Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta nelle forme indicate dalla legge processuale, non necessita dell'autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri.
Commentario • 1
- 1. Art. 96 - Difensore di fiduciahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 55826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55826 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
55826-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1289 Vincenzo Rotundo -- Presidente - Maurizio Gianesini UP 04/10/2017- Andrea Tronci R.G.N. 10129/2017 Angelo Costanzo Alessandra Bassi -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, nei confronti di IL EN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/10/2016 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario IA Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito il difensore della parte civile IN Di MA, Avv. Giuseppe Dacquì, che ha concluso chiedendo il ricorso del P.G. sia accolto;
2. Aw.D.LOM BARDU udito il difensore dell'imputato, Avv. Giuliano Dominici, che ha concluso W chiedendo che il ricorso del P.G. sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha assolto EN IL, perché il fatto non sussiste, dal delitto di calunnia a lui ascritto per avere 1 falsamente denunciato il furto di beni invece da lui consegnati ad GE Di MA in compensazione di un debito e poi rinvenuti nella disponibilità del fratello di quest'ultimo IN. Giova rilevare come il procedimento in oggetto sia scaturito dalla denuncia di furto contro ignoti di alcune panchine in cemento e di altro materiale meglio indicato in imputazione presentata da EN IL in data 8 settembre 2012, presso la stazione dei Carabinieri di Milena;
dopo un'ora e venti minuti dalla ricezione della denuncia, i militari rinvenivano il materiale denunciato come rubato in un giardinetto di pertinenza dell'abitazione di IN Di MA, a carico del quale veniva pertanto aperto un procedimento penale per ricettazione, conclusosi con l'archiviazione, essendosi accertato che le suddette panchine erano state consegnate a IN Di MA dal fratello GE, che a sua volta le aveva prelevate dal deposito dell'imputato con il pieno consenso di questi, a compensazione di un precedente credito.
1.1. A sostegno della decisione, la Corte ha evidenziato come le dichiarazioni di IN Di MA - oltre a risultare intrinsecamente inattendibili - si fondino su notizie assunte de relato dal fratello GE, il quale ha riferito di essere stato presente alla "scenata" fra IL ed il fratello IN. Il Collegio ha dunque passato in rassegna le dichiarazioni rese da PI Di MA e da IA LL ed ha evidenziato come il IL abbia prodotto fatture commerciali relative a rapporti con la ditta dei Di MA suscettibili di avvalorare la tesi difensiva, secondo la quale la consegna di merce riferita dai testi oculari potrebbe riferirsi ad una fornitura diversa da quella delle panchine in oggetto. La Corte ha dunque concluso come sussista un'evidente difficoltà di ricostruire in termini univoci la vicenda;
come non sia possibile escludere un errore in ordine ad una presunta compensazione tra imprenditori che comunque intrattenevano rapporti commerciali e come, pertanto, non sia possibile affermare con assoluta certezza che IL abbia presentato una falsa denunzia in ordine alla sottrazione di quello specifico materiale ritrovato nella disponibilità di IN Di MA.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso avverso la sentenza e ne ha chiesto l'annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè per travisamento della prova. Dopo avere premesso che, in caso di ribaltamento del sentenza di primo grado, il giudice d'appello è tenuto ad un più stringente obbligo motivazionale, la parte pubblica ha rilevato come l'assunto secondo il quale non vi sarebbe certezza quanto alla identità delle panchine denunciate dal IL come rubate e quelle ritrovate presso l'abitazione di IN Di MA appena un'ora e venti 2 minuti dopo sia del tutto irragionevole, alla luce della perfetta sovrapponibilità fra il materiale denunciato come rubato ("panchine modello IU con schienale in finto travertino") e quello rinvenuto dai Carabinieri secondo la descrizione contenuta nel verbale ("quattro panchine modello IU con schienale in finto travertino di colore bianco"). Sotto diverso profilo, il ricorrente ha rimarcato che il Collegio d'appello ha completamente trascurato di considerare che le dichiarazioni rese dalla teste IA LL riscontrano puntualmente il racconto di GE Di MA (quanto all'accordo di compensazione avente ad oggetto la cessione delle panchine ed il prelievo delle stesse dal luogo di deposito) e sono pienamente confermate da quanto dichiarato da PI Di MA. Il P.G. ha, inoltre, osservato che le date delle bolle che certificano i rapporti commerciali tra Di MA e IL si riferiscono ad un periodo antecedente ai fatti di causa, segnatamente al 2010 e 2011. Ad avviso del ricorrente, risulta, pertanto, provato che IL, nel presentare una falsa denuncia di furto, abbia volontariamente accusato Di MA, pur sapendolo innocente, di avere commesso il furto o la ricettazione di merce da lui falsamente denunciata come rubata.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, l'Avv. Giuliano Dominici, difensore di EN IL, ha chiesto che il ricorso del Procuratore generale sia rigettato, rimarcando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai fratelli GE e IN Di MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Occorre preliminarmente sgombrare il campo da una questione processuale insorta nell'udienza celebrata dinanzi a questa Corte, là dove si sono presentati in udienza, in difesa del ricorrente, sia l'Avv. Domenico Lombardo, nominato difensore d'ufficio da questa Corte in fase di fissazione del ricorso, sia l'Avv. Giuliano Dominici, nominato difensore di fiducia. Rileva il Collegio come il difensore d'ufficio Avv. Lombardo non avesse diritto di partecipare all'udienza e di prendere la parola per le conclusioni, essendo la sua nomina superata dalla designazione da parte EN IL dell'Avv. Domenici quale proprio difensore di fiducia, con un atto di nomina da ritenere del tutto valido. Ed invero, contrariamente a quanto obbiettato dall'Avv. Lombardo, ai fini della nomina del difensore di fiducia, l'art. 96 cod. proc. pen. non richiede 3 l'autenticazione della sottoscrizione, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata;
regola che ha portata generale e che non è, pertanto, derogata dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006 - dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
3. Tanto premesso e passando alla disamina dei motivi di ricorso, deve essere rilevato come il caso sottoposto al vaglio del Collegio proponga la questione dei requisiti motivazionali della decisione d'appello che riformi la sentenza di primo grado capovolgendone l'esito.
