Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
La norma di cui all'art.7 del R.D.L. n.1071 del 1933 - a mente della quale "sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche e i privilegi che gravino eventualmente sui terreni compresi nella circoscrizione di Sabaudia" - deve essere interpretata, alla stregua della sua formulazione letterale e della sua "ratio" quale emergente dai relativi lavori preparatori (quella, cioè, di eliminare ogni ostacolo alle finalità della bonifica pontina e del programma di colonizzazione agraria compiuto in quegli anni), nel senso che il legislatore abbia voluto estinguere "tout court" qualsivoglia uso civico, ivi compresi quelli relativi alle terre demaniali, e non soltanto quelli gravanti su terre private, nonostante la formulazione letterale della norma stessa sia usualmente adottata per indicare le terre private gravate e non anche i cd. demani collettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2003, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9720/2001
Dott. SPADONE Mario Pres. 9721/2001 9722/2001 11252/2001
Dott. ELEFANTE Antonino rel. Cons. 10125/2001 10128/2001 11253/2001
Dott. TRIOLA Roberto Michele Cons. 10424/2001 10425/2001 11616/2001
Dott. CIOFFI Carlo Cons. 10497/2001 10498/2001 6712/2002
Dott. SETTIMJ Giovanni Cons. 11145/2001 11151/2001 16949/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COM TERRACINA, in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NR SPA, HI LL, HI IN, (GANGIN) O GA LB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato P C PUCCI, difesi dagli avvocati MICHELE PERRINO, ENRICO D'ANTRASSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
LI SI, LV IG, DI MP EL, GI SR in liq.
p.t.;
nonché contro
- intimati -
SC SQ, SC RG, SC IU, IMM SNIA SR (incorporante la DOMIZIANA) in persona del legale rapp.te p.t., COMUNE BA in persona del Sindaco p.t., EC RI IT, ZI RI, IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., COS TU DI LA in persona del Presidente p.t., UR NO EU, SAP SOC RG PO in persona del legale rapp.te p.t., COM.TO DEMANIO COMUNE TERRACINA, CH AN, CH TE;
- intimati con integrazione del contraddittorio - e sul 2^ ricorso n^ 8680/01 proposto da:
COM BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore OS AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato P C PUCCI, difeso dagli avvocati NICOLA PERRINO, ENRICO D'ANTRASSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
HI LL, HI IN, GA LB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato P C PUCCI, difesi dagli avvocati MICHELE PERRINO, ENRICO D'ANTRASSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
UR NO EU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GI SR in persona dei liquidatori, LI SI DI MP EL, LV IG, SC IU, SC SQ, SC RG, IMM SNIA SR (incorporante la DOMINIZIANA s.p.a.) in persona del legale rapp.te p.t., EC RI IT, ZI RI, IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., ON TU LA in persona del legale rapp.te p.t., SAP RG PO SOC. in persona del legale rapp.te p.t., COMUNE TERRACINA in persona del Sindaco p.t., (COM.TO DEMANIO COM TERRACINA), CH AN, CH TE;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 9712/01 proposto da:
LI SI, LV IG, DI MP EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, ON TU DI LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., SOC. RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE presso la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
e sul 4^ ricorso n^ 9720/01 proposto da:
LI SI, LV IG, DI MP EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE BA in persona del Sindaco p.t., SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, CS TU DI LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n^ 9721/01 proposto da:
SAP RG PO SR, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore DA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rap p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO UG, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, ON TU DI LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., LI SI, LV IG, DI MP EL, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE
DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 6^ ricorso n^ 9722/01 proposto da:
SAP SOCIETÀ RG PO SR, in persona dell'Amm.re unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CO BA in persona del Sindaco p.t., SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, CS TU DI LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., LI SI, LV IG, DI MP EL, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 7^ ricorso n^ 10125/01 proposto da:
SC IU difeso da se stesso, vi è società di fatto con i coeredi SC SQ e RG ora proprietario unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 6, presso il suo studio, difeso unitamente all'avvocato FEDERICO CALDARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI SPA in persona del legale rapp.te p.t. Ing. OS AT, HI LL, GA LB, HI IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato P C PUCCI, difeso dagli avvocati MICHELE PERRINO, ENRICO D'ANTRASSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COM BA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
LI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
EC RI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato TO BAVARO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANA COLANTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
ON TU DI LA, in persona del legale rappresentante pro tempore MA elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO INSOM, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GI SR in persona del liquidatore pro tempore, IMM SNIA SR in persona del legale rappresentante pro tempore, RU RI, IMM ARCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UR NO EU, SAP RG PO, in persona del legale rappresentante pro tempore, CH AN, CH TE, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, DI MP EL, LV IG;
- intimati -
e sul 8^ ricorso n^ 10128/01 proposto da:
SC IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 6, presso lo studio dell'avvocato IU SC, che lo difende unitamente all'avvocato FEDERICO CALDARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NR SPA, in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato P C PUCCI, difesi dagli avvocati MICHELE PERRINO, ENRICO D'ANTRASSI, (giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
IMM SNIA SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO FEDERICO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
LI SI, LV IG, DI MP EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
EC RI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato TO BAVARO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANA COLANTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CS TU DI LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO INSOM, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, GI SR in persona del liquidatore pro tempore, COM BA, in persona del Sindaco pro tempore, RU RI, Imm ARCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UR NO EU, RG PO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CH AN, CH TE, PROCURATORE GENERALE presso la Corte di CASSAZIONE, DI MP EL, LV IG;
- intimati -
e sul 9^ ricorso n^ 10424/01 proposto da:
EC RI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato TO BAVARO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANA COLANTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CO BA, in persona del Sindaco pro tempore, SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, IMM ARCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, NR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, CS TU LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, LI SI, LV IG, DI MP EL, GI SR in persona del liquidatore pro tempore, SAP SR RG PO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ZI RI, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 10^ ricorso n^ 10425/01 proposto da:
