Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1987 per i dipendenti di società concessionarie di autostrade, il compenso per lavoro notturno - definito dall'art. 18 quale elemento aggiuntivo della retribuzione - dovesse, se erogato in modo continuativo e uniforme, essere computato nel calcolo dei compensi per trattamento di malattia e infortuni, congedi matrimoniali e permessi, ed escluso invece quanto alle mensilità aggiuntive e alla retribuzione del periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10045 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. OL STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO EL, VE CI, VE NN, PO SC, OR NG IO, DE IA O DE AR EP, CU VI, UM AL, LL FR, AN SC, EL TO, RR EP, LL IN, GR IANO, NG IA, NC ED, NC AS, NI OL, NA LO, NT MI, CC RI, AR NN, NK IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 16019/99 proposto da:
NO EL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CAROZZA, GAETANO CALCATERRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 16020/99 proposto da:
GR IANO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CAROZZA, GAETANO CALCATERRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante, pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n. 16021/99 proposto da:
UM O OM AL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CAROZZA, GAETANO CALCATERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 5^ ricorso n. 16022/99 proposto da:
NG AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CAROZZA, GAETANO CALCATERRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 483/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 17/07/98 R.G.N. 1274/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito l'Avvocato CAROZZA;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento degli incidentali.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Cassino, in parziale accoglimento della domanda proposta da ER EL ed altri lavoratori, ha dichiarato il loro diritto alla corresponsione della retribuzione per le festività, i permessi retribuiti, i congedi matrimoniali, le malattie e gli infortuni sul lavoro, computata includendo nella base di calcolo la maggioranza contrattualmente prevista per il lavoro notturno prestato secondo turni prestabiliti, da quantificarsi in separato giudizio, entro i limiti dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza 25.3.1993 n. 181, in accoglimento dell'appello dei lavoratori, ha riconosciuto altresì la stessa base di calcolo anche ai fini delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
A base della decisione ha posto l'interpretazione dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 31 maggio 1987, che definisce la nozione contrattuale di retribuzione, alla quale fanno riferimento le altre norme sugli specifici istituti indiretti. Esso recita:
"Art. 18 - Elementi della retribuzione
1. Sono elementi della retribuzione:
a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità);
b) indennità di contingenza.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:
a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (vedi art. 39);
b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi". Il Tribunale ha ritenuto che la retribuzione maggiorata per lavoro notturno svolto in regolari turni periodici, costituendo retribuzione normale, rientri nella previsione del numero 1, mentre la menzione contenuta nel n. 2 lett. B) del compenso per "eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo" sia riferita al lavoro notturno svolto in via episodica e sporadica;
ha quindi inteso il termine eventuale come sinonimo di sporadico, in contrapposizione al lavoro notturno svolto in regolari turni periodici.
La decisione, su ricorso della soc. Autostrade, è stata cassata da questa Corte con sentenza 21.9.1994/26.2.1996 n. 1489 per vizio di motivazione. Questa Corte ha ritenuto che il Tribunale di Cassino non avesse sufficientemente motivato la sua opzione interpretativa, potendo il n. 2 lett. B) dell'art. 18 in questione essere suscettibile di diversa interpretazione, sostenuta dalla ricorrente soc. Autostrade, e cioè come lavoro notturno svolto in regolari turni periodici, in contrapposizione alla generalità dei lavoratori che non svolgono lavoro notturno, in tal senso potendosi intendere l'aggettivo "eventuale".
Il Tribunale di Frosinone, giudice del rinvio, con sentenza 18 marzo/17 luglio 1998 n. 483, sposata questa seconda interpretazione, ha confermato la sentenza pretorile, respingendo l'appello principale della soc. Autostrade e quello incidentale dei lavoratori. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione la s.p.a. Autostrade, con unico motivo.
Si sono costituiti con controricorso gli intimati Grossi, Lingi, ER e Natale, resistendo, e proponendo ricorso incidentale per il mancato accoglimento dell'appello incidentale relativo alle mensilità aggiuntive e alle ferie.
