Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
I A D IC A , S L O S B L A B L K U O B A . I S T E D R P S 'A A I T L S N L E G ITALIANA O P D O 01889 /02 3 I IM A S 3 5 D N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U PRE A E E S D , I RTE O E A T R T O N O S Oggetto E I T LEG S G T I E E coltivazione R R I A D L forestale L O E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6505/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Francesco TRIFONE DURANTE Consigliere 4636 Cron. Dott. Bruno FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 06/12/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S ENT E N ZA sul ricorso proposto da: GI AR, PA LO, PA DO, NI OL, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Secchi n. 8, presso Franco Proto, difeso dall'avv. Alberto Calabrese, che lo difende giusta de- lega in atti;
- ricorrenti -
contro
CAL.FOR. S.r.l. in liquidazione, in persona del liqui- datore Natale Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Friggeri n. 106, presso l'avv. Mi- chele Tamponi, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente 1 2110 avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n. 36/99 del 18 settem- bre 1° dicembre 1999 (R.G. 288/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Tamponi per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 10 aprile 1995 il presidente del tribu- nale di Crotone, sezione specializzata agraria, ingiun- geva alla CAL. FOR. (Calabria forestale) s.r.l. il pa- gamento della somma di lire 16.434.026, oltre interessi e spese legali, a titolo di pagamento dei canoni di af- fitto del fondo Santo Ianni in Isola Capo Rizzuto per gli anni 1993, 1994 e 1995 in favore di GI PA LO, PA ON e PA AR, OL. Con atto 24 maggio 1995 la CAL.FOR. s.r.l. propone- va opposizione, avverso il descritto decreto, deducendo la nullità della clausola contrattuale determinativa del corrispettivo, perché in insanabile contrasto con le disposizioni imperative di legge che fissano il ca- 2 none di affitto dei fondi rustici secondo i criteri di 11. e, quindi, se- cui alla legge 11 febbraio 1971, n. condo «equo canone>>. Costituitesi in giudizio BE AR e BE GI AR chiedevano il rigetto della opposizione, atteso che nell'atto di opposizione non era stata indi- cata la qualità di RI GI DO quale legale rappresentante della società opponente, che esisteva, all'art. 11 del contratto, una clausola arbitrale che deferiva a arbitri tutte le controversie derivanti dal- la applicazione del contratto stesso, che il rapporto inter partes non era di mera affittanza agraria, essen- do stipulato nell'ambito del progetto speciale n. 24 della Cassa per il Mezzogiorno, deliberato dal CIPE per eseguire lavori di forestazione produttiva. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 18 settembre 1999 rigettava l'opposizione, spese compensate. Gravata tale pronunzia dalla soccombente AL s.r.l. la corte di appello di Catanzaro, sezione spe- cializzata agraria, con sentenza non definitiva 18 set- - 1 dicembre 1999 dichiarava la natura agraria tembre contratto tra le parti, disponendo, con separata del ordinanza in ordine alla ulteriore istruzione della causa. 3 Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, GI AR, PA LO, PA ON e PA OL. Resiste, con controricorso, la CAL. FOR S.r.l., in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come riferito in parte espositiva i giudici del inter par- merito hanno ritenuto agrario il contratto avente ad oggetto la concessione in affitto, alla tes, 3.r.
1. un fondo di proprietà deglisocietà CAL. FOR. s. attuali ricorrenti, con la previsione che la società conduttrice avrebbe utilizzato il fondo stesso in base al progetto di forestazione a scopo produttivo, dietro un corrispettivo di un canone annuo di lire 25 mila per ettaro e una somma pari al 25% del valore legnoso matu- rato in piedi, valutato al prezzo del macchiatico.
