Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
O L L 4 7 O 3 B ) . E E N E , C 1 N A 9 O P 9 I 1 I Z - A D EPUBBLICA ITALIANA 1 R 1 - T E 1 72387 S I C 2 I G . E D L R U 9 I 3 A G D E A CORTE U DICASSAZIONE E 6 4 N Oggetto . T Pedaggi S SEZIONE TERZA CIVILE autoshooble Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 19535/98 - 16687 Dott. Giovanni Silvio COCO -Consigliere- Cron. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Ud. 02/04/01 - Dott. Giuliano LUCENTINI sitateConsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTONOLEGGIO SPA, in persona del legale rapp.te AVIS tempore, sig. Mariano Velloni, elettivamente pro domiciliato in ROMA PZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato FALZETTI CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato BELLETTI SIMONETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA SALT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli Avvocati ANDREINI GINO e UMBERTO PLAINO, giusta2001 633 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 255/98 del Giudice di pace di LIVORNO, emessa e depositata il 21/10/98; RG.695/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9/2/98 la s.p.a. AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.A.L.T. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Livorno la s.p.a. AVIS ed esponeva che nell'anno 1996 gli utenti del noleggio di varie vetture di proprietà della convenuta non avevano corrisposto quanto dovuto per il transito sulle autostrade gestite da essa attrice. Le evasioni, singolarmente descritte, cumulativamente comportavano il costo di L. 1.468.350, somma di cui era stato richiesto il pagamento, oltre gli interessi di legge con decorrenza dal 31/12/96, data dell'ultima evasione. La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda contestando l'esistenza del vincolo di solidarietà tra autonoleggiatore ed utente, ра credazione ma nulla obiettando riguardo alla incolpazione dei veicoli ed all'ammontare لله dell'evasione. Con sentenza 21 ottobre 1998 l'adito Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava l'AVIS al pagamento della somma di L. 1.468.350, con gli interessi legali dal 31/12/96, nonché alle spese processuali, ravvisando il vincolo di solidarietà di cui sopra. Ha proposto ricorso per cassazione l'AVIS AUTONOLEGGIO s.p.a. affidandolo ad un motivo. Ha resistito la SALT s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'AVIS, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 176, co. 11 e 17 d.lgs. n. 295 del 1992 (Codice della Strada) e 373 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contesta l'affermata solidarietà tra proprietario e conducente del veicolo in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali, affermando che siffatto principio non contemplato dal Codice stradale e che il relativo regolamento di attuazione non poteva innovare al riguardo. A sostegno del suo assunto la ricorrente richiama la sentenza 2251 del 1998 del T.A.R. del Lazio, che ha infatti annullato la disposizione dell'art. 373, 1° co. d.P.R. n. 495 del 1992, nella parte in cui prevede che il proprietario del veicolo è solidalmente obbligato con il conducente ai fini del pagamento del pedaggio autostradale. Il ricorso, che pur prospetta un'interessante e delicata questione giuridica, è inammissibile. E' noto, infatti, che a seguito della fondamentale sentenza 15 ottobre 1999 n. 716 delle S.U. di questa Corte, le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità nelle controversie di valore non superiore ai due milioni, possono essere impugnate in cassazione per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. solo in caso di inosservanza di norme costituzionali e/o comunitarie (di rango superiore a quelle ordinarie). Nessuna di queste due ipotesi ricorre, con ogni evidenza, nel caso di specie ed il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione., Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE لماذا Schenan Depositata in Cancelle IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista THY oggi, lì 28 MO6. 2001 . IL CANCELLIERE Giovanni Giambati