Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di condanna che, a fronte della contestazione di due ipotesi di reato, ritenga l'assorbimento della fattispecie meno grave anziché il concorso formale tra i reati contestati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di appellabilità alle sole ipotesi di "mutamento del titolo del reato", contenuta all'art.443 cod. proc. pen., deve essere interpretata estensivamente, in quanto la limitazione della possibilità di proporre l'impugnazione costituisce eccezione al principio generale dell'appellabilità delle sentenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
1 651-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 16 18 Anna Petruzzellis · Presidente UP 12/11/2019 Orlando Villoni Relatore Angelo Capozzi N. 9705/2019 Alessandra Bassi Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NO, n. Roma 2.10.1992 avverso la sentenza n. 8164/18 della Corte di Appello di Roma del 03/07/2018 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R. Aniello, che ha concluso per il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal Procuratore Generale distrettuale e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 27/07/2011, ha affermato la respon- sabilità di LE NO in ordine al reato di lesioni pluriaggravate (art. 582, in rel. all'art. 576 n. 1 e 5 bis, 585, 99 comma 4 cod. pen.) in concorso con quello di resistenza continuata a pubblico ufficiale (artt. 81, 337 cod. pen.) per il quale aveva riportato condanna in primo grado, rideterminando la pena comples- sivamente inflittagli nella misura di sei mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo deduce violazione dell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso del tutto di confron- tarsi con la doglianza sollevata in sede di discussione orale circa l'inammissibi- lità dell'appello proposto dal Procuratore Generale distrettuale, precluso dal fatto che la sentenza di primo grado era stata emessa a seguito di rito abbreviato e che la stessa, ritenendo assorbito nel delitto di resistenza quello di lesioni, non aveva comportato modificazione del titolo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
2. A seguito di giudizio celebrato con rito abbreviato, la sentenza di primo gra- do emessa dal Tribunale di Velletri aveva ritenuto il reato di lesioni (artt. 582, 576 n. 1 e n. 5 bis, 585 cod. pen.) assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), condannando l'imputato alla pena ritenuta di giu- stizia. Interponendo appello, il Procuratore Generale distrettuale evidenziava l'errore di diritto commesso (le lesioni non possono ritenersi assorbite nella condotta di resistenza, come da costante e risalente giurisprudenza) e accogliendo l'impu- gnazione, la Corte romana ha ripristinato l'originaria imputazione contemplante la consumazione dei due reati, innalzando di conseguenza la misura della pena. Il quesito di diritto posto dal ricorrente è se sia possibile sostenere come ha implicitamente ritenuto la Corte territoriale - che l'esclusione di un reato concor- rente e la statuizione del suo assorbimento in quello più grave abbia comportato mutamento del titolo del reato, tale da legittimare il pubblico ministero a pro- porre appello avverso la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato. 2 L'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. pone, infatti, il mutamento del titolo del reato quale condizione inderogabile affinché la parte pubblica possa proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si è già espressa sul punto, affermando che l'appello proponibile dal PM avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, ma può riguardare anche motivi diversi, quali ad es. quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena. (Sez. 6, sent. n. 6274 del 17/11/2010, dep. 20111, Chiefari, Rv. 249462; Sez. 5, sent. n. 21176 del 05/04/2006, PG in proc. Santonocito, Rv. 233989) E' stato, inoltre, affermato che il potere d'impugnazione del PM (...) non è limitato all'avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato, potendo avere ad oggetto anche motivi diversi, per esempio relativi al ripristino delle cir- costanze aggravanti e all'aumento della pena>. Dalle pronunce anzidette emerge con sufficiente chiarezza cosa possa e debba significare l'espressione 'mutamento del titolo del reato' contenuta nell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. Non può significare ad es. soltanto una diversa qualificazione giuridica del reato o dei reati contestati oppure il ripristino della più grave imputazione ori- ginaria modificata durante una fase del procedimento o uno dei gradi del giu- dizio, ricomprendendo, invece, la possibilità di una diversa qualificazione circo- stanziata del reato o finanche l'applicabilità di un determinato trattamento san- zionatorio ove esso sia conseguenza della modificazione del titolo del reato (Sez. 5 n. 21176/2006 cit.). L'interprete deve, infatti, prendere atto che la medesima espressione 'titolo del reato' può avere significati diversi nell'ordinamento penale e processuale. Nell'art. 117 cod. pen. ad es. mutamento del titolo del reato non ha altro signi- ficato che quello di mutamento della qualificazione giuridica contenuta in ogni figura di reato (a mero titolo di esempio da art. 646 a 314 cod. pen.), che trova corrispondenza nell'espressione 'definizione giuridica diversa' del reato rispetto a quella enunciata nell'imputazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. La limitazione del potere d'impugnazione spettante ad ogni parte processuale, compresa quella pubblica, posta dall'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. fa, inve- ce, di questo una previsione derogatoria, la cui applicazione non può essere dila- tata oltre i casi considerati (art. 14 prel.)., dovendo per contro essere limitata ed a tale funzione è preposta l'eccezione alla deroga della non appellabilità della pronuncia di condanna rappresentata dall'intervenuto mutamento del titolo del reato. 3 E' questa la ragione della dilatazione del suo significato al di là dell'accezione più ristretta e letterale accolta dall'art. 117 cod. pen. Tirando le fila del ragionamento si può, pertanto, affermare che quella di 'mutamento del titolo del reato' contenuta nell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. costituisce espressione sintetica da intendere come mutamento della qualifica- zione giuridica del fatto contestato complessivamente considerato. Conseguentemente l'operazione ermeneutica di ritenere una determinata con- dotta materiale, diversamente da quanto contemplato dall'imputazione, punibile ai sensi di un unico reato (assorbimento), come ritenuto dal Tribunale di Velletri in primo grado, ha comportato senza alcun dubbio un 'mutamento del titolo del reato' nei termini dianzi precisati. Affermando il diverso principio di diritto sostanziale della sussistenza di un concorso formale eterogeneo tra i reati di resistenza e lesioni, la Corte territo- riale ha, dunque, ritenuto del tutto ammissibile l'appello del Procuratore Gene- rale distrettuale, conformemente alle statuizioni sopra indicate.
3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 12 novembre 2019 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN 2020 AD IL CANCELLIERE E. M E R P TR Di Latenzio 4