Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9722 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - " -
Dott. CAMILLO FILADORO - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FILCAMS - CGIL, in persona del segretario generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bergamo, n. 3, presso gli avvocati Piergiovanni Alleva e Amos Andreoni che, unitamente all'avv. Bruno Durante, la rappresentano e difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA FACCHINI "NIGRA" a responsabilità limitata, in persona del presidente in [...], presso l'avv. Carlo Ferzi, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 10963 in data 10 ottobre 1998 (R.G. 370/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Andreoni e Ferzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Ricorre per due motivi l'associazione sindacale Filcams - Cgil per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che, in sede di opposizione a decreto emanato ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970 su ricorso dell'associazione sindacale nei confronti della Cooperativa Facchini "Nigra" a responsabilità limitata, aveva revocato il decreto. Il Tribunale ha rilevato che il rapporto società cooperativa-socio non è di lavoro subordinato, ancorché numerosi istituti di tutela del lavoro dipendente siano estesi, in forza di specifiche disposizioni legislative, anche a tale rapporto. Ne ha desunto che la società cooperativa non può essere equiparata al "datore di lavoro" contro il quale soltanto è ammissibile la tutela di cui all'art. 28 della L. 300 del 1970. Resiste con controricorso la società cooperativa.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 40 Cost., 2094 c.c., 28 e 35 della L. 300/1970, contesta la correttezza della soluzione in diritto data dal Tribunale alla questione.
Premette di non ignorare che la giurisprudenza della Corte, esaminando la stessa questione, ha ritenuto che la disposizione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, essendo volta alla repressione di comportamenti antisindacali del datore di lavoro, è inapplicabile con riguardo ad una cooperativa di lavoro, ancorché all'interno di questa possano in concreto ravvisarsi situazioni di conflittualità, atteso che la prestazione lavorativa dei soci, in quanto inserita nell'esercizio in comune dell'attività economica, è riconducibile al rapporto societario e non già ad un rapporto di lavoro subordinato (Cass., 30 agosto 1991, n. 9238). Osserva, tuttavia, che non può essere condiviso il presupposto della "mancanza di antagonismo degli interessi" e, soprattutto, si è in presenza di un diritto proprio del sindacato, per il quale la tutela deve essere garantita prescindendo dalla natura del rapporto tra socio e cooperativa, discendendo tale principio direttamente dall'art. 40 Cost.. Sarebbe del tutto incongruo, a giudizio della ricorrente, che il diritto di astenersi collettivamente dal lavoro, riconosciuto anche ai lavoratori autonomi, compresi coloro che sono qualificati imprenditori, nonché al fine di perseguire fini non contrattuali, subisse una limitazione di tutela solo per i soci di cooperative.
D'altra parte, argomenta ancora la ricorrente, non è più possibile continuare a sostenere l'inapplicabilità dell'art. 28 l. 300/1970 ai comportamenti antisindacali posti in essere dalle società cooperative, dopo che le sezioni unite della Corte (sentenza n. 10906 del 1998) hanno sancito l'assoggettamento delle controversie tra socio e cooperativa al rito del lavoro, sul rilievo che anche quello del socio è lavoro" ed il diritto positivo ha sancito l'estensione ad esso di una serie di istituti tipici del lavoro subordinato. Con il secondo motivo, si chiede, in via subordinata, che sia ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 L. 300/1970 per contrasto con l'art. 40 Cost., ove dovesse essere interpretato nel senso che dal campo della tutela è escluso il comportamento antisindacale tenuto dalle società cooperative.
La Corte, esaminati unitariamente i due motivi, giudica infondato il ricorso, confermando l'orientamento già espresso sulla questione con la sentenza 9238/1991, già menzionata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, allorché l'attività di lavoro svolta dal socio in favore della società cooperativa consista in prestazioni comprese tra quelle previste dai patti sociali e dirette al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, non è configurabile un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, costituendo le anzidette prestazioni lavorative, tipiche della qualità di socio, adempimento del contratto sociale (cfr., ex plurimis, Cass. 12777/99; 7046/1998;
1303/1997), salva l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico (cfr. Cass. 1917/1998;
95/2009).
