contestate contravvenzioni e, comunque, l'avvenuta tempestiva eliminazione degli inconvenienti, a seguito delle prescrizioni impartite dal verbalizzante;
c) l'indebita applicazione della recidiva, per assenza di precedenti specifici, tranne un'unico, estinto per indulto.
L'impugnazione, già devoluta alla settima sezione di questa S.C. in sede di esame preliminare, è stata da quella restituita alla presente sezione, non essendone stata ravvisata l'inammissibilità. Tanto premesso, dall'esame degli atti, reso necessario dalla natura processuale del primo motivo, si rileva che il decreto penale di condanna, emesso in data 23/12/1999 e notificato il 15/3/2000, conteneva, tra le varie avvertenze di rito, quelle relative alle facoltà di chiedere il "giudizio abbreviato (artt. 438, 443 c.p.p) ovvero l'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p)...".mentre invece ne era privo il decreto di citazione a giudizio, conseguente alla proposta opposizione, emesso il 31/3/2000 (e notificato il 26/4/2000 all'opponente imputato ed il 5/4/2000 al suo difensore).
Quest'ultima mancanza, tuttavia, non è produttiva di alcuna nullità, considerato che nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni, relative al giudizio ordinario di rito monocratico, contenute nell'art. 552, co. 1 lett. f) e co. 2 c.p.p. (come sostituito dalla L. 296/99), bensì quelle speciali dettate, per il procedimento per decreto, dall'art. 464 c.p.p, a termini del quale "se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma degli artt. 456 commi 1, 3 e 5. Il richiamo, limitato solo ai tre suindicati commi dell'articolo disciplinante il decreto di citazione al giudizio immediato (rito secondo il quale va celebratoci sensi dell'art. 461 co. 3 c.p.p. il giudizio di opposizione a decreto penale, ove l'opponente non si sia avvalso della facoltà di chiedere l'oblazione, il patteggiamento o il giudizio abbreviato), non riguarda anche il comma 2, prescrivente l'avvertimento della facoltà di "chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444", considerato che di tali facoltà l'imputato è già stato avvertito (come nella specie è avvenutoci sensi dell'art. 460 co. 1 lett. e), con il decreto penale di condanna.
È pertanto infondato il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è palesemente inammissibile, risolvendosi in mere doglianze fattuali avverso accertamenti di merito di segno opposto, che il giudice a quo ha compiuto, con incensurabile valutazione delle risultanze d'indagine (segnatamente di un secondo sopralluogo di controllo, nel corso del quale era emerso che le irregolarità persistevano, nonostante le prescrizioni impartite dal verbalizzante).
Non miglior sorte merita il terzo motivo, del tutto irrilevante, atteso che la recidiva, correttamente contestata (giacché l'indulto estingue la sola pena, nei limiti con don a ti, ma non anche gli effetti penali della condanna: v. art. 174 co. 1 c.p.), non è stata valutata in sede di condanna, per la dichiarata prevalenza ex art. 69 c.p. delle concesse attenuanti generiche. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004