EC RI IT, elettivamente domiciliato in VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio ROMA VIALE DI dell'avvocato TO BAVARO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANA COLANTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COM BA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR EU NO, CH AN, CH TE, RU RI, CS TU LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP SR RG PO in persona del legale rapp.te p.t., LI SI, LV IG, DI MP EL, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 11^ ricorso n^ 10497/01 proposto da:
CS TU LA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO INSOM, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE BA, SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, LI SI, LV IG, DI MP EL, GI SR in persona del liquidatore, SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 12^ ricorso n^ 10498/01 proposto da:
ON TU LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO INSOM, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAUR 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, RU RI, LI SI, LV IG, DI MP EL, GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 13^ ricorso n^ 11145/01 proposto da:
LE DUNE SPA, (a seguito di fusione per incorporazione dell'Immobiliare ARCA spa) in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. GIANCARLO STEFANOTTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARE, che lo difende, per procura speciale del Dott. SANDRP SEDITA, in Monza rep. n. 21.609 del 12 aprile 2001;
- ricorrente -
contro
COM TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE BA in persona del Sindaco p.t., CS TU DI LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., LI SI, LV IG, DI MP EL, EC RI IT, ZI RI, SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA, HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 14^ ricorso n^ 11151/01 proposto da:
LE DUNE SPA, (a seguito di fusione per incorporazione dell'Imm.re ARCA SPA) in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore Dott. Giancarlo STEFANOTTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
IO TU LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, GI SR in persona del liquidatore pro tempore, SAP RG PO SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, LI SI, LV IG, DI MP EL, EC RI IT, ZI RI, SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, NR SPA, in persona del legale rappresentante, pro tempore, HI LL, HI IN, AN LB, UR NO EU, CH LA CH TE, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 15^ ricorso n^ 11252/01 proposto da:
IMM SNIA SR, (quale incorporante ed avente causa d'ella SOC. DOMIZIANA spa) in persona del legale rapp.te p.t. Ing. FERATINI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO FEDERICO, per procura speciale Not. Sergio CASALI del 3/4/2001 rep. 82655;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GI SR in persona dei liquidatori SI LI E DI MP EL, LV IG, SC SQ, SC RG, SC IU, COM BA, in persona del Sindaco pro tempore, EC RI IT, ZI RI, IMM ARCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, NR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CS TU LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UR NO EU, HI LL, HI IN, GA LB, SAP RG PO SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, CH AN, CH TE, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 16^ ricorso n^ 11253/01 proposto da:
IMM SNIA SR, (quale incorporante ed avente causa della Soc. DOMIZIANA spa), in persona del legale rapp.te p.t. Ing. DO FERATINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO FEDERICO, per procura speciale del Notaio Sergio CASALI del 3/4/2001 rep. 82656;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GI SR in persona dei liquidatori p.t., DI MP EL, LV IG, SC SQ, SC RG, SC IU, EC RI IT, ZI RI, IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., CS TU DI LA in persona del legale rapp.te, UR NO EU, HI LL, HI IN, GA LB, SAP RG PO SOC in persona del legale rapp.te p.t., CH AN, CH TE, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 17^ ricorso n^ 11616/01 proposto da:
RU RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato TO RAPPAZZO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, difeso dall'avvocato UGO PETRONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
COMUNE BA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, CH AN, CH TE, EC RI IT, CS TU LA in persona del legale rapp.te p.t., GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t, LI SI, LV IG, DI MP EL, PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 18^ ricorso n^ 6712/02 proposto da:
AN TO, AN LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G GENTILE 15, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SCAFFARDI, difesi dall'avvocato CARLO LB MELEGARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché
contro
COMUNE TERRACINA, COMUNE BA, SC IU, SC RG, SC SQ, IMM SNIA SR in persona del legale rapp.te p.t., IMM ARCA SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, EC RI IT, RU RI, LI SI, LV IG, DI MP EL, GI SR in persona del liquidatore p.t., SAP RG PO SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI
CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 19^ ricorso n^ 16949/02 proposto da:
LI SI, LV IG, DI MP EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
COMUNE TERRACINA, COMUNE BA, SC IU, IMM SNIA SR in persona dal legale rapp.te p.t., LE DUNE SPA in persona del legale rapp.te p.t., NR SPA in persona del legale rapp.te p.t., HI LL, HI IN, GA LB, UR NO EU, AN TO, AN LA, EC RI IT, RU RI, CS TU LA in persona del legale rapp.te p.t., SAP RG PO SOC SR in persona del legale rapp.te p.t., PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO ROMA;
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PETRONIO Ugo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal Comune di TERRACINA e rigetto di tutti gli altri ricorsi;
udito l'Avvocato Michele PERRINO, difensore di HI LL + 2 e della SPA NR, che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi e controricorsi;
udito l'avv. Maria Athena LORI del Comune di BA, che ha chiesto l'accoglimento dei primi ricorsi e controricorsi;
udito l'Avvocato Luciana COLANTONI, difensore di MO LI + 2, dell'RG PO, EC RI, ON TUMOLETTI DI LA, che chiede l'accoglimento dei propri ricorsi o controricorsi;
udito l'Avvocato GI SC, difensore di se stesso, ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi o controricorsi;
udito l'Avvocato Enrico INSOM, difensore del ON TUMOLETTI DI LA, che ha chiesto accoglimento dei propri corsi o controricorsi;
udito l'Avvocato Federico PIETRO, difensore che ha chiesto per la sua difesa IMMOBILIARE SNIA, l'accoglimento dei propri ricorsi o controricorsi;
udito l'Avvocato Michele GIORGIANNI, difensore dell'IMMOBILIARE SNIA che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi o controricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto dei ricorsi RG 8449/2001 e 8680/2001.
l'assorbimento o rigetto dei ricorsi 10125/01 e 10128/01;
assorbimento di tutti gli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relazione in data 14 aprile 1955 il geometra De UC, su incarico del Commissario degli Usi civici del Lazio, ai sensi della legge n. 1766/27 e del regolamento n. 332/28, elaborava un progetto di sistemazione delle terre in località "Ponte" e "LE di LA" e proponeva, fra l'altro, in relazione ad alcuni fondi facenti parte di tale ultima zona, la legittimazione in favore dei relativi "usurpatorì" - CA DO e AN VI RE ed AR - i quali proponevano istanza in tal senso. A tale relazione proponeva opposizione il Ministero delle Finanze, limitatamente alla particella 203, rientrante nella zona "Ponte", nonché la soc. NA, la quale deduceva di avere acquistato dal Comune di Terracina, con atto del 17 novembre 1952, gran parte del territorio dei LE di LA, che costituiva, a suo dire, bene patrimoniale del Comune.
