Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
17 4 8424/01 4 7 3 . N REPUB LI GISTRAZIONE E BOLLO 39 1. 21-11-1991, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDICE DI PACE) LA TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 12007/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 23040. Consigliere - Rep. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud.11/04/01 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: PI PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato RENATO AMATO, difesa dall'avvocato SEQUI MARCELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALL TURISCO SOC. COOP TURISTICO ALBERGHIERA, in persona del curatore Dott. Maurizio DE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, che lo 2001 difende, giusta delega in atti;
646 controricorrente -1- sentenza non definitiva n. 9397 avverso la e dep. 9/12/97, n. 6992/98 del Giudice di pace di ROMA definitiva, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MELONI Franco, difensore del resistente che ha chiest il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2/4/97 la srl Cooperativa UR Con citazione al Giudice di pace di Roma PI conveniva davanti EP e dopo avere premesso che, con contratto del 1 18/3/87, la convenuta aveva acquistato dalla srl Immobiliare Costadoro un lotto di terreno edificabile in territorio del comune di Arbus facente parte della lottizzazione Torre di Flumentorgiu convenzionata col detto Comune;
che in base al contratto di compravendita la parte acquirente si era obbligata a corrispondere alla società lottizzante gli oneri concessori nonché le spese D di gestione e manutenzione degli spazi, opere e servizi comuni in attesa che questi fossero acquisiti dal Comune di Arbus;
che sia gli oneri che le spese dovevano essere corrisposti pro quota, e cioè in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun acquirente al condominio generale denominato Costadoro, così come stabilito nel regolamento richiamato negli atti acquisto;
che, essendo il trasferimento al Comune avvenuto nel gennaio 1996 la convenuta doveva corrispondere alla srl. UR, subentrata alla Costadoro, le spese che questa aveva sostenuto per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 chiedeva fosse condannata al pagamento di lireche la convenuta 1.870.265, oltre interessi, rivalutazione e spese. La convenuta si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come competente il Giudice di pace di Grispini, luogo in cui doveva individuarsi il forum ' posto che l'obbligazione di destinatae solutionis pagamento dedotta in giudizio aveva per oggetto oneri condominiali il cui importo non era determinato, ditalché il luogo di pagamento doveva essere considerato quello del domicilio del debitore indicato dal quarto comma dell'art.1182 cod.civ. e non il luogo di domicilio del creditore indicato dal terzo comma. Nel merito, sosteneva di nulla dovere perché le somme richieste non si riferivano a spese di manutenzione, ma a spese relative primaria, peraltro neppuread opere di urbanizzazione terminate all'atto del trasferimento al Comune, le quali secondo quanto stabilito dal contratto, non erano a suo carico, ma a carico della società venditrice. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del 9/12/97, riteneva la propria competenza disponendo la prosecuzione della causa. Interrotta per l'intervenuto fallimento della UR, la causa veniva riassunta dalla Curatela fallimentare, che riproponeva le medesime deduzioni e richieste. Con sentenza definitiva n.6992/98 del 22/7/98, il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta а pagare le somme richieste da parte attrice. Contro entrambe le sentenze la soccombente, la quale aveva proposto tempestiva riserva di gravame contro la sentenza non definitiva, ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da una memoria. Il Fallimento UR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo di ricorso viene impugnata la sentenza non definitiva denunciando violazione di legge (artt.23 e 20 cod.proc.civ.) per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto che l'obbligazione dedotta in causa da parte attrice riguardasse un credito certo e determinato nel suo ammontare, di tal che l'obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio del creditore e cioè a Roma, dove aveva sede la società Costadoro, non considerando che l'ammontare del credito doveva essere calcolato ricavandolo dagli importi totali delle fatture, per cui esso non poteva essere ritenuto certo e determinato, e non considerando, inoltre, che si trattava di oneri condominiali, per cui la competenza era, in base