2. I ricorrenti censurano tale pronunzia con un unico motivo denunziando «violazione e falsa applica- zione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; art. 1362 e SS. C. C.; 1 e SS. 1. 11 febbraio 11; 8 e SS. 1. 3 maggio 1982, n.203; 1419 1971, n. c.c.)», nonché «omessa e insufficiente motivazione cir- ca punti decisiva della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c.». In particolare: 4 la Corte catanzarese non ha tenuto nel debito conto che il contratto in questione viene qualificato come contratto atipico, avente ad oggetto non la sem- plice silvicoltura, bensì una attività di forestazione industriale non rientrante nella legislazione vincoli- stica concernente l'agricoltura; - la Corte, ancora, non ha tenuto nel debito conto che la differenza tra il contratto in questione e i ti- pici contratti agrari è da riscontrare nel carattere particolare del primo, derivante dal fatto che la con- cessione in affitto, come risulta dalle premesse del contratto stesso, fu convenuta in sostituzione dell'occupazione temporanea dell'ESAC che vi aveva ini- ziato il rimboschimento in attuazione dello scopo sta- tutario della società AL e del proprio programma di nell'ambito del progetto speciale n. 24forestazione, della Cassa per il Mezzogiorno, deliberato dal Comitato per la programmazione economica;
la Corte non ha tenuto debito conto che la que- stione al suo esame non era incentrata nell'accertare e stabilire la natura agraria del contratto, ma nella ap- plicabilità ○ meno a questo dell'equo canone previsto per i tipici contratti agrari;
- la vera attività delle società a capitale pubbli- co che operano nel settore è individuabile proprio nel- 5 la gestione dell'attività industriale della forestazio- ne, non potendo assolutamente essere assimilata a quel- la agraria, neanche sotto il preteso profilo della sil- vicoltura, della quale non si rinvengono gli estremi qualificanti;
- la pronunzia impugnata si pone in contrasto con l'insegnamento contenuto in alcune pronunzie di merito rese dal Tribunale di Salerno nonché dalla Corte di ap- pello della stessa città in data 24 marzo 1998 e a Cass., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 265 nonché a quanto affermato da autorevole dottrina del settore;
- essi concludenti avevano eccepito la nullità dell'intero contratto e la questione specifica non è stata affatto esaminata dalla sentenza in questa sede gravata.
3. Il proposto ricorso, totalmente infondato sotto tutti i profili in cui si articola, deve rigettarsi. 3. 1. Esaminando, per motivi d'ordine logico, con precedenza rispetto agli altri profili di censura quel- lo esposto per ultimo (violazione dell'art. 112 c.p.C., per non contenere la sentenza gravata una pronunzia espressa in ordine alla declaratoria di nullità dell'intero contratto ex art. 1419, comma 1, C.C., sol- lecitata da gli attuali ricorrenti) lo stesso deve di- 6 sattendersi, considerato il contenuto della sentenza non definitiva ora impugnata. Questa, in particolare, si è limitata a affermare, da un lato, che il contratto tra le parti [contraria- mente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado] ha natura agraria, dall'altro, che la domanda riconvenzio- nale in prime cure e ribadita in appello [evidentemente quella proposta dalla CAL.FOR., diretta sia alla decla- ratoria di nullità della clausola contrattuale che pre- vede un canone diverso da quello equo ex legibus 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, sia alla condanna degli attuali ricorrenti per cassazione alla restituzione delle somme corrisposte nel corso del rap- porto in eccedenza rispetto al canone di legge], è am- missibile (atteso, da un lato, che il ricorso conteneva espressamente la richiesta di fissazione di una nuova udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., dall'altro, che la norma di cui all'art. 46, 1. 3 maggio 1982, n. 203, sull'onere del previo tentativo di conciliazione a ca- rico della parte che intende proporre una controversia in materia di contratti agrari, non è applicabile qua- lora come nella specie il conduttore sia un colti- vatore non conduttore diretto). Atteso, pertanto, che la sentenza gravata ha esami- nato la controversia esclusivamente ai fini della «qua- 7 lificazione>>> del rapporto, omettendo di prendere in esame gli altri aspetti della vertenza (quanto, in par- ticolare, alle conseguenze giuridiche della dichiarata natura agraria del contratto in esame) è palese che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste. 3. 