In relazione a tale contestazione della qualitas soli il Commissario sollecitava il contraddittorio tra dette parti, lo CA, gli AN ed il comune di Terracina;
quest'ultimo proponeva domanda di accertamento della demanialità civica e di reintegra nel possesso, previa declaratoria della nullità dell'atto di acquisto della soc.
NA.
Il giudizio in questione veniva riunito ad altro, originato dall'opposizione proposta avverso la medesima relazione del geom. De UC da DO CA e fondata sull'assunto che nel territorio delimitato dal geom. De UC come demanio civico dei LE di LA fossero compresi terreni già facenti parte dell'ex feudo di San Felice Circeo, venduto dallo Stato (subentrato alla Camera Apostolica) ai danti causa dallo stesso CA.
Stralciata l'opposizione del Ministero delle Finanze, il Commissario, con sentenza in data 22 giugno 1961, rigettava la domanda di DO CA ed accoglieva quella del Comune di Terracina diretta all'accertamento della demanialità civica dei LE, escludendo, tra l'altro, che l'accertato uso civico di pascolo fosse stato estinto dall'art. 7 del r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071, istitutivo del Comune di IA.
Il Commissario disponeva quindi la prosecuzione del giudizio per l'esatta individuazione dei terreni di uso civico in possesso della soc. NA, da restituire al Comune di Terracina, ferma restando la procedura di legittimazione proposta dallo CA e dagli AN.
Contro tale decisione proponevano reclamo, ex art. 32 l. n. 1766/27, la soc. NA, lo CA ed il Comune di Terracina. In sede di impugnazione intervenivano, inoltre, la soc. Gisa, avente causa della soc. NA e parimenti interessata a contestare la natura civica dei terreni in questione, ed il Comune di IA, nella cui circoscrizione tali terreni erano compresi. Con sentenza in data 2 novembre 1973 la Corte di appello di Roma, rilevata la carenza delle indagini svolte riguardo alla natura dei LE, rimetteva la causa al primo giudice, perché venisse nominato un Collegio di esperti in materia storico-giuridica e demaniale, al fine di determinare - tenendo conto della documentazione in atti e di ogni altro elemento di valutazione - la condizione giuridica delle terre in questione e l'individuazione dei diritti ivi esistenti con specificazione dei relativi elementi, soggettivi, oggettivi e funzionali, quali realizzati dal Medio Evo all'attualità.
I ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello venivano rigettati da questa S.C. con sentenza n. 3791/75. La causa, riassunta davanti al Commissario degli usi civici, veniva decisa con sentenza in data 9 maggio 1989, resa anche nei confronti di MO CA, UI MA, EL Di LO, aventi causa dalla SOC. NA, intervenuti volontariamente in giudizio, la quale dichiarava che i LE di LA appartenevano al demanio civico di Terracina e conseguentemente dichiarava la nullità e l'inefficacia delle vendite dei terreni facenti parte di tali LE dal Comune di Terracina alla soc. NA, nonché dei successivi atti di trasferimento posti in essere da quest'ultima, disponeva la reintegra nel possesso del Comune di Terracina, per conto dei cittadini, delle particelle abusivamente occupate, ad esclusione di quelle possedute dagli eredi di DO CA e dagli AN, per le quali pendeva procedura di legittimazione. Contro tale decisione proponevano appello gli eredi di DO CA, la Gisa s.r.l., UI MA, EL Di LO, MO CA, la soc. NA (poi trasformatasi in Immobiliare Snia s.p.a., il Comune di IA.
Le impugnazioni venivano riunite e nel giudizio intervenivano vari aventi causa dalla SOC. NA, il Consorzio dei LE (associazione costituita fra i proprietari di terreni compresi nella zona per la promozione di iniziative svolte, tra l'altro, alla difesa della proprietà dei soci).
Con sentenza in data 11 gennaio 2001 la Corte di appello di Roma rigettava la domanda del Comune di Terracina diretta alla declaratoria della natura di demanio civico dei terreni compresi nei LE del lago di LA ed alla conseguente reintegrazione nel possesso degli stessi.
La Corte di appello di Roma riteneva infondata innanzitutto l'eccezione proposta dai Comuni di Terracina e di IA in ordine alla inammissibilità dei reclami delle controparti - ad eccezione di quello degli CA - per mancata notificazione degli stessi a tutte le parti interessate, nel termine (di trenta giorni dalla notifica della sentenza) di cui all'art. 4, comma 1, l. 10 luglio 1930 n. 1078, disposizione che costituisce norma speciale, che deroga all'art. 331 cod. proc. civ., escludendo che in appello possa disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, con la seguente motivazione:
L'art. 4 l. n. 10 78130 citato, nel disporre il breve termine per la notifica, fa esclusivo riferimento a "coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata;
esso, pertanto, non trova applicazione con riguardo ai "cointeressati", quali sono definibili le altre parti soccombenti in primo grado, cui i reclami non risultano notificati, parti che allo stato - a seguito della riunione delle varie impugnazioni - sono comunque presenti in giudizio. In particolare va pure qualificato cointeressato alla riforma della sentenza il Comune di IA che ha sì un interesse sostanziale contrapposto a quello degli altri reclamanti (accertamento dell'appartenenza dei LE al demanio dei cittadini di IA e non di Terracina), la cui realizzazione, tuttavia, richiede pur sempre la riforma della sentenza. La Corte di appello riteneva anche infondate le eccezioni di nullità dell'intero procedimento sollevate dagli eredi di DO CA in quanto lo stesso non era stato preceduto da una domanda del Comune di Terracina avente ad oggetto il riconoscimento degli usi civici da vagliare in sede amministrativa, osservando:
In proposito vanno condivise le articolate considerazioni svolte dal Procuratore generale, in particolare circa la natura amministrativa "interna" di ufficio degli atti inerenti alle istruttorie disposte dal Commissario, soggette al vaglio degli interessati a seguito delle conseguenti determinazioni adottate dal Commissario;
è inoltre assorbente rilevare che ogni questione deve ritenersi superata in considerazione dei poteri di ufficio ora pacificamente riconosciuti al Commissario che rendono irrilevante il dedotto difetto dei presupposti amministrativi per l'instaurazione del giudizio (fra l'altro, è dedotta la mancanza di un incarico che avesse ad oggetto l'accertamento del demanio civico di Terracina, nonché difetto di legittimazione di questo a richiedere un tale accertamento).