all'art. 23 cod.proc.civ, del giudice del luogo dove si trovavano i beni comuni , e cioè del Giudice di pace di Guspini. La censura va disattesa. Il Giudice di pace ha escluso l'applicabilità al caso specie dell'art.23 cod.proc.civ osservando che di l'obbligazione fatta valere in giudizio con la domanda (a cui doveva farsi riferimento, indipendentemente da considerazioni di merito, al fine di decidere sulla competenza) riguardava non già oneri condominiali, ma un credito pecuniario liquido ed esigibile, il cui ammontare era stato prospettato dall'attrice come il risultato di un mero calcolo aritmetico. Pertanto, correttamente la società UR aveva individuato nel Giudice di pace di Roma il foro territorialmente competente a conoscere della domanda ai sensi dell'art.20 cod. proc. civ. in relazione all'art.1182 3°comma cod.civ., essendo а Roma il forum destinatae solutionis. La decisione non merita censura. Ed infatti, ai fini della determinazione della competenza per territorio, perchè possa trovare applicazione la norma dell'art. 1182 cod.civ. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del creditore), in relazione allart.20 cod. proc. civ., Occorre che l'obbligazione sia determinata in danaro in virtù di un titolo convenzionale che ne abbia stabilito la misura ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano speciali indagini per determinarne necessarie 1'ammontare. II - Col secondo e terzo motivo viene censurata la sentenza definitiva per vizi di motivazione. In particolare, col secondo motivo, ampio ed articolato, ricorrenti sostengono che l'esame della documentazione prodotta da parte attrice e costituita dalle fatture riportate nell'estratto autentico sarebbe stato condotto dal Giudice di pace in maniera superficiale e onnicomprensiva, senza cioè verificare che le fatture corrispondessero effettivamente ad attività di manutenzione delle opere e servizi comuni (per le quali i ricorrenti erano tenuti a contribuire pro quota), e non urbanizzazione primaria, i cui invece ad attività di costi erano a carico, in base al contratto, della società venditrice dei lotti. Sostengono, inoltre, sulla base di un'analitica descrizione delle singole fatture, che il Giudice di pace non avrebbe considerato che queste, se correttamente esaminate, provavano che le spese addebitate ai ricorrenti si riferivano non già ad attività di manutenzione di opere e servizi comuni, ma alla installazione delle opere di urbanizzazione, i cui costi in base al contratto erano a carico di parte venditrice. Col terzo motivo si lamenta che, per alcune voci di spesa, il Giudice di pace non avrebbe considerato che si e non dalla trattava di somme anticipate da terzi che, per altre voci di spesa, il credito Costadoro, risultava basato su un semplice prospetto contabile. Nessuna delle censure merita accoglimento. L'impugnata sentenza appare fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere in modo autonomo la decisione. L'una - specificamente censurata dalla ricorrente con i due motivi in esame consiste nell'affermazione, basata sull'esame degli atti, che i crediti vantati dalla società attrice afferivano a spese che, in base al contratto di compravendita, dovevano far carico alla parte acquirente. L'altra ratio decidendi, esposta nella parte finale della sentenza, consiste nella considerazione che l'attività svolta dalla società attrice sulle aree, opere e impianti ceduti al Comune di Arbus in data 1/1/96 aveva comportato una "innegabile utilitas" per i lottisti, ivi compresa la convenuta, per cui la mancata corresponsione alla stessa delle somme anticipate avrebbe provocato un "evidente squilibrio economico tra le parti senza una giustificazione giuridicamente valida". Tale considerazione che, al di là del termine "giuridicamente" usato dal giudicante, appare come l'espressione della regola di equità su cui il Giudice di pace ha fondato la decisione, e che, come tale non censurabile in sede di legittimità se non entro i limiti (che qui non ricorrono) in cui sono ricorribili per cassazione le sentenze del Giudice di pace pronunciate nelle cause di valore inferiore a due milioni non stata minimamente censura (Sez.Un.9493/98) dalla ricorrente. Pertanto, in applicazione del principio fissato dall Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.1484/97. le censure proposte con 1 motivi in esame vanno dichiarate inammissibili. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. A I R 0 E Roma, 11 aprile 2001 0 L L 2 E C C Il presidente L'estensore R N летии pornhell E I I O L s L T e A T E c IL CANCELLIERE C1 n I C S a a Francesco Catania r N O F m A P o C E R D L I