Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 55826
CASS
Sentenza 4 ottobre 2017

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Massime1

La nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta nelle forme indicate dalla legge processuale, non necessita dell'autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri.

Commentario1

  • 1Art. 96 - Difensore di fiducia
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 55826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55826
Data del deposito : 4 ottobre 2017

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