Nel merito la Corte di appello di Roma riteneva non sufficienti gli elementi probatori acquisiti ai fini della affermazione della natura demaniale civica dei LE di LA con la seguente motivazione:
Come rilevato anche dal Commissario la consulenza espletata, in effetti non approfondita sotto il profilo storico-giuridico quanto la complessità della documentazione in atti e le osservazioni delle parti avrebbero richiesto, non fornisce completi e attendibili elementi di valutazione.
Inoltre, il convincimento del Commissario, pur sorretto da una ricca motivazione, non risulta convincente alla luce delle serie obiezioni mosse dalle parti e dei contrastanti elementi che emergono dalla copiosa documentazione in atti.
In proposito il Procuratore generale ha fra l'altro posto in rilievo:
la stessa incertezza di fondo sugli esatti confini dei LE di LA, zona che, nella sentenza impugnata, viene dato per certo sia posta nell'ambito della Selva Marittima, circostanza che, invece, non è per nulla pacifica ed è anzi contestata da alcune parti private con rilievi che trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta;
la omessa considerazione della distinzione (presente invece in altra sentenza dello stesso Commissario del Lazio nella causa Ministero delle Finanze/Comune di Terracina, originata dagli stessi accertamenti del geom. De UC) tra demani collettivi e usi civici su demanio pontificio e camerale e della mancanza di qualsiasi cenno ai LE nelle numerose Bolle papali che tra il 1460 e il 1523 conferirono al Terracinesi diritti civici e privilegi;
la non univocità dell'espressione generica di LE (dal latino "tumulus", piccola altura, duna), non necessariamente riferibile alla zona che qui interessa, ove la relazione del Mons. De Buoj del 1767 (sulla quale la sentenza impugnata si fonda) riferisce essere esercitati usi dalla popolazione;
la mancata valutazione dell'ordinanza del 1768 di papa Pio VI che disponeva l'affrancazione e l'estinzione dei diritti dominicalì e civili nel Comune di Terracina.
Può anche aggiungersi la dubbia compatibilità tra la ritenuta natura demaniale civica delle terre in questione con l'accertato pagamento di una "fida" da parte della popolazione per la utilizzazione delle stesse (cfr. sentenza della Corte di appello del 27.3.1913, confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 26 giugno 1914); ancora, desta perplessità la sicura affermazione di un'automatica "espansione in piena proprietà", per effetto della legge n. 1766/27, dei diritti di uso civico già esercitati sulle terre stesse.
Risulta, invero, un quadro probatorio caratterizzato da contraddittorietà che neppure possono essere agevolmente risolte in base al principio dell'onere della prova, atteso che nella specie, trattandosi di un giudizio instaurato a seguito di opposizione alla verifica, l'onere del Comune di provare la demanialità dei terreni va contemperato con quello del proprietario-opponente di provarne la allodialità (cfr. sent. Corte appello Roma n. 6 del 1987). Se, dunque, le esposte incertezze non consentono di condividere le conclusioni del Commissario, la Corte ritiene che possa comunque pervenirsi alla decisione definitiva di merito, in quanto, qualunque sia stata la situazione di terreni in questione (che siano stati o meno soggetti a dominio universale dei terracinesi), su di essa ha comunque inciso l'art. 7 del r.d.l. n. 1071 del 1933, secondo i quale "sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche e i privilegi che gravino eventualmente sui terreni compresi nella circoscrizione del Comune di IA. Cessa, di conseguenza, l'efficacia di qualsiasi convenzione, concessione o altra causa da cui detti diritti, servitù e privilegi possano trarre origine.
A giudizio della Corte, l'interpretazione di tale disposizione, compiuta alla stregua della sua formulazione letterale e della sua "ratio", depone univocamente nel senso dell'avvenuta estinzione anche degli eventuali usi civici gravanti sui terreni dei quali in questa sede si discute, terreni che, come detto, vennero compresi nella circoscrizione del Comune di IA, al momento della costituzione di questo, e che, pertanto, dalla data di entrata in vigore del citato r.d.l. hanno in ogni caso perso la natura demaniale loro propria eventualmente attribuibile. A tale conclusione induce - come detto - non solo la formulazione della norma, che pur ha un contenuto assai ampio e generale, quanto soprattutto l'intento, da essa sotteso, di eliminare ogni ostacolo alle finalità della bonifica pontina e del programma di colonizzazione agraria che in quegli anni si stava compiendo. Di tale finalità si ha significativa traccia nella relazione al disegno della legge di conversione del citato decreto ove si legge che è stato necessario disporre l'estinzione dei "diritti di pascolo ed altri usi civici gravanti sulla selva marittima a favore dei naturali di Terracina, la cui conservazione avrebbe ostacolato l'attuazione del programma di colonizzazione agraria che l'Opera Nazionale combattenti intendeva svolgere in quella zona. Da notarsi l'espresso riferimento alla selva marittima, zona della quale secondo la sentenza commissariale fanno parte i LE. Che la volontà del legislatore fosse quella di estinguere tutti gli usi civici, anche quelli relativi alle terre demaniali, si desume altresì dal contrasto (v. consulenza di parte Finred e relativi riferimenti documentali) sorto sul punto tra il Commissario dell'Opera nazionale combattenti - proponente la relativa iniziativa - ed il Ministro dell'agricoltura, il cui dissenso (motivato dalla non condivisibilità di una "spoliazione" dei cittadini interessati e presupponente proprio la "sdemanializzazione" delle terre civiche) venne di fatto superato con l'approvazione del citato regio decreto, poi convertito in legge.
Pur dando atto dei dubbi interpretativi posti dalla norma citata - che hanno dato luogo a soluzioni contrastanti -, a conforto della tesi qui accolta va richiamato l'orientamento del Commissario degli usi civici del Lazio, che - nel rispondere al Ministro dell'agricoltura in merito alle proposte di sistemazione delle terre del Comune di San Felice Circeo, (che in parte erano state comprese nella circoscrizione del nuovo Comune di IA) - esplicitamente concordava con il convincimento espresso nella richiesta dallo stesso Ministero, che tale sistemazione non potesse riguardare i fondi di San Felice compresi nel comune di IA, nei quali, per effetto del citato art. 7, erano stati soppressi i diritti di uso civico (cfr. lettera 7.10.1935, doc. 15 e 16 del fascicolo di parte del Consorzio dei LE di LA).