La Corte ha anche precisato che, fermo restando il principio sopra enunciato, non può tuttavia escludersi che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possano stabilire di dare vita a diversi e distinti contratti (sia nel senso di volere soltanto l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, sia nel senso di volere anche il coordinamento e il collegamento tra gli stessi per il raggiungimento di un fine ulteriore) ed è pertanto ammissibile la sussistenza (accanto o in collegamento con il rapporto societario) di un distinto rapporto di lavoro, che implichi prestazioni inerenti all'oggetto sociale, formante oggetto di una specifica pattuizione, da individuarsi dal giudice di merito investito della questione, il cui accertamento è quindi incensurabile se correttamente motivato (Cass. 7559/1998; 3146/1992; 1170/1989/; 992/1989). È da sottolineare come le menzionate decisioni considerino fuori dell'ordinario un'evenienza del genere e frutto, quindi, di "specifica pattuizione" di apposita "convenzione", riscontrabile in concreto specialmente nel caso che lo statuto stesso contempli la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale (cfr. in particolare Cass. 992/1989, cit.).
Nel caso di specie, non vengono in rilievo i particolari aspetti da ultimo richiamati: è incontestato che l'associazione sindacale ha agito ex art. 28 L. 300/1970 nei confronti della società, considerata esclusivamente nella veste di parte dei rapporti sociali ed a causa dei comportamenti tenuti nella gestione degli stessi. Ciò premesso, la ricorrente non può giovarsi del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte a composizione del contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione della competenza, secondo cui la controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, è comunque equiparabile ai vari rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale (Cass., sez. un., 10906/1998). La prevalente dottrina (richiamata anche dalla citata decisione delle sezioni unite 10906/1998) ha rilevato da tempo che l'idea della cooperazione non può essere disgiunta da quella dell'utilità della prestazione lavorativa, sicché non può essere ignorata la presenza di un tipo, in senso lato, uniforme di attività lavorativa, con il necessario riconoscimento in ogni caso di comuni garanzie e di comuni diritti, tanto più che la tendenza espansiva del diritto del lavoro ha provocato un'applicazione progressiva al lavoro associato di istituti prima caratteristici del lavoro subordinato, perché, in definitiva, anche colui che lavora per un profitto comune, come ogni prestatore di lavoro, è impegnato con la sua stessa persona nell'esecuzione del lavoro.
L'estensione operata dal legislatore ai soci delle cooperative di lavoro di istituti e di discipline propri dei lavoratori subordinati è l'effetto delle normative che assimilano il socio cooperatore al lavoratore dipendente: nella materia dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 2 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422:
cfr. in proposito Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409) e contro gli infortuni (art. 4 n. 7 e 9 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); del riposo domenicale e settimanale (art. 2 legge 22 febbraio 1934, n. 370); degli assegni familiari art. 1 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797);
della tutela delle lavoratrici madri (art. 1 legge dicembre 1971, n. 1204). Più di recente, l'art. 8 D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto l'equiparazione ai lavoratori dipendenti dei soci lavoratori in relazione alla procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e a quella di mobilità, estendendo, quindi, ai soci delle cooperative di lavoro la disciplina degli art. 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sui licenziamenti collettivi. La stessa norma, inoltre, ha disposto l'estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro dei principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. Da ultimo, successivamente alla decisione della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 30, che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel quale non si prevedeva per i soci l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai fini del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza della società datrice di lavoro, l'intervento di detto Fondo è stato esteso ai soci delle cooperative ad opera dell'art. 24 legge 24 giugno 1997, n. 196, ed agli stessi soci sono anche state estese le norme di cui agli art. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in ordine all'intervento del Fondo di garanzia presso l'Inps per il pagamento dei crediti di lavoro (relativi agli ultimi tre mesi del rapporto) non soddisfatti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. Con la stessa norma da ultimo menzionata, infine, è stata sancita la parificazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e l'indennità di mobilità, equiparando, ai fini degli istituti considerati, la perdita dello stato di socio al licenziamento o alle dimissioni (cfr., per l'affermazione della natura retroattiva dell'art. 24: Cass. 304/2000). Inoltre, come si legge nella più volte citata sentenza delle sezioni unite della Corte, le più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori, nell'anno 1990, hanno sottoscritto un protocollo di intesa con le maggiori associazioni cooperativistiche, nel quale è stata riconosciuta la necessità di estendere le disposizioni aventi per oggetto il trattamento economico, contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro riferiti a settori caratterizzati dalla presenza di cooperative di lavoro, ai soci di tali cooperative. Può quindi, in definitiva, ritenersi compiutamente realizzato il disegno legislativo diretto a comprendere il socio lavoratore in una categoria contigua e interdipendente a quella del lavoro subordinato o parasubordinato.
