Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L A 7 N O 3 IA . B L E N A , E IT 1 N 9 A O 9 IC I 1 Z - BBL 1 A 1 R - T U 1 S I 2 01 5 94 /02 . G D L E R 9 E 3 A C I D E D E 6 U IN NOME DEL POPOLO LIA T 4 I N . G E T S T E E R A CORTI ZIONE N A . Oggetto T S ( AZIONE CAUSALE SEZIONE PRIMA CIVILE AZIONE CAMBIARIA PRESCRITTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20621/99Dott. Angelo Presidente GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 4052 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Ud. 23/10/2001ConsigliereDott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B. MARLIANO 4, presso l'avvocato GIUSEPPE MULONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO GUADAGNINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE C.R.I.A.S.; intimata - avverso la sentenza n. 52/99 del Giudice di pace di 2001 CANICATTI', depositata il 22/07/99; 2183 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo e sesto motivo;
rigetto del secondo e terzo motivo;
l'accoglimento del quarto motivo;
l'assorbimento del quinto motivo del ricorso. Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Canicattì ingiunse il 15.2.1999 a GI SI di pagare, in forza di quattro vaglia cambiari, la somma di L. 1.229.600, ol- tre interessi e spese processuali, in favore della Cas- sa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (C.R.I.A.S.). Il decreto fu opposto, sotto il profilo che l'azio- ne cambiaria esercitata in via monitoria era prescritta ed era comunque prescritto il credito. Con sentenza 14.7.1999 il giudice adito ha respinto opposizione, giudicando infondate le eccezioni di la prescrizione, in quanto i titoli di credito erano stati fatti valere come chirografi ed il corso del decennio non era maturato, considerato che il ricorso per decre- to ingiuntivo era stato depositato in cancelleria il 10.2.1999 e che le cambiali erano scadute tra 1'8 giu- gno e l'8 settembre 1990. 2 ماز Ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi GI SI. Non ha presentato difese la Cassa Re- gionale suindicata. Motivi della decisione Con il primo motivo denunzia la ricorrente la vio- lazione dell'art. 94 R.D. 14.12.1933 n.1669 e dell'art. 277 c.p.c., nonché la omessa e insufficiente motivazio- ne su un punto decisivo della controversia. Assume che il giudice di merito ha omesso di esaminare la eccezio- ne di prescrizione sotto il profilo che essa riguarda tutte le azioni cambiarie, comunque esercitate. Con il secondo ed il terzo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Lamenta ricorrente che la sentenza impugnata abbia va- lutato i titoli come promesse di pagamento, sebbene la RI non avesse mai inteso utilizzarli come tali, né avesse mai fatto valere il rapporto sottostante. Con il IV° motivo la ricorrente propone ulteriore denunzia di violazione dell'art. 112 c.p.c., in rela- zione all'art. 2946 C.C., nonché la omessa e insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo della
contro
- हु versia. Assume che il giudice di pace abbia errato nel- la applicazione degli artt. 1988 e 2946 C.C. ed abbia omesso di pronunziare e comunque di motivare a riguar- do;
abbia fatto riferimento alle norme sulla prescri- zione ordinaria, benché non fosse stata esercitata l'azione causale e abbia falsamente applicato tali nor- me dal momento che il termine non era decorso, tenuto conto che la emissione dei titoli era avvenuta 1'8.3.1989 e che l'atto che 10 avrebbe interrotto e cioè la notifica del decreto impugnato si era compiuto oltre dieci anni dopo. Con il V° motivo sono lamentate la contraddittorie- tà della motivazione e la violazione e falsa applica- zione dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 2948. Si deduce che la sentenza impugnata, pur riferendo che con il decreto ingiuntivo si era imposto il paga- mento degli interessi a far tempo dalla domanda, nulla avesse disposto a riguardo, mentre la ingiunzione pre- h detta aveva in realtà considerat a far tempo dalla da- ta di scadenza dei singoli titoli sino al soddisfo;
e si rileva che era mancata qualunque statuizione sulla prescrizione di tali accessori, sebbene la eccezione हु sollevata avesse fatto riferimento anche ad essi. Con l'ultimo motivo è denunziata la violazione del- l'art. 91 c.p.c., in quanto le spese processuali avreb- bero dovuto essere poste a carico della RI. Il primo motivo inammissibile, laddove deduce la violazione di legge sostanziale (art. 94 R.D. n. 1669/1993), avuto riguardo alla natura del presente 4 giudizio, che è di equità in considerazione della enti- tà della pretesa di credito è infondato sotto il pro- filo del dedotto vizio di motivazione. Con esso si è peraltro dedotta la omessa pronunzia sulla eccezione di prescrizione cambiaria, sostenuta dal richiamo di giurisprudenza di questa Corte secondo cui essa opera qualunque sia il procedimento, ordinario o monitorio, di cognizione o esecutivo instaurato dal portatore del titolo. Tale principio non risulta affatto disatteso dal giudice di merito, che ha respinto la eccezione dunque pronunziano a riguardo - motivando con il ri- lievo che nel giudizio la cambiale è stata fatta valere come chirografo e cioè come promessa di pagamento. Infondati sono anche il II° ed il III° motivo Va a riguardo osservato che il giudice di pace ha premesso, con accertamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, che GI SI aveva sottoscritto i titoli di credito, non quale avallante ma come debitrice coobbligata", al pari di RC CO e di GI RO. A fronte di tale circostanza vana risulta la dedu- zione che, senza affermare in modo esplicito il contra- rio di quanto