Nello stesso senso depone il contenuto della lettera del Commissario 24.3.1941 (che dava il nulla osta per la diretta concessione in enfiteusi da parte del Comune delle terre di San Felice, passate nella circoscrizione di IA "essendo su di esse ormai estinti, per legge, tutti i diritti di uso civico che una volta vi gravavano").
Analoga opinione espresse l'istruttore Alfano (ve ne è cenno nella relazione del perito De UC) che, incaricato del progetto di sistemazione delle terre di San Felice, ritenne appunto sottratte a tale progetto quelle comprese nel Comune di IA. Conforme all'interpretazione qui sostenuta è stato, del resto, per anni il comportamento dei Comuni interessati (oltre ala vendita dei terreni alla NA, da parte del Comune di Terracina, segno evidente di una presupposta natura patrimoniale degli stessi, la tesi della sdemanializzazione era pure sostenuta dal Comune di IA, come riferito nella relazione del perito De UC e come risulta dalla sentenza commissariale n. 51 del 1949). La tesi interpretativa contraria - nel senso che la norma riguarderebbe i soli diritti di uso civico su terre private e non anche le terre di uso civico - è stata accolta dal Commissario nella sentenza impugnata ed è sostenuta in questa sede dai Comuni di Terracina e di IA.
La diversa lettura della norma si fonda in primo luogo sulla sua formulazione letterale: sarebbe significativa l'espressione "diritti di uso civico", usualmente utilizzata dal legislatore per indicare le terre private gravate e non anche i demani collettivi. Tale differente denominazione prova fondamento nella diversa configurazione dei diritti di uso civico su terre private, che rappresentano diritti parziari autonomi costituenti vincoli alla proprietà, e dei demani civici, terreni utilizzati dalla collettività che ne è proprietaria.
Tale argomentazione non è tuttavia decisiva, attesa la non sempre univoca terminologia adoperata dal legislatore, specie nei testi risalenti nel tempo, cui, pertanto, non può riconoscersi univoco significato. Basti considerare che anche il testo dell'art. 11 della legge n. 3124 del 1876 ("sulla Sila regia"), richiamato dal Comune
di IA, non offre sostegno alla tesi della menzionata distinzione (l'espressione "terre soggette ad usi civici" utilizzata nel primo comma dell'art. 11 citato, è contrapposta si a quella di "demani silani", contenuta nell'ultimo comma;
questi tuttavia sono così definiti in relazione non all'utilizzazione di essi da parte della popolazione, ma in quanto terreni dei quali era contesa la proprietà, comunque pubblica, tra lo Stato e i Comuni). Del resto, la usuale distinzione tra usi civici "in re aliena" (diritti collettivi di uso) e demani collettivi (diritti-collettivi di appartenenza) non è contenuta nella legge, ma è piuttosto frutto di un'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, i cui risultati sono peraltro talora contestati da autorevoli studiosi. Si è infatti affermata l'esigenza di una rimeditazione "di alcuni approdi tradizionali, per verificarne il fondamento in base alla legge sugli usi civici per come essa è stata pensata dal legislatore e per come essa si presenta all'interprete, libera dalle incrostazioni che hanno finito per fare corpo con essa"; in particolare, è stato evidenziato che "il fatto che le terre dei comuni gravate da usi civici, fossero denominate nel diritto napoletano 'demani' non è risolutivo sotto il profilo del diritto positivo e non si può partire da tale dato letterale per costruirne la demanialità sostanziale. In realtà se non esisteva, come istituto generalizzato di diritto positivo, la proprietà collettiva.. limitata a situazioni particolari, molti dei fondamenti di questa presunzione generalizzata di demanialità vengono a cadere, e il regime peculiare delle terre di uso civico sembra fondato sul riconoscimento, fatto dal legislatore, dell'opportunità che esse siano conservate all'esercizio dell'uso". Risulta pertanto incongruo interpretare la "lettera" della legge, specie di quella risalente, sulla base di ricostruzioni teoriche e categorie che il legislatore non ha tenuto presenti, almeno nei termini rigorosi che si pretendono.
Ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 7 del r.d.l. 1071/33 è invece rilevante esaminare se l'interpretazione suggerita dalla sua ampia formulazione e dalla sua espressa finalità sia inconciliabile, sotto il profilo logico e giuridico, con la (eventuale) natura demaniale civica dei terreni in questione.
Il Commissario ha fornito alla questione soluzione affermativa giungendo così alla conclusione che l'art. 7 cit. non può che riferirsi esclusivamente ai diritti su terre private. Ha osservato il Commissario che "se il legislatore del 1933 ha davvero inteso sdemanializzare le terre civiche del Comune di Terracina conferite nel territorio di IA, ha dimenticato la natura propriamente dominicale dei diritti esclusivi di uso civico". Ed infatti, mentre con riguardo ai diritti civici minori con la estinzione degli stessi si ha un'automatica "espansione" delle facoltà concorrenti del proprietario, prima gravato, nel caso dei demani civici, estinguere il diritto significa "rescindere il vincolo che unisce un determinato patrimonio e la collettività proprietaria..", con conseguente "danno economico consistente e difficilmente calcolabile", e senza che vi sia peraltro alcun criterio per l'identificazione del nuovo soggetto proprietario. Una norma che avesse voluto pertanto incidere anche sui demani collettivi avrebbe dovuto prevedere - a giudizio del Commissario - un indennizzo, in favore della popolazione espropriata, nonché risolvere il problema della imputazione soggettiva delle terre sdemanializzate.
La Corte non condivide le esposte argomentazioni.
La sdemanializzazione delle terre in questione e la conseguente estinzione del potere di utilizzazione da parte della popolazione non comporta altresì il venir meno della titolarità del Comune, al quale comunque dette terre "appartengono" (tale è l'espressione utilizzata dal legislatore del 1927 ed anche nella legge n. 377/31). Quanto alla mancata previsione di un indennizzo ed al prospettato contrasto della norma con l'art. 42, 3^ comma Cost., basti rilevare i vantaggi anche economici (cfr. in tal senso la relazione del Capo del Governo che accompagnava il disegno della legge di conversione) derivanti alla popolazione dalla bonifica e dalla valorizzazione della zona (cfr. la decisione n. 511/91 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 10 l. reg. Abruzzo n. 25/88 nella parte in cui prevede la possibilità di classificazioni nei casi di terre civiche che per effetto di consolidate ed impropri e utilizzazioni abbiano perso la originaria conformazione. Nella decisione la Corte ha in particolare escluso la violazione dell'art. 42, 3^ comma, Cost. affermando che l'atto di classificazione non è assimilabile all'espropriazione qualora l'effetto dello stesso si traduca in un effettivo beneficio per la collettività).
