Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 1
Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che nella sola estorsione si ritrova l'elemento di fattispecie dell'ottenimento del profitto ingiusto).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
Leggi di più… - 3. Art. 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio [18]https://www.filodiritto.com/
- 4. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 dicembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2016, n. 53139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53139 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 5 3 1 39/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N 2836 Dott. PIERCAMILLO DA VIGO Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N 10528/2016- Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COTARDO LU N. IL 25/05/1971 avverso la sentenza n. 1916/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2016 la relazione fatta dal a Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE n che ha concluso per ) was in del Dott. - Rim Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d ū تشر نشدالسانت Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Po big Grughe the で проте бай علمسك земза رمان jer Taive, wie ракопо м RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello Lecce confermava la condanna dell'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di tentata estorsione e del reato di lesioni. Si contestava all'imputato di avere posto in essere condotte violente e minacciose finalizzate a costringere le vittime a non celebrare più esequie nel comune di Sanarica per consentire a lui di esercitare in esclusiva il servizio di pompe funebri.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione all'illegittimo inquadramento del fatto nel reato di tentata estorsione piuttosto che nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen.: le pressioni dell'imputato avrebbero dovuto essere considerati come atti di concorrenza illecita, poiché ad inibire l'attività dell'offeso, rivale commerciale;
2.2. vizio di legge e di valutazione in relazione alla valutazione delle fonti di prova dichiarativa: in particolare la testimonianza del IO sarebbe contraddittoria e smentita da quella del VE AN;
2.3. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante ne esistessero gli elementi;
2.4. vizio di legge e di motivazione nella definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, nella indicazioni dei criteri di identificazione della pena base per la fattispecie tentata.
2.5. Si instava infine per la dichiarazione di estinzione del reato di lesioni essendo stata rimessa e della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli (Cass. sez. 2 n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258200). 2 In coerenza con tale diversa direzione della tutela penale prevista dalle fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e 513 bis cod. pen. il collegio ribadisce che il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente "concorrenziali" (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato (Cass. sez. 2 n. 29009 del 27/05/2014, Rv. 260039; Cass. sez. 2 n. 35611 del 27/06/2007, Rv. 237801).
1.2. La diagnosi differenziale tra le due condotte deve pertanto essere effettuata valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: se questa si esplica in «atti di concorrenza», ovvero in azioni che tendono a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che colpiscono direttamente il funzionamento dell'impresa, allora il fatto deve essere inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis. cod. pen. Diversamente, quando l'azione violenta si risolve nella coazione fisica e psichica dell'imprenditore, senza tradursi in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente, la condotta deve essere qualificata come estorsione. La fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen., peraltro, non richiede l'ottenimento del profitto ingiusto, elemento che è invece necessario per integrare l'estorsione.
1.3. Nel caso di specie è stata contestato il tentativo di estorsione, ovvero una condotta violenta agita sulla persona dell'imprenditore e finalizzata ad eliminare l'attività economica da questi gestita nel comune di Sanarica. La correttezza dell'inquadramento contestato discende dalla non inquadrabilità del comportamento contestato all'imputato come atto di "concorrenza", ma di semplice violenza psico-fisica diretta verso la persona. Al AR venivano infatti imputate sia azioni di violenza fisica, come quella di sferrare pugni e calci, sia condotte di violenza psichica, come quella di profferire minacce di morte. In entrambi i casi non si tratta di comportamenti inquadrabili come "atti di concorrenza" violenta, ovvero di azioni che incidono sull'ordinario funzionamento dell'attività imprenditoriale, essendo le stesse inquadrabili come condotte di violenza generica nei confronti della persona. 3 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali non ammissibile in sede di legittimità. Nel caso di specie, peraltro, non si rinviene alcuna incongruenza logica nella valutazione di compatibilità tra la testimonianza degli offesi e quella del teste VE AN effettuata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ed oggetto di specifica censura. La testimonianza del VE, che riferisce di un lamentato dolore alla spalla, è del tutto coerente con la descrizione dell'aggressione subita e non presenta alcun profilo di incompatibilità con la quanto riportato nel referto (che attesta lesioni in zone diverse dalla spalla) dato che la aggressione descritta dagli offesi ben avrebbe potuto causare (anche) il dolore di cui riferisce il VE. Non decisive sono anche le denunciate discrasie riferibili alla testimonianza del IO RA, che non incidono sulla capacità dimostrativa del compendio motivazionale integrato emergente dalle due pronunce conformi di merito.
3. Il motivo di ricorso che deduce la illegittimità del diniego della concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte territoriale correttamente qualificava come generico il motivo di appello con il quale si instava per la concessione delle attenuanti invocate, dichiarando la relativa doglianza inammissibile. La valutazione di genericità effettuata dalla Corte territoriale è coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880).
4. Anche il motivo di ricorso che denuncia l'illegittimo calcolo della pena base è inammissibile. La doglianza è stata infatti proposta per la prima volta in cassazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva ed inammissibilità del motivo proposto solo in sede di legittimità.
5. Infine: non può essere dichiarata l'estinzione del reato per remissione di querela in considerazione del fatto che l'aggravante finalistica (ovvero quella 4 prevista dall'art. 61 n. 1) cod. pen. richiamata dagli artt. 576 e 585 cod. pen. che rende procedibile d'ufficio il reato di lesioni), si ricava dalla descrizione del fatto contenuto nell' imputazione, e trova conferma nella indicazione testuale del vincolo teologico della continuazione tra le condotte contestate.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali in Roma, il giorno 8 novembre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 DIC. 2016 CICASS H Cancelliere CANCELLIERE E N O I Claudia Planelli T 0% S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Cite Supremo di Canazione - Sesta Sezione Penale - con sent. w° 3374/18 del 13/12/2017 deportata il 24/4/2018 ill Revoce la olu tenza essa in data 8 novembre 2016 dalle Sezione secada di questa Corte vei confronte di IG DO e annulla seura vivio la sentenza dell' 8/10/2014 della Corte di Appello di Lecce vei confronti del predetto perché il reato risulta estint зіже хуfor prescuzi 6 GEN 2018 Rams, 2 [] Amministrativo TARSIПок ро (