Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
In tema di cd. patteggiamento in appello, la rinuncia all'impugnazione preclude la valutazione dei motivi di impugnazione da parte del giudice del gravame, atteso che la rinuncia, limitando consapevolmente il "devolutum" alle questioni attinenti alla quantificazione della pena, impedisce al giudice di esaminare doglianze diverse da quelle non rinunciate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2004, n. 36343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36343 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 12/07/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1206
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 13508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI CO;
contro la sentenza pronunciata in data 19 settembre 2002 dalla Corte di Appello di Bari, 3^ sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Uditi: il P.G. Dott. Vincenzo GERACI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 settembre 2002, la Corte d'Appello di Bari, 3^ sezione penale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, appellata da PI CO, riduceva la pena inflitta nella misura concordata di un anno due mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. Confermava nel resto la decisione impugnata con la quale il PI era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione in danno di FA LE. La Corte territoriale riteneva che, previa rinuncia ai motivi di appello (con i quali,in rito, si era eccepita la nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa per non esser stato l'imputato posto nelle condizioni di partecipare all'udienza del 18.1.2002 e, nel merito si era rilevata la mancanza di prove in ordine all'identificazione del responsabile del tentativo di estorsione con richiesta subordinata di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a ricognizione personale e, in via ulteriormente subordinata, - la riduzione della pena) la richiesta concordata fosse meritevole di accoglimento non ricorrendo le condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per non avere la Corte di appello formulato vantazione alcuna sulla dedotta nullità assoluta ex art. 17 9 c.p.p. per essere stata l'udienza del 18 gennaio 2002 (proveniente per rinvio da quella del 9.11.2001) celebrata in assenza dell'imputato (in quanto rinunciante a comparire) senza che del rinvio gli fosse stata data notizia tempestiva, dal momento che la notifica dell'ordinanza è avvenuta in data successiva alla celebrazione dell'udienza e cioè il 28 gennaio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione della nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 18 gennaio 2002, con la quale si dispose di procedere in assenza dell'imputato, è stata oggetto di rinuncia espressa al relativo motivo di appello da parte del difensore munito di procura speciale che, nell'interesse del suo assistito, ha concordato la pena a norma dell'art. 599 c.p.p. e ha ottenuto la conseguente pronuncia da parte della Corte di appello.
La rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità a norma del combinato disposto degli artt. 589 e 591 c.p.p., con, conseguente preclusione per il giudice del gravame di prendere in considerazione il relativo motivo.
È nota la giurisprudenza contraria (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, 28.10-24.11.99 n. 13484) secondo la quale, fino a quando il rapporto processuale non è esaurito con la formazione processuale, il giudice conserva integro il potere di decidere su tutte le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia questa Corte ritiene di aderire alla diversa interpretazione (cfr. Cass. Sez. 7, 17.10-15.11.2001 n. 40767) che tiene conto della regola della preclusione conseguente alla esplicita rinuncia, che limitando consapevolmente il devolutimi alle questioni attinenti alla quantificazione della pena impedisce al giudice di esaminare doglianze diverse da quelle non rinunciate. L'art. 5 91 c.p.p. non formula alcuna distinzione per la pronuncia di inammissibilità. Non impone cioè al giudice di verificare se la rinuncia attenga a questione rilevabile d'ufficio ovvero se, oltre ai motivi rinunciati, dagli atti risultino altre questioni attinenti a nullità assolute e non sanabili che, se pure non rilevate dalla parte, sarebbero comunque rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. A maggior ragione la rinuncia espressa a questione attinente la verifica della sussistenza di nullità, anche se assoluta ed insanabile, preclude il relativo esame e lo limita alle questioni non rinunciate.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004