Va poi osservato che l'interpretazione qui accolta del citato art. 7 r.d.l. n. 1071/33, non si pone in contrasto con la precedente legge n. 377/31, avente lo scopo di coordinare le norme sulla bonifica alla legge sugli usi civici. Il fatto che il legislatore avesse semplificato,, in vista della bonifica, le procedure di approvazione del piano di massima e l'assegnazione a categoria, di cui all'art. 11 l. n. 1766/27 ed attribuito la relativa competenza al
Sottosegretario per la bonifica, non significa certamente concludere che con l'art. 7 intendesse integrare quella normativa provvedendo alla materia residuale dei diritti di uso civico su terre private. A parte il non coincidente ambito territoriale di applicazione dei due provvedimenti (l'uno concerne i terreni soggetti a bonifica;
l'altro solo il territorio del neo costituito Comune di IA), la legge del 133 ha invece evidentemente inteso andare al di là della mera semplificazione delle procedure, adottando una soluzione radicale e rapida, idonea ad assorbire anche qualsiasi esigenza di accertamento (significativo è che l'art. 7 faccia riferimento a diritti di uso civico che gravino "eventualmente" sui terreni compresi nel nuovo Comune).
A ben vedere, poi, la formulazione della legge citata n. 377/31 è del tutto compatibile con la tesi qui accolta ed anzi la rafforza, con l'espressa definizione dei demani collettivi come terre di uso civico "appartenenti" ai Comuni.
Infine, elementi di segno contrario alla esposta interpretazione dell'art. 7 più volte citato non si traggono ne' dalla decisione della S.C. 2713/1968 (avente ad oggetto gli usi civici sul lago di LA), che non ha per nulla esaminato il profilo, qui affrontato, dell'applicabilità o non della norma alle terre civiche, ne' dalle sentenze n. 78/1961, n. 18/1965 e n. 99/1969 della Corte costituzionale che hanno invece dichiarato l'illegittimità dei decreti presidenziali che disposero l'espropriazione di terre demaniali civiche ai fini della riforma fondiaria, ma hanno fondato tale declaratoria sul rilievo del superamento, da parte del legislatore delegato, dei limiti posti dalla legge di delega n. 84/150 che prevedeva la espropriabilità solo di "proprietà terriera privata".
La Corte di appello di Roma riteneva, poi, che la conclusione della infondatezza della domanda del Comune di Terracina diretta alla declaratoria della demanialità civica dei terreni per cui era causa travolgeva la declaratoria di nullità degli atti di disposizione dei predetti terreni, con assorbimento di ogni altra istanza delle parti ed in particolare delle domande del Comune di IA (che presupponevano il riconoscimento, negato, della natura demaniale di tali terreni) e che nessuna pronuncia poteva rendersi con riguardo alle ulteriori domande degli CA, in quanto esulava dall'ambito dell'oggetto proprio del giudizio, limitato all'accertamento della qualitas soli, ogni indagine circa l'individuazione del legittimo titolare delle terre comprese nei LE di LA e la conseguente validità o meno, sotto profili diversi da quelli affrontati, degli atti di disposizione aventi ad oggetto detti terreni e/o presupponenti la proprietà degli stessi in capo alla soc. NA.
Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi il Comune di Terracina ed il Comune di IA, rispettivamente con quattro e cinque motivi.
Ad entrambi i ricorsi resistono con separati ricorsi incidentali condizionati:
1) Immobiliare Snia s.r.l. e 2) IO CE OR (con due motivi identici);
1) Consorzio dei LE di LA, 2) s.r.l. S.A.P. - Società Alberghiera Pontina, 3) MO CA, UI MA, EL di LO, 4) RI US (con due motivi identici), ai quali resistono con controricorso il Comune di Terracina;
s.p.a. Le Dune, con un unico motivo;
IO e AO NN, quali aventi causa da RE e VI SC (con due motivi);
L'avv. GI CA ha proposto separati ricorsi incidentali contro i ricorsi del Comune di Terracina e del Comune di IA. Ai ricorsi del Comune di Terracina, del Comune di IA ed al ricorso incidentale dell'avv. GI CA resistono con separati controricorsi: 1) Finred s.p.a.; 2) Finocchi Nello, Finocchi AR e AN TO.
Ai ricorsi incidentali di IO CE OR, del Consorzio dei LE di LA, della s.r.l. S.A.P. - Società Alberghiera Pontina, di MO CA, UI MA, EL di LO, di RI US, della s.p.a. Le Dune, della Immobiliare Snia s.r.l. resistono con separati controricorsi il Comune di Terracina ed il Comune di IA.
Ai ricorsi dell'avv. GI CA resistono, inoltre, con separati controricorsi, la Immobiliare Snia s.r.l., RU IO TU, MO CA, IO CE OR.
All'udienza del 19 marzo 2002 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, per quanto riguarda il ricorso del Comune di Terracina, nei confronti di MO CA, UI MA, EL Di LO, i quali hanno resistito con controricorso ed hanno anche presentato ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso del Comune di Terracina, sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1988 n. 189, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, l. 10 luglio 1930 n. 1078, in quanto la ratio della norma va individuata nelle particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali trovano molteplici riscontri nella disciplina processuale della materia, si deduce che tale ratio dovrebbe valere anche nei confronti dei "cointeressati".
La doglianza è infondata.
È sufficiente rilevare che l'interpretazione dell'art. 4, cit., sostenuta dal Comune di Terracina (che, secondo l'assunto dello stesso, sarebbe l'unica conforme alla Costituzione) trova un ostacolo insormontabile nella formulazione della norma in questione, la quale prevede la notifica (entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione del Commissario) del reclamo "a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata".
In via subordinata il Comune di Terracina solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, cit., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ove la norma in questione dovesse essere interpretata nel senso fatto proprio dalla decisione impugnata. L'eccezione è manifestamente infondata.