La soc. Autostrade ha replicato al controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed i ricorsi incidentali proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod.civ. nella Interpretazione degli artt. 18,28 e 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Essa plaude alla sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il compenso per lavoro notturno svolto in regolari turni periodici rientra nella previsione del n. 2 lett. b) dell'art. 18 in questione, ma le rimprovera di avere contraddittoriamente escluso tale presupposto interpretativo per quanto riguarda il trattamento di malattia, degli infortuni sul lavoro, dei congedi matrimoniali e dei permessi.
Il presupposto interpretativo che costituisce la premessa condivisa dalla ricorrente per le sue censure, costituisce altresì l'oggetto, contestato, del ricorso incidentale, con il quale i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 2108 e 1322 cod.civ., in riferimento agli artt. 23, 25, 6, 8, 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato la maggiorazione per lavoro notturno svolto in regolari turni periodici ai fini delle ferie e delle mensilità aggiuntive. Occorre perciò esaminare l'opzione interpretativa complessiva della sentenza impugnata, alla luce delle censure di tutti i ricorrenti.
Il Tribunale, premessa la problematica interpretativa impostata dalla sentenza rescindente, ha basato la propria analisi sugli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 18, riportato in parte narrativa, 8, 23 e 25.
Tali ultime norme recitano:
art. 8 Lavoro straordinario-festivo-notturno punto 1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
6. Si considera lavoro notturno quello svolto tra le 22 e le 6. 9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui all'art. 20. 10. Per il solo personale turnista che effettui la propria prestazione in turni continui ed avvicendati, il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del della retribuzione di cui all'art. 18 punto 1 lettere a) e b). art. 23 - Tredicesima mensilità
Nel periodo compreso tra il 27 di novembre ed il 15 di dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori, in servizio e non in prova, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza e, per il personale turnista, in quanto spettante, dalla quota forfetizzata per lavoro notturno di cui all'art. 8 punto 10. art. 25, punto 7: "Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 18, escluse dal compunto le lettere b) e c) del punto 2, come se avesse lavorato".
Il Tribunale ha argomentato:
"L'art. 8, punto 10 (sopra riportato) si riferisce ai soli lavoratori turnisti, e cioè a coloro che svolgono la propria prestazione normalmente di notte sulla base di turni periodici predeterminati: se il punto 1, lettera a), dell'art. 18 comprendesse anche la maggiorazione per il lavoro notturno dei turnisti, questa rientrerebbe naturalmente nella base di calcolo della mensilità aggiuntiva e il richiamato art. 8, punto 10, si risolverebbe nella previsione, inspiegabile sul piano logico, di una seconda maggiorazione per il medesimo lavoro notturno.
La norma è invece formulata nel senso di voler contenere nel tetto del 10% la maggiorazione (per lavoro notturno) utile ai fini del calcolo della tredicesima e del premio annuo... Non va sottovalutata proprio la collocazione sistematica della norma in esame: dopo avere indicato nel 35% della retribuzione oraria la maggiorazione per ogni ora di lavoro notturno (punto 9), nel successivo punto 10 le parti collettive mostrano di aver voluto limitare (per i soli lavoratori turnisti) l'incidenza, l'utilizzabilità della suddetta maggiorazione ("il lavoro notturno viene considerato utile...") nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui all'art. 18 punto 1 lettere a) e b).
Conferma di tale assunto si trae dall'art. 23... Anche a voler ritenere detta norma non univoca, e suscettibile di contrapposte interpretazioni rispetto al problema della computabilità del compenso per lavoro notturno dei turnisti nella retribuzione base di cui al punto 1 dell'art.18 (così la sentenza di rinvio), il risultato pratico, ai fini qui considerati, non cambia: in ogni caso dalla combinata lettura dell'art. 8, punto 10, e dell'art. 23, appare chiaro l'intento delle parti collettive di limitare ad una quota convenzionale forfettizzata del 10% l'incidenza del compenso per lavoro notturno dei turnisti nella base di calcolo della tredicesima mensilità (o mensilità aggiuntive)".
