Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1998, n. 1675
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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In tema di ricusazione deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 cod.proc.pen. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un "fumus boni iuris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta "prima facie" infondata, così da potere essere dichiarata inammissibile con la procedura "de plano".

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    FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello della Toscana Aeroporti s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali. 2. La Corte territoriale, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei dipendenti, ha interpretato gli artt. 2 e 5 della l. 260/1949, integrata dalla successiva l. 90/1954, nel senso della insussistenza di alcun obbligo, in forza di legge, per il lavoratore di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali. Ha aggiunto che l'obbligo di prestazione lavorativa nelle predette …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1998, n. 1675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1675
Data del deposito : 26 maggio 1998

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