2. Passando, ora, all'esame dei restanti profili del ricorso, deve osservarsi, in limine, che sono inap- plicabili al fine di risolvere la presente controversia le disposizioni, sopravvenute, contenute nei d. lgs. 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, aventi natura innovativa e non interpretativa. Precisato quanto sopra si evidenzia, ancora, in termini opposti rispetto a quanto dedotto dai ricorren- ti, che la pronunzia ora impugnata non si pone in alcun modo in contrasto con la pregressa giurisprudenza di anzi è in perfetta armonia questa Corte regolatrice, con questa. In molteplici occasioni, infatti, in fattispecie pressoché identiche alla presente questa Corte ha avuto modo di affermare che i contratti aventi ad oggetto il godimento di terreni per l'impianto di una coltivazione forestale, sono contratti agrari, ai sensi e per gli effetti delle leggi 15 settembre 1964, n. 756, 11 feb- braio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, e le relati- ve controversie soggette alla competenza della sezione 8 specializzata agraria. (Tra le altre in tale senso, cfr., infatti, Cass. 6 novembre 2001, n. 13698, nonché Cass. 24 novembre 2000, n. 15204; Cass. 2 agosto 2000, n. 10117; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2046, che ha cas- sato, appunto, App. Salerno 24 marzo 1998, invocata dai ricorrenti a sostegno dei propri assunti). Sempre in questo senso, altresì, per la giurispru- denza anteriore, Cass. 17 ottobre 1984, n. 5242, ove la precisazione che anche un bosco può costituire oggetto di prelazione agraria, nonché Cass. 3 maggio 1991, n. 4850, secondo cui una azienda agraria può essere orga- nizzata per la produzione di beni diversi da quelli che possono essere ottenuti dalla coltura di terreni semi- nativi, per cui può esistere, senza perdere i suoi ca- ratteri distintivi, anche se comprenda solo terreni bo- scosi, resa in una fattispecie sotto molti aspetti identica alla presente. In alcun modo pertinente, al fine della presente - l'insegnamento contenuto controversia appare infine in Cass. 13 gennaio 1997, n. 265, che, anzi, è perfetta- mente in armonia con i principi sopra ricordati. Ha affermato, la pronunzia da ultimo ricordata, in- fatti, che nella attività dell'impresa agricola, rien- trano sia la coltivazione del fondo, sia l'allevamento 9 del bestiame sia l'acquacoltura sia, altresì, la silvi- coltura. connesse,Solo per quanto riguarda le lavorazioni complementari ed accessorie dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, la pronunzia so- pra ricordata ha affermato che queste possono conside- rarsi agricole solo ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quel- la di trasformazione dei prodotti, come finalizzata al- l'integrazione od al completamento dell'utilità econo- mica derivante dalla prima secondo il naturale svolgi- mento del ciclo produttivo, mentre deve invece esclu- dersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o in- dustriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipen- denti dall'impresa agricola o comunque prevalenti ri- spetto ad essa. Atteso che nella specie, con riferimento sia all'oggetto del contratto, sia con riguardo all'attività svolta dalla società conduttrice la silvi- coltura non costituisce affatto una attività connes- - la non pertinenza sa», è palese come anticipato della decisione ricordata al fine del decidere. 10 3. 3. Irrilevante, ancora, al fine del decidere, si appalesa la circostanza che il contratto sia stato de- finito «atipico». E' sufficiente, al riguardo, considerare, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che rispetto alla determinazione della natura giuridica di un contratto e al suo inqua- dramento in uno piuttosto che in altro schema negozia- le, non assume rilievo decisivo il nomen iuris even- tualmente adottato dalle parti, dovendo la qualifica- zione «giuridica» essere effettuata sulla base di quan- to disposto dalla legge e, quindi, in termini rigorosa- mente obbiettivi e del tutto distaccati dalla volontà privata (cfr. Cass. 28 luglio 2000, n. 9944, nonché Cass. 9 gennaio 2001, n. 224). 