Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
In tema di ricusazione deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 cod.proc.pen. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un "fumus boni iuris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta "prima facie" infondata, così da potere essere dichiarata inammissibile con la procedura "de plano".
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FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello della Toscana Aeroporti s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali. 2. La Corte territoriale, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei dipendenti, ha interpretato gli artt. 2 e 5 della l. 260/1949, integrata dalla successiva l. 90/1954, nel senso della insussistenza di alcun obbligo, in forza di legge, per il lavoratore di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali. Ha aggiunto che l'obbligo di prestazione lavorativa nelle predette …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1998, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
1) Dott. Davide Avitabile Presidente del 26.5.1998
2) Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
3) Dott. Vincenzo Accattatis " N.1675
4) Dott. Olindo Schettino " REGISTRO GENERALE
5) Dott. Claudia Squassoni " N.6040/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO OB avverso l'ordinanza 17.12.1997 della Corte d'appello di Milano. Sentita la relazione del consigliere dott. Giammanco;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO OB ricorre avverso l'ordinanza 17.12.97 con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione da lui proposta nei confronti della dott.ssa Gabriella Capitanio componente della 3^ sez. pen. della Corte medesima. A sostegno del l'impugnazione, deducendo anzitutto inosservanza ed erronea applicazione di norma ex lett.b) art. 606 c.p.p., lamenta che la decisione sia stata adottata senza consentire ampia discussione - nel contraddittorio - in camera di consiglio ex art.127 c.p.p. e ciò, nonostante la dichiarazione di inammissibilità
sia stata fondata non sulla mancanza di legittimazione attiva del dichiarante o sull'inosservanza dei termini, bensì esclusivamente sul merito delle ragioni che erano state addotte dall'interessato a sostegno della ricusazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p. per erronea ed illogica motivazione, nonché per travisamento dei motivi della dichiarazione di ricusazione. Al riguardo sostiene che, dalle tre ordinanze da lui prodotte, si rilevava che - per grave negligenza del magistrato ricusato - egli aveva subito una ingiustificata limitazione della propria libertà personale, tanto da avere diritto ad un risarcimento da costui, con conseguente inimicizia dello stesso nei suoi confronti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che, come esattamente rilevato dal P.G. di questa corte nella sua richiesta scritta, il ricorso è manifestamente infondato.
Come è noto, l'istanza di ricusazione, secondo quanto previsto espressamente dalla legge, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. soltanto nel caso che debba essere adottata luna decisione sul merito (art. 41 comma 3 c.p.p.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione è adottata con le forme di cui all'art. 125 comma 4 c.p.p. (deliberazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti) giusto il disposto del comma 1 dell'art. 41 c.p.p.. Infatti, deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un "fumus boni iuris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta "prima facie" infondata, sì da poter essere dichiarata inammissibile con la procedura "de plano" e cioè "senza ritardo", come recita il già citato art. 41, comma 1. Nel caso in esame, come si rileva chiaramente dal testo dell'ordinanza impugnata, la decisione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione è stata adottata proprio per la manifesta infondatezza della domanda.
Tale decisione non merita le censure mosse dal ricorrente in quanto è sorretta da congrua ed esauriente motivazione, esente da vizi logici e conforme all'indirizzo di questa corte, la quale ha avuto occasione di stabilire che la pretesa inimicizia tra il magistrato e l'imputato - posta a base della ricusazione - non può essere messa in rapporto a presunte avversioni determinatesi nel corso dello stesso processo, a causa di asserite violazione di norme. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998