È sufficiente rilevare che la diversità di posizioni giuridiche tra "controinteressati" e "cointeressati" giustifica la diversità di disciplina prevista dall'art. 4, cit.
La difesa del Comune di Terracina non specifica, poi, perché tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. Anche il primo motivo del ricorso del Comune di IA ripropone la questione della inammissibilità del reclamo in relazione all'art. 4, cit. Si sostiene, in proposito, che erroneamente la Corte di appello di Roma ha affermato che il Comune di IA era cointeressato e non controinteressato, dal momento che esso aveva interesse a mantenere ferma la decisione di primo grado, che aveva affermato la demanialità civica dei "LE".
La doglianza è infondata.
La Corte di appello di Roma, infatti, ha rigettato l'eccezione che vien riproposta in questa sede in base a due concorrenti rationes decidendi: 1) il Comune di IA era "cointeressato" e non "controinteressato" rispetto alle parti che avevano proposto impugnazione, in quanto aveva un interesse sostanziale contrapposto a quello degli altri reclamanti (accertamento dell'appartenenza dei LE al demanio dei cittadini di IA e non di Terracina), la cui realizzazione, tuttavia, richiedeva pur sempre la riforma della sentenza;
2) le parti del giudizio di primo grado, a seguito della riunione delle varie impugnazioni, nell'ambito di una delle quali aveva spiegato intervento il Comune di IA, erano comunque presenti in giudizio.
Il Comune di IA ha censurato solo la prima di tali rationes decidendi, ma non anche la seconda, sufficiente da sola a sorreggere la conclusione cui la sentenza impugnata è pervenuta sul punto. Il secondo motivo del ricorso del Comune di Terracina investe l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 7 del r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071.
Si deduce, in proposito, che: a) la formulazione della norma in questione è la stessa di cui alla legge fondamentale 16 giugno 1927 n. 1766, per indicare sia i diritti di uso civico, a prescindere dal fatto che essi si esercitino su proprietà private o meno;
b) la tesi di una proprietà collettiva della terra sulla quale si esercitano gli usi civici del secondo tipo è ormai abbandonata in dottrina, per cui i diritti di uso civico sono sempre diritti su cosa altrui.
Sulla base di tale duplice premessa si sostiene che l'interpretazione della sentenza impugnata dell'art. 7, cit., secondo la quale la norma in questione farebbe riferimento anche ai c.d. demani civici, e che l'estinzione del diritto di utilizzazione da parte della popolazione non determina il venir meno della proprietà del Comune, porterebbe alla conseguenza assurda ("impossibile") di un esproprio senza indennizzo in danno della popolazione di Terracina, la quale, oltre ad essere stata privata dei diritti uso civico, con l'istituzione del Comune di IA, avrebbe perso anche la proprietà (non demaniale), in violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost.. Il motivo è infondato.
Da quello che è dato comprendere il Comune di Terracina si lamenta non della estinzione dei diritti di uso civico, ma della perdita senza indennizzo della proprietà (non più demaniale) sui "LE", che sarebbe la conseguenza della istituzione del Comune di IA.
È facile replicare che, a prescindere dal fatto che le conseguenze della interpretazione di una legge non possono essere rifiutate solo perché comportano conseguenze dannose per i soggetti che sono destinatari indiretti della sua applicazione, nella specie non si è avuto il passaggio (senza indennizzo) da un Comune ad un altro, ma lo smembramento (parziale) di un Comune in occasione della istituzione di un altro e non si vede quale fondamento giuridico possa avere la tesi secondo la quale al Comune che col ridursi delle sue dimensioni ha perso anche i beni immobili oggetto di proprietà disponibile spetterebbe un indennizzo.
Non è ben chiaro il senso del riferimento, poi, da parte del Comune di Terracina, all'art. 42, terzo comma, Cost.. Se si è inteso dire che l'interpretazione dell'art. 7, cit., data dalla sentenza impugnata, sarebbe in contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., va rilevato che lo stesso contrasto sussisterebbe con riferimento alla interpretazione proposta dal Comune di Terracina, secondo la quale l'estinzione degli usi civici avrebbe avuto ad oggetto solo i diritti gravanti su beni privati.
Se, invece, si è inteso prospettare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, cit., in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost., va rilevato che non si possono proporre questioni di legittimità costituzionale con riferimento a leggi le quali hanno esaurito i loro effetti prima della entrata in vigore della Costituzione.
Con il terzo motivo del ricorso del Comune di Terracina si deduce, in sostanza, che le stesse inaccettabili conseguenze denunciate col secondo motivo si verificherebbero nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che nel caso di c.d. demani civici si realizza una ipotesi di proprietà collettiva.
Nella specie, infatti, la collettività, in base all'art. 7 r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071, sarebbe stata espropriata senza indennizzo in favore del Comune.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che non è detto che, anche volendo prestare adesione alla tesi della c.d. proprietà collettiva, la estinzione dei diritti d'uso civico cui fa riferimento l'art. 7, cit., avrebbe comportato anche la perdita della proprietà da parte della collettività, e non il solo mutamento della sua natura (il che, tra l'altro, è quanto sostenuto dal Comune di IA), la eventuale "ingiustizia" delle conseguenze cui porterebbe l'interpretazione dell'art. 7, cit., non autorizzerebbe una diversa interpretazione. Per il riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. si rinvia a quanto osservato in sede di esame del secondo motivo. Con il quarto motivo del ricorso del Comune di Terracina si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che nella legislazione in materia si distingue tra diritti di uso civico (su beni privati) e c.d. demani civici, per cui l'art. 7 r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071, che parla di "diritto d'uso civico" non poteva essere esteso ai c.d. demani civici, di cui nella specie si discute. Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che con esso viene prospettata una interpretazione dell'art. 7, cit., in radicale contrasto con quella posta alla base del secondo motivo, la sentenza impugnata ha rilevato che la terminologia in materia non è univoca nel senso invocato dal Comune di Terracina, il quale nessuna argomentazione specifica adduce per contrastare l'esattezza di tale conclusione e che non spiega perché, tenuto conto della ratio dell'art. 7, cit., non sarebbe logica l'interpretazione "estensiva" di tale norma, alla luce anche delle incertezze definitorie esistenti nella legislazione in materia.