3. 4. Parimenti inconferenti, al fine del decidere, sono tutte le considerazioni svolte in ricorso quanto alle modalità con cui è stato concluso il con- tratto, nonché alla circostanza che l'attività svolta dalla CAL.FOR. rientra nell'ambito del progetto specia- le n. 24 della Cassa per il Mezzogiorno, deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo- mica. Nell'ambito contrattodi qualsiasi - come noto non può confondersi la sua causa>>> [cioè la funzione 11 economico sociale dell'accordo], con il motivo»> [cioè come precisato in dottrina, il particolare interesse 0 bisogno, che rappresenta lo scopo ulteriore, individua- le, concreto, che tramite gli effetti del negozio le parti intendono raggiungere]. Solo la prima rileva ai fini della qualificazione giuridica del contratto, mentre il secondo è - nella generalità dei casi (salvo che non ricorra la speciale fattispecie di cui all'art. 1345 C.C., certamente non ricorrente nella specie) assolutamente indifferente, su un piano giuridico (tra le tantissime, Cass. 10 ago- sto 1998 n. 7831, nonché Cass. 28 settembre 1996 n. 8561 e Cass.20 novembre 1992 n. 12401). Non controverso quanto precede è evidente che an- corché la CAL.FOR. s.r.l. abbia concluso il contratto oggetto di lite al fine di attuare i programmi, di na- tura pubblicistica, indicati nel progetto speciale n. 24 nonché nella delibera CIPE del 6 novembre 1974, ciò non esclude che siamo pur sempre nell'ambito dei «moti- vi» del contratto, la cui causa >>> - cioè funzione so- ciale - era solo quella di realizzare uno scambio tra una cosa produttiva (i terreni e i fabbricati menziona- ti dal contrattol per una certa utilizzazione da parte della società affittuaria [realizzazione di colture fo- 12 restali dietro un certo corrispettivo da versarsi alla società concedente. 3. 5. La Corte del merito, si osserva, ancora, da parte dei ricorrenti, non ha tenuto debito conto che la questione al suo esame non era incentrata nell'accer- tare e stabilire la natura agraria del contratto, ma nella applicabilità о meno a questo dell'equo canone previsto per i tipici contratti agrari. Al pari dei precedenti il rilievo non coglie nel segno. E' palese, infatti, che l'accertamento della appli- cabilità, o meno, al contratto in esame, quanto al cor- rispettivo dovuto dalla CAL. FOR. s.r.l. per il godimen- to del fondo, della normativa sui contratti agrari non poteva prescindere dalla verifica relativa alla natura «agraria» o meno, del contratto stesso. 3. 6. Quanto, ancora, al rilievo che la vera atti- vità delle società a capitale pubblico che operano nel settore è individuabile proprio nella gestione della attività industriale della forestazione, non potendo assolutamente essere assimilata a quella agraria, per dimostrarne la assoluta infondatezza è sufficiente con- siderare la testuale previsione di cui all'art. 2135 C.C. (nella sua formulazione anteriore alle recentissi- 13 me modifiche): «è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla silvicoltura ... >> . La silvicoltura, giusta la definizione che ne danno i dizionari della lingua italiana è «la scienza e tec- nica che si occupa della formazione, dello sfruttamento e della conservazione dei boschi». Atteso, pertanto, essere pacifico tra le parti che nella specie con il contratto ora in discussione la conduttrice mirava, appunto, а creare delle foreste, cioè, dei boschi secondo le norme della buona tecnica agraria e forestale» è evidente che esattamente i giu- dici del merito hanno ritenuto agrario il contratto in discussione.
4. Risultato infondato sotto ogni profilo, il pro- posto ricorso, in conclusione deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 dicembre 2001. il Consigliere relatore est. uple fleeHen il Presidente. tuple Jution Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 NA CA oggt, f 14/2.02 IL CANCELLIERE C1 NA CAi I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A ' O A L B S 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P E S A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 15