3.1. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, anche a Sezioni Unite, sul tema con specifico riguardo al caso in cui il Giudice del gravame pervenga al c.d. ribaltamento della decisione appellata in malam partem, cioè qualora pronunci sentenza di condanna riformando il precedente giudizio assolutorio. Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi principio di diritto acquisito che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'"al - di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio imponga al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); per altro verso, qualora scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano). -3.2. Nel caso opposto - nel quale la Corte d'appello pervenga ad un esito liberatorio ribaltando il giudizio di colpevolezza di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio situazione che appunto si riscontra nel caso di specie - deve ritenersi, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il giudice d'appello sia tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (v. da ultimo Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C, Rv. 270149), ma che, diversamente da quanto affermato in caso di ribaltamento della decisione in peius, non sia obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, P.G. in proc. Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016 - dep. 2017, P.C. in proc. Vizza, Rv. 269073; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149). 4 3.3. Il Collegio non sconosce il recente ed isolato arresto di segno contrario nel quale si è affermato il principio secondo il quale, anche in caso di ribaltamento in appello in favor, è fatto obbligo al giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, P.G., P.C. in proc. Marchetta e altro, Rv. 270750). Siffatta impostazione non può, tuttavia, essere condivisa, là dove non tiene conto delle chiare indicazioni del più ampio consesso di questa Corte (espresse nelle sopra ricordate pronunce Dasgupta e Patalano) e della Corte Europea per i diritti dell'uomo (espresse, per tutte, nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia), secondo cui il disposto dell'art. 6 CEDU, da un lato, ed il principio costituzionalizzato del giusto processo e, quindi, il canone di giudizio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e poi codificato nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. (introdotto con L. n. 46 del 2006), dall'altro, impongono il rispetto del principio di oralità e di immediatezza nella assunzione delle prove dinanzi al giudice del gravame soltanto nel caso in cui la decisione assunta vada a detrimento dell'imputato e non anche quando come appunto nel caso preso in disamina nella decisione confutata - il procedimento sfoci in un esito liberatorio.
4. Inquadrati i termini giuridici della questione, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento là dove la Corte distrettuale nel riformare la - decisione di primo grado in senso assolutorio si è limitata a sovrapporre la - propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta dal primo giudice, non ha dimostrato l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Soprattutto, il Giudice del gravame ha trascurato di confrontarsi con necessaria puntualità e analisi critica con i dati - - storici ed obbiettivi di particolare significato valorizzati dal Tribunale a fondamento del giudizio di penale responsabilità, quali: in primo luogo, la circostanza che IL denunciasse la sottrazione delle panchine e di altri beni e che, dopo appena un'ora venti minuti, beni della stessa natura e modello (segnatamente le "panchine modello IU con schienale in finto travertino") fossero rinvenuti nella disponibilità del Di MA;
in secondo luogo, il fatto che la teste IA LL abbia confermato la narrazione di GE Di MA quanto all'accordo di compensazione raggiunto col IL avente ad oggetto proprio le predette panchine;
in terzo luogo, la risalenza ad epoca di gran lunga 5 antecedente ai fatti di causa dei documenti prodotti dalla difesa del IL in relazione ai rapporti commerciali fra il medesimo ed il Di MA. In sintesi, la Corte d'appello siciliana è pervenuta alla riforma in senso assolutorio della condanna di primo grado senza stendere la prescritta motivazione rafforzata, cioè dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza ribaltata, dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
4.1. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Fermo l'obbligo di un più stringente onere argomentativo, deve essere ribadito che, anche qualora proceda ad una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la Corte d'appello non sarà tenuta disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
4.2. Alla liquidazione delle spese processuali della parte civile, provvederà la Corte d'appello all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi Vincense Pelunds Off DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO, Piera Esposito 16