Ha quindi concluso che il termine "eventuale", contenuto nella lettera b) del punto 2 dell'art. 18, va interpretato secondo la prima delle due accezioni indicate dalla sentenza rescindente, e cioè in quanto lo si ritenga posto in contrapposizione alla generalità dei destinatari del contratto (compenso per lavoro straordinario ... se prestato dal lavoratore).
Il Tribunale ha poi motivato separatamente per i due distinti istituti delle mensilità aggiuntive e delle ferie. Per quanto riguarda le prime, il Tribunale ha basato la propria argomentazione sul combinato disposto degli artt. 8 punto 10 e 23 del contratto collettivo, relativi alla tredicesima mensilità, sopra riportati. Per le ferie, la sentenza impugnata ha così argomentato:
"Una volta esclusa, per le ragioni spiegate, la maggiorazione per lavoro notturno dei turnisti dalla retribuzione base di cui al punto 1 dell'art. 18, la sentenza pretorile va confermata anche in tema di ferie.
Come ha evidenziato la sentenza di rinvio, l'interpretazione dell'art. 25, punto 7, in tema di retribuzione - spettante in periodo di ferie, non può prescindere (ed anzi scaturisce) dal significato che si dia al termine "eventuale" contenuto nell'art. 18, punto 2, lettera b). E infatti, dal momento che il citato art. 25, punto 7, esclude dal calcolo della retribuzione in periodo di ferie gli elementi di cui alle lettere b) e c) del punto 2 dell'art. 18, evidentemente esclude dalla base di calcolo la maggiorazione per lavoro notturno dei turnisti se ed in quanto questa sia oggetto del punto 2 lettera b), piuttosto che del punto 1 lettera a)". I ricorrenti incidentali contestano globalmente la motivazione del Tribunale, facendo leva sulle espressioni "retribuzione globale di fatto" e come se avesse lavorato", contenute nell'art. 25 comma 7. Ciò posto, nel valutare le contrapposte censure, non si può prescindere dalle valutazioni già espresse da questa Corte, chiamata più volte a sindacare sentenze di merito sulla interpretazione delle norme contrattuali del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 31 maggio 1987. È comune a tutte le pronunce l'affermazione che il compenso per lavoro normalmente prestato di notte sulla base di turni periodici predeterminati costituisce parte integrante della ordinari a retribuzione globale di fatto e concorre come tale nella composizione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti (Cass. 7 febbraio 1998 n. 1306, Cass. 17 febbraio 1998 n. 161,), Cass. 10 maggio 15197 n. 40916, tutte rese nei confronti della medesima ricorrente soc. Autostrade;
Cass. 16 aprile 1994, n. 3623, Cass. 21 gennaio 1994, n. 581). Da tale premessa, la sent. 1306/1998 cit. ha dedotto la correttezza della interpretazione della sentenza impugnata (del medesimo Tribunale e del medesimo contenuto decisorio e argomentativo della sentenza rescissa) la quale ha ritenuto che il lavoro notturno svolto in regolari turni periodici rientri nella previsione del punto 1 lett. a) dell'art. 18, mentre la previsione del n. 2 lett. b) si riferisce al lavoro notturno non rientrante in regolari turni periodici, e pertanto che il relativo compenso maggiorato è rilevante ai fini di tutti gli istituti indiretti, ferie e mensilità aggiuntive incluse.
Viceversa Cass. 1675/1998 cit. ha ritenuto che l'art. 18 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro definisca il compenso per lavoro notturno non quale componente della retribuzione, ma quale elemento aggiuntivo della stessa, e pertanto debba, in caso di erogazione continuativa e uniforme, essere computato nel calcolo dei compensi per festività lavoratore, congedi matrimoniali, assenze per malattie e infortuni sul lavoro, ed escluso invece quanto alle mensilità aggiuntive, retribuzione del periodo feriale e dei permessi retribuiti, per cui il contratto richiama espressamente la nozione di retribuzione, ex art. 18.
