Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4 comma primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. in L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale; tuttavia, in difetto dell'accertamento tecnico, l'affermazione di responsabilità deve essere limitata, in ossequio al principio del "favor rei", alla meno grave ipotesi di cui alla lett. a).
Commentario • 1
- 1. Metadone e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: il requisito dell’attualitàAccesso limitatoJacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2008, n. 47378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47378 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/10/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1745
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1407/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OV AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9 ottobre 2007 del Tribunale di Belluno, Sezione distaccata di Pieve di Cadore, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udite le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Belluno, Sezione distaccata di Pieve di Cadore, dichiarava LL ED AN colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 2, con la recidiva specifica, e lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda (fatto commesso in data 21.9.2003).
Trattandosi di un accertamento meramente sintomatologico, il giudicante, in applicazione della normativa sopravvenuta (D.L. 3 agosto 2007 convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160), ritenuta più
favorevole, aveva applicato la sola pena pecuniaria prevista per l'ipotesi in cui il tasso alcolemico sia compreso fra 0,5 e 0,8 g/l, non potendosi affermare la sussistenza di tasso alcolemico superiore, pur essendo certo lo stato di ebbrezza.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il LL ED, deducendo tre motivi.
Con il primo e terzo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 186 C.d.S., comma 2.
Sotto il primo profilo lamenta che il giudicante aveva erroneamente fondato la affermazione di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, intervenuti sul luogo dell'incidente, e di un agente della polizia provinciale che si trovava causalmente sul posto, i quali avevano percepito lo stato di alterazione del medesimo.
Tale interpretazione violerebbe la normativa di settore, che per la configurabilità del reato de quo prevedrebbe l'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Sotto il secondo profilo si duole che il giudicante erroneamente non aveva tenuto conto della circostanza emergente dagli atti del procedimento secondo la quale l'incidente si era verificata nell'area di parcheggio di un ristorante, con la conseguente inapplicabilità della normativa in tema di circolazione stradale.
Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo afferente l'intervenuta prescrizione del reato, trovando applicazione, in quanto più favorevole la disciplina della prescrizione vigente all'epoca dei fatti ed antecedente alla L. n. 251 del 2005 (quest'ultima prevede per tutte le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria, il termine di quattro anni, mentre la disciplina previgente stabiliva il termine di due anni nel caso di contravvenzione per cui la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda).
Infondati sono, invece, gli altri motivi afferenti il giudizio di responsabilità, correttamente fondato dal giudice su significativi elementi sintomatici di uno stato di ebbrezza determinato dall'assunzione di bevande alcoliche.
Come già sostenuto da questa Corte, con la sentenza, pronunciata dalla Sezione 4^ in data 20 marzo 2008, Prog. Gen. app. Brescia in proc. Morstabilini, con riferimento alla ravvisabilità del reato pur in assenza dell'esame alcolimetrico, anche a seguito della novella riformatrice del 2007, non sono mutate le regole di accertamento della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, tradizionalmente basate sulla possibilità di avvalersi non solo dell'"alcooltest", ma anche di qualsivoglia elemento sintomatico esterno dimostrativo dello stato di alterazione.
È vero, infatti, secondo questa opinione, che la nuova fattispecie incriminatrice prevede un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del valore del tasso alcolemico, ma ciò non esclude che, tuttora, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento (ossia, non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. C.d.S.:
cosiddetto "etilometro"), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali e dove vale il principio del libero convincimento del giudice - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato;
anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
A fronte della diversificazione delle soglie di alterazione, in difetto di accertamento tecnico, l'affermazione di responsabilità, in ossequio al principio del favor rei, dovrà essere limitata alla meno grave ipotesi di cui alla lettera a) (v. sentenza sopra citata)..
È evidente che quando la condanna si basi su elementi diversi dagli esiti dell'"etilometro"è particolarmente imposta una motivazione "logica ed esauriente", laddove si consideri che il reato non si basa genericamente sull'apprezzamento dello stato di ebbrezza, bensì, specificamente, sul superamento di una particolare "soglia" di questa (tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro: cfr. art. 186 C.d.S., comma 6). Il sistema che disciplina la materia, infatti, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Ciò che spiega come il principio del libero convincimento e l'assenza di una prova legale per fondare la responsabilità non possano estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all'uso di sostanze alcoliche sia sempre e tout court idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice (v. Sezione 4, 27 giugno 2006, Comi).. Per l'effetto, in difetto dell'esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato "ambiguo". La sentenza impugnata è in linea con i principi sopra esposti avendo il giudicante logicamente apprezzato ed esposto gli evidenti sintomi dello stato di ebbrezza ed, in conformità alla normativa sopravvenuta più favorevole, ritenuta correttamente la meno grave ipotesi di cui alla lett. a).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008