Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9722
CASS
Sentenza 18 luglio 2001

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La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9722
    Data del deposito : 18 luglio 2001

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