accertato dalla sentenza, invoca il prin- cipio secondo cui l'esperimento dell'azione causale è 5 consentito tra i soggetti che cumulino la veste di par- ti del rapporto cartolare e del rapporto sottostante, mentre " non si applica tra prenditore e coobbligato, in difetto di allegazione e dimostrazione della esi- stenza di un a obbligazione extracambiaria di fideius- sione sottostante alla sottoscrizione per garanzia"; e ciò sia perché della corretta applicazione della norma sostanziale non è consentita la valutazione, trattando- si di giudizio di equità, sia perché non è stata posta in discussione dal giudice di pace la ragione di dirit- to invocata dalla ricorrente, ma la circostanza di fat- to prima considerata, che quella ragione non nega, avendo la sentenza impugnata precisato che "il titolo cambiario invalido a causa del decorso del termine di tre anni era privo di efficacia sua propria;
ma ben po- teva essere fatto valere dalla prenditrice contro gli emittenti (e quindi contro la coobbligata GI Sil- vana) come chirografo". es W E, posto che la doglianza è stata prospettata sotto il profilo della violazione del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato, perché la società RI non aveva mai detto di volere utilizzare i paghe- rò cambiari ai sensi dell'art. 1988 c.c. (II° motivo), né aveva invocato il rapporto sottostante (III° moti- vo), per disattenderla è sufficiente rilevare che, 6 ogniqualvolta la cambiale sia utilizzata tra le parti del rapporto sottostante e cioè tra i contraenti imme- diati (emittente e prenditore;
girante e giratario), sono ad un tempo esercitate l'azione cambiaria e quella causale, per cui, ove la prima sia prescritta, il tito- lo esibito assume efficacia probatoria del rapporto fondamentale, se ricorrono i requisiti formali necessa- ri ad attribuire ad esso il valore di una scrittura privata;
sicché la cambiale prescritta assume la effi- cacia di promessa di pagamento, ai sensi e agli effetti dispensando colui а favore deldell'art. 1988 C.C., quale la dichiarazione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza è presunta (tra le più recenti Cass. 12833/2000; 15575/2000; 13170/1999; 4365/1995; 3417/1994). E la richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito, utilizzato come promessa di pagamen- to ai sensi dell'art. 1988 C.C., è espressione univoca dell'esercizio dell'azione causale derivante dal rap- porto sottostante (Cass. 493/1981). Né ha miglior sorte il IV° motivo, riferito alla eccezione di prescrizione ordinaria. La sentenza impu- gnata ha superato la eccezione ed ha indicato le ragio- ni della conclusione raggiunta, attraverso le quali è dato identificare il processo logico argomentativo se- 7 guito. Fa, infatti, riferimento il giudice di merito alla data di emissione delle cambiali (8.3.1989), sca- dute tra 1'8.6 e 1'8.9.1990, e considera che alla data in cui fu depositato il ricorso in Cancelleria (10.2.1989) il termine ordinario di prescrizione non si era compiuto. Pertanto ingiustificata è la denunzia del vizio di motivazione, al pari di quella di violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Quanto, invece, alla deduzione in ordine alla cor- rettezza della decisione, nel punto in cui fa applica- » zione delle norme sostanziali richiamate, al di là del- -> la sua non compatibilità con il giudizio di equità", la sua infondatezza a sta nel fatto che, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'azione poteva essere esercitata, e cioè alla data di scadenza della obbli- gazione, il termine di prescrizione all'atto della no- tifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18.3.1999, non era ancora maturato;
sicché l'assunto che il dies ad quem non è quello del deposito del ricorso si appa- हुँ lesa inconferente a fronte della determinazione del dief sa quo, nei termini che precedono. Senza pregio è, infine, ° motivo di censura. il v Nessuna statuizione, infatti, ha emesso né aveva ragio- ne di emettere il giudice della opposizione, rispetto a 8 quella contenuta nel decreto di ingiunzione, che, con riguardo agli interessi, è rimasta confermata, come per la sorte capitale, a fronte del rigetto della opposi- zione. Ed è irrilevante che nella esposizione dei fatti egli abbia erroneamente riferito che la ingiunzione era stata di pagare gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, anziché dalla scadenza dei titoli, non essen- do in discussione la decorrenza degli interessi. Del pari non era in discussione una diversa decorrenza del- la prescrizione degli accessori rispetto a quella della sorte capitale, che avesse meritato una espressa e di- stinta disamina, sicché non è dato comprendere la de- nunzia di violazione delle norme sostanziali, che, CO- munque, al pari delle altre prima viste, è inammissibi- le nel giudizio di equità. Apodittica e comunque erronea è la deduzione conte- Wh nuta nell'ultimo motivo;
le spese processuali sono sta- te correttamente regolate secondo il principio di SOC- combenza e non è identificabile il fondamento normativo dell'assunto della ricorrente, secondo cui "andavano interamente poste a carico della RI". Il ricorso va dunque respinto;
la mancata difesa della intimata dispensa dalla pronunzia sulle spese del ( giudizio de cassazione.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso. Roma 23.X.2001 Il Consigliere estensore Donato Plenteda Suply DEPOSITATA IN CANC FEB. 2002 Oggi, ILC ELLIERE Mara Nuzzo 10 RG. 20521/94 Il Presidente Angelo Grieco e e yeli W IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie D ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)