Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10045
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Sentenza 24 luglio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1987 per i dipendenti di società concessionarie di autostrade, il compenso per lavoro notturno - definito dall'art. 18 quale elemento aggiuntivo della retribuzione - dovesse, se erogato in modo continuativo e uniforme, essere computato nel calcolo dei compensi per trattamento di malattia e infortuni, congedi matrimoniali e permessi, ed escluso invece quanto alle mensilità aggiuntive e alla retribuzione del periodo feriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10045
    Data del deposito : 24 luglio 2001

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