A sua volta, Cass. 4096/1997 cit. ha ritenuto rilevante il compenso in questione per il trattamento di malattia ed infortunio e per le Ferie.
Tali esiti interpretativi del medesimo contratto 31 maggio 1987, apparentemente paradossali, sono addebitabili ai limiti del sindacato di legittimità; infatti questa Corte può procedere all'esame diretto delle censure di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, dato il loro valore normativo, solo nella ipotesi prevista dall'art. 68 comma 5 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Negli altri casi, com'è ben noto, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, nei limiti dei profili prospettati e degli elementi testuali del contratto offerti (ex plurimis, Cass. 1306/1998 cit. che ha in parte motivato con il principio di autosufficienza;
17 gennaio 1097, n. 43; 20 gennaio 1997, n. 5551; 18 marzo 1997, n. 2354; 10 maggio 10 97, n. 4096; 20 giugno 1997, n. 5498; 18 agosto 1907, n. 7638; 26 agosto 1997 n. 8048, Cass. 5 ottobre 1996, n. 8727; 13 dicembre 1996, n. 1136). È stato pure affermato che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Ciò posto, considerati anche i vincoli derivanti dalla sentenza rescindente, la sentenza impugnata appare immune dalle censure di violazione dei canoni ermeneutici e di vizi della motivazione proposte dai ricorrenti incidentali, perché ha condotto un esame rigoroso delle norme contrattuali rilevanti, basato sui canoni della interpretazione letterale, sistematica e complessiva, ed ha spiegato esaurientemente le ragioni della sua opzione interpretativa, secondo cui le parti contraenti hanno inteso sottrarre una parte della retribuzione normale, quale è quella per lavoro notturno svolto in regolari turni periodici, dal calcolo degli istituti indiretti, come è loro consentito, limitatamente a quegli istituti che non siano presidiati da norme legali (quali le festività infrasettimanali, sulle quali la soc. Autostrade ha fatto acquiescenza al capo della sentenza di condanna) che prevedano il loro computo su una base di retribuzione onnicomprensiva inderogabile, secondo la nota tematica risalente alla serie di sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 13 febbraio 1981 nn. 1069/10 81. Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. Ma tutto quanto precede porta anche al rigetto del ricorso principale.
Il Tribunale ha basato la propria decisione sul rilievo che gli artt. 28 (trattamento di malattia), 29 (infortuni sul lavoro), 11 (congedi matrimoniali e permessi) del contratto parlano genericamente di retribuzione, senza rinvio all'art. 18, sicché per tali istituti ha ritenuto debba farsi riferimento alla retribuzione globale. La ricorrente contesta tale ragionamento rilevando che la nozione di retribuzione nel contratto è unitaria, e definita a tutti i fini dall'art. 18 in esame.
Ma l'art. 18 del contratto in questione, in quanto deroga al principio sopra riferito del compenso per lavoro notturno svolto in regolari turni periodici quale retribuzione normale, assolutamente consolidato, è di stretta interpretazione e correttamente la sentenza impugnata lo ha limitato agli istituti per i quali le singole norme contrattuali che li prevedono fanno espresso riferimento alla nozione di retribuzione di cui all'art. 18. Le spese processuali seguono la soccombenza sul ricorso principale, che ha dato luogo al giudizio di legittimità, e vengono liquidate in L. 49.000 oltre L. cinque milioni per onorari di avvocato. Le stesse vengono compensate per la metà, attesa la soccombenza sul ricorso incidentale.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta tutti. Condanna la ricorrente principale a pagare metà delle spese del presente giudizio liquidate nell'intero in L. 49.000, oltre L. cinque milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001