Ne consegue, come del resto ha già chiarito la giurisprudenza della Corte, che i soci lavoratori possono prestare la loro opera sia in situazione del tutto analoga a quella di un lavoratore subordinato che in condizioni di autonomia (Cass. 13011/1999) e che, nel primo caso, evidentemente non sono gli elementi caratterizzanti la subordinazione in senso materiale (obbligo di osservare orari predeterminati;
retribuzione fissa;
assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei soggetti preposti all'organizzazione del lavoro, applicazione di norme collettive, ecc.) che possono indurre a ritenere che sia stato costituito un rapporto di lavoro, da considerare separato distinto da quello societario, ancorché a quest'ultimo collegato (vedi, in particolare, Cass. 11381/1992 e 12777/1999). In altri termini, non può essere posto in discussione che il rapporto sociale resta ad ogni effetto un rapporto diverso da quello di lavoro, ancorché la regolamentazione sostanziale possa addirittura coincidere con quella del lavoro subordinato. Ma la sostanza della tesi della ricorrente è che, se è stato possibile in via interpretativa operare l'inserimento fra le "controversie di lavoro" (art. 409 c.p.c.) anche delle liti inerenti al rapporto sociale, sarebbe consentito - se non imposto alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata - estendere l'art. 28 L. 300/1970 alla tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività
sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro.
Senonché, l'ostacolo fondamentale che impedisce tale risultato ermeneutico ostacolo inesistente nel caso nell'art. 409 c.p.c. - è che la ratio dello "statuto dei lavoratori", il quale direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, non consente di comprendere fra i destinatari della tutela accordata dall'art. 28 L. 300/1970 anche le associazioni di lavoratori non subordinati (cfr.
Cass. 19 marzo 1986, n. 1914, che tuttavia sembra ammettere l'estensione ai lavoratori che assumono posizione di cd. "parasubordinazione"). Si oppone alla lettura estensiva della norma, nel senso sostenuto dalla ricorrente, il tratto di specialità che la connota, avuto riguardo, in particolare, alla sanzione penale comminata per l'inottemperanza all'ordine del giudice. L'espressione "datore di lavoro" dunque, non si presta ad essere dilatata fino a comprendere la società cooperativa nei suoi rapporti con i soci.
Siffatta conclusione, del resto, ha il conforto anche nel nuovo assetto legislativo della materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (legge 3 aprile 2001, n. 142), nel quale risulta nettamente distinto il rapporto sociale da quello di lavoro (subordinato o autonomo in qualsiasi forma), obbligando le società cooperative alla stipulazione di distinti contratti di lavoro (art. 1, comma 2), con la previsione specifica dell'applicabilità della L. 300/1970 nella sua interezza - fatta eccezione per l'art. 18 ove la cessazione del rapporto di lavoro - sia conseguenza della cessazione del rapporto sociale - ai soli soci che stipulano un contratto di lavoro subordinato (art. 2, comma 1), mentre, per gli altri, è prevista l'applicazione dei soli art. 1, 8, 14 e 15, e sancendo, infine, la competenza del giudice del lavoro sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro dei soci (subordinati o autonomi), ma non su quelle inerenti al rapporto associativo (art. 5, comma 2).
Neppure - nell'assetto normativo precedente la L. 142/2001, nel quale la controversia si colloca - l'interpretazione dell'art. 28 L. 300/1970 nel senso che fra "i datori di lavoro" non sono comprese le società cooperative che non intrattengono con i soci lavoratori rapporti diversi da quelli sociali, può indurre a sospettare la disposizione legislativa di non conformità alle norme ed ai principi della Costituzione.
Non bisogna, infatti, dimenticare che l'art. 28 è norma sulla tutela e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà e attività sindacale, nonché sul diritto di sciopero, tutela che è sempre possibile realizzare con il ricorso agli ordinari strumenti processuali. La diversità di trattamento in tema di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive delle associazioni sindacali di soci di cooperative è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro, secondo i principi - da intendere richiamati nel loro significato complessivo - enunciati dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità dell'esclusione dalla tutela privilegiata persino di associazioni di lavoratori subordinati, quali i dipendenti dello Stato nel regime giuridico vigente prima della L. 146 del 1990 (C. Cost. n. 118 del 1976, n. 68 del 1980, n. 131 del 1981). La natura della controversia e le questioni trattate inducono a compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001