Con il secondo motivo del ricorso del Comune di IA si censura l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato dell'art. 7 r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071, nel senso che la Corte di appello di
Roma non avrebbe compreso che la estinzione degli usi civici disposta dalla norma in questione non aveva trasformato i "LE" in beni patrimoniali del Comune di Terracina, ma aveva semplicemente trasformato la proprietà collettiva demaniale spettante ai cittadini (di IA) in proprietà "semplice".
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Anche volendo aderire alla impostazione del Comune di IA, secondo la quale, con riferimento ai c.d. demani civici, la collettività è proprietaria dei relativi beni (e li gestisce nelle forme organizzative stabilite dalle legge: associazione agraria, università agraria nel Lazio e, in via residuale, in assenza di una gestione autonoma specifica, il Comune territorialmente competente), in contrapposto alla tesi secondo la quale la proprietà sarebbe del Comune e la collettività sarebbe titolare di un semplice diritto di godimento, la conseguenza sarebbe, infatti, che, per effetto dell'art. 7, cit., la proprietà demaniale della collettività si sarebbe trasformata in proprietà "semplice" e il Comune di IA avrebbe perso quella legittimazione ad agire per conto della collettività in relazione ai beni ex demaniali, che è configurabile solo con riferimento alla esistenza di c.d. demani civici.
A ciò va aggiunto che la relativa pronuncia declaratoria della proprietà "semplice" in favore dei cittadini di IA non risulta sia stata mai chiesta (cfr. conclusioni del giudizio di secondo grado).
Con il terzo motivo del ricorso del Comune di IA, a quanto sembra, vengono prospettate le seguenti censure:
a) se la Corte di appello di Roma ha ritenuto che l'istruttoria compiuta dal Commissario ai fini dell'accertamento della natura demaniale dei "LE" era insufficiente, avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice per la necessaria integrazione;
b) ad ogni modo dalla istruttoria compiuta risultava sufficientemente provata la natura demaniale civica dei "LE";
c) per effetto dell'art. 7 r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071, estinti gli usi civici, i "LE" erano entrati nel patrimonio disponibile del Comune di IA.
Il motivo è infondato.
Le prime due doglianze, infatti, non tengono conto del fatto che la Corte di appello di Roma ha ritenuto ininfluente la questione della prova della pregressa c.d. demanialità civica dei "LE" di LA, in quanto comunque tale demanialità era venuta meno per effetto dell'art. 7, cit.
Con la terza censura si denuncia, in sostanza, l'omessa pronuncia in ordine al mancato riconoscimento della appartenenza dei "LE" al patrimonio disponibile del Comune di IA.
A parte la evidente contraddizione con quanto sostenuto nel secondo motivo (appartenenza dei "LE" alla collettività dei cittadini di IA), tale pronuncia non risulta sia stata chiesta (cfr. conclusioni giudizio di appello).
Con il quarto motivo del ricorso del Comune di IA si censura (nuovamente) la sentenza impugnata perché non avrebbe riconosciuto che per effetto dell'art. 7, cit., si sarebbero estinti gli usi civici, ma non la proprietà collettiva (dei cittadini di IA) sui "LE" di LA.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte in sede di esame del secondo motivo.
Con il quinto motivo del ricorso del Comune di IA si deduce, in via subordinata, che, ove si volesse aderire all'interpretazione dell'art. 7 r.d.l. 4 agosto 1933 n. 1071 sostenuta dalla sentenza impugnata, la norma in questione sarebbe incostituzionale perché attraverso la disposta estinzione dei diritti di uso civico avrebbe privato senza indennizzo la collettività (anche) del diritto di proprietà sui relativi beni.
L'eccezione di incostituzionalità, a prescindere dal difetto di legittimazione del Comune di IA, per le ragioni esposte in sede di esame del secondo motivo, è comunque manifestamente infondata per le ragioni esposte in sede di esame del terzo motivo del Comune di Terracina.
Il rigetto dei ricorsi proposti dal Comune di Terracina e dal Comune di IA comporta l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti da:
1) Immobiliare Snia s.r.l. e 2)IO CE OR, con i quali si deduce che la Corte di appello di Roma non avrebbe tenuto conto che:
a) spettava a chi deduceva la natura demaniale civica dei "LE" provare il fondamento delle sue pretese;
b) comunque vi erano prove sufficienti per escludere tale demanialità;
1) Consorzio dei LE di LA, 2) s.r.l. S.A.P. - Società Alberghiera Pontina, 3) MO CA, UI MA, EL di LO, 4) RI US, con i quali si deduce che la Corte di appello di Roma: a) avrebbe dovuto ritenere senz'altro non provata la pregressa natura demaniale civica dei "LE"; b) ha omesso di pronunciarsi sul fatto che in base all'art. 1 della legge 16 marzo 11931 n. 377 il Commissario agli usi civici non era competente ad assumere iniziative sui territori oggetto di bonifica;
s.p.a. Le Dune, con il quale si deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare non provata la pregressa natura demaniale civica dei "LE".
È, invece, inammissibile per tardività il ricorso incidentale condizionato proposto da IO e AO NN. Con il ricorso incidentale proposto contro il Comune di IA Terracina l'avv. GI CA, dopo avere ribadito la sua tesi della nullità dell'intero procedimento, chiede che questa S.C., in riforma della sentenza della Corte di appello di Roma, statuisca la inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto di uso civico di Terracina nell'ambito del territorio del Comune di IA. Il ricorso è inammissibile (il che rende superflua la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di DO CA), in quanto con esso si chiede una pronuncia che questa S.C.
non può emettere.
Il contenuto del ricorso incidentale dell'avv. GI CA diretto contro il Comune di IA è sostanzialmente identico e conclude chiedendo che questa S.C., in riforma della sentenza della Corte di appello di Roma, statuisca la inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto di uso civico di Terracina nell'ambito del territorio del Comune di IA ed in particolare ad oggetto del territorio denominato Tumoleto del Lago di LA e la nullità o inopponibilità allo CA di tutti gli atti correlativi. Anche tale ricorso è inammissibile (il che rende superflua la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di DO CA), in quanto con esso si chiede una pronuncia che questa S.C. non può emettere.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i ricorsi del Comune di Terracina e del Comune di IA;
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di GI CA;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di IO e AO NN;
dichiara assorbiti gli altri ricorsi incidentali;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003