CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21089 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NG LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere DA DA;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, con la quale NG LO AR è stato condannato alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 677,33 di multa, oltre alle statuizioni accessorie e civili, in relazione ai reati di furto aggravato (capo 3), tentata estorsione aggravata (capo Penale Sent. Sez. 2 Num. 21089 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 4) e minaccia aggravata (capo 5), ed assolto perché il fatto non sussiste in ordine ai delitti di cessione di sostanze stupefacenti (capo 1) e di usura (capo 2). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., di cui al capo 3, come riqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare. Lamenta che la Corte di appello abbia fondato la decisione su un ragionamento meramente probabilistico, valorizzando elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, assume che nessuna delle persone informate sui fatti presenti nell’abitazione al momento dell’asportazione dell’autovettura abbia mai indicato l’odierno ricorrente come soggetto presente sul luogo del fatto;
che l’attività di osservazione e pedinamento espletata dai Carabinieri non abbia consentito l’identificazione dell’imputato quale occupante dell’autovettura seguita;
e che i tabulati telefonici, valorizzati dalla Corte territoriale, non forniscano indicazioni univoche circa la presenza del ricorrente sulla scena del delitto, atteso l’aggancio alternato a celle insistenti su comuni differenti. Deduce, infine, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente confutato le specifiche doglianze difensive, risolvendosi in una motivazione illogica e contraddittoria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, di cui al capo 4, per la sussistenza della desistenza volontaria. Assume che la Corte di appello, nel rigettare lo specifico motivo di gravame, si sia limitata a un generico rinvio alle argomentazioni svolte con riferimento al reato di furto, senza affrontare in modo autonomo i profili fattuali e giuridici concernenti la diversa fattispecie criminosa. Deduce, in particolare, che dagli atti emerge la restituzione dell’autovettura alla persona offesa senza corresponsione di alcuna somma di denaro e che l’ipotizzata rinuncia allo scambio sarebbe stata desunta sulla base di mere congetture, non sorrette da elementi probatori, circa una presunta percezione della presenza delle forze dell’ordine nei pressi del luogo dell’incontro. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l’insussistenza degli estremi del tentativo di estorsione o, comunque, la configurabilità di una desistenza volontaria. 2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo 4. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia correttamente 3 applicato i princìpi giurisprudenziali in materia di distinzione tra tentata estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fondando il giudizio di colpevolezza su elementi ipotetici e non su un accertamento rigoroso della sussistenza della violenza o minaccia finalizzata all’ingiusto profitto. Lamenta, inoltre, che non sia stata considerata la circostanza che la restituzione del bene sarebbe avvenuta ad opera dello stesso soggetto che lo aveva sottratto, senza il coinvolgimento diretto del ricorrente, e che vi era un rapporto debito-credito tra NG LO AR e RI LL, con la conseguenza che l’unico movente dell’azione dell’imputato era recuperare il proprio credito. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione della decisione di incongruità dell’offerta risarcitoria. Si assume che la Corte di appello abbia omesso di valutare la condotta riparatoria tempestivamente attuata dall’imputato, il quale avrebbe integralmente risarcito il danno mediante il pagamento della somma di euro 1.000 e la rinuncia ad euro 200. Da ciò la dedotta erroneità del giudizio di incongruità dell’offerta risarcitoria, e della conseguente mancata estinzione del delitto di minaccia aggravata, posto che, secondo la difesa, l’art. 162-ter cod. pen. richiederebbe esclusivamente l’effettiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza implicare una valutazione discrezionale della congruità dell’offerta. 2.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, censurando il mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della C. Cost. n. 120 del 2023 e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti (avendole avute solo equivalenti) e la determinazione della pena in misura ritenuta eccessiva. Deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi indicativi di una minore gravità del fatto, la condotta successiva dell’imputato e i profili inerenti alla sua personalità, limitandosi a un diniego apodittico delle attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge l’erronea affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. 4 pen. come riqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare, è inammissibile per difetto di specificità. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata;
la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, [...], Rv. 210157- 01). 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la medesima doglianza già articolata con l’atto di appello, senza instaurare un effettivo e puntuale confronto critico con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Quest’ultima, infatti, ha logicamente ricostruito la partecipazione dell’imputato al delitto di furto aggravato dell’autovettura di proprietà di NA NO — madre di RI LL, asseritamente debitore della somma di euro 200 nei confronti del AR— evidenziandone il contributo concorsuale, tanto sul piano morale, per avere determinato il coimputato RA US ad accompagnarlo presso l’abitazione rurale della predetta inducendolo alla sottrazione del veicolo, quanto sotto il profilo materiale, per avere mantenuto costanti contatti con l’LL mediante comunicazioni telefoniche e messaggi a contenuto minatorio, funzionali ad informarlo dell’avvenuta sottrazione e delle modalità di restituzione previo pagamento. A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorso omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni del giudice di appello, risolvendosi in una mera reiterazione delle censure già disattese in sede di gravame. Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo del necessario carattere di specificità, siccome meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte, e pertanto inidoneo ad assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata. 5 3. Con il secondo motivo di ricorso, parimenti inammissibile, il ricorrente denuncia la mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo 4, per la sussistenza della desistenza volontaria. 3.1. In tema di estorsione, è configurabile il tentativo ed è esclusa la desistenza allorché il mancato conseguimento del profitto illecito, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non dipenda da un’autonoma determinazione dell’imputato, bensì dalla ferma resistenza della vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277969 – 01). 3.2. La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo di essa, e la scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente;
la scelta di desistere dall’azione deve essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell’agente (Sez. 4, n. 32145 del 24/06/2010, Sergi, Rv. 248183 – 01). 3.3. La motivazione della Corte di appello risulta del tutto congrua ed immune da vizi logico-giuridici avendo escluso la configurabilità della desistenza volontaria, in ragione della accertata consapevolezza, in capo agli imputati, della presenza delle forze dell’ordine, con conseguente riconduzione dell’interruzione dell’azione criminosa non a una libera autodeterminazione, bensì al timore di un imminente intervento repressivo (pag.
8-9 della sentenza impugnata). Ne consegue che la censura si risolve in una mera riproposizione di doglianze già devolute al giudice dell’appello e da questi puntualmente esaminate e disattese con motivazione adeguata e coerente, risultando pertanto il motivo, oltre che manifestamente infondato, anche inammissibile per difetto di specificità, in quanto meramente reiterativo di analoga censura già scrutinata in sede di gravame. 4. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del delitto contestato al capo 4, quale tentata estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.1. Questa Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di 6 soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo invece l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027 - 02). 4.2. Ne consegue che, ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen., assume rilievo decisivo la sussistenza di una pretesa che, quantomeno in astratto, sia ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell’estorsione, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 4.3. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente e immune da vizi rilevabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione di tali princìpi evidenziando come l’imputato non fosse titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile, avuto riguardo all’esiguità del credito asseritamente vantato (pari a euro 200, già parzialmente soddisfatto mediante il pagamento di euro 130) a fronte del ben più elevato valore del bene sottratto (pari a 800 euro), nonché alle modalità minacciose della condotta, chiaramente orientata al conseguimento di un profitto ingiusto, che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice (pagina 10 ss. della sentenza impugnata). 5. È manifestamente infondato il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., deducendo l’intervenuta estinzione ex art. 162-ter cod. pen. per effetto delle condotte riparatorie, consistite nel pagamento di euro 1.000 e nel rimborso di euro 200 in favore della persona offesa. 5.1. Deve, in proposito, rilevarsi che l’istituto di cui all’art. 162-ter cod. pen. si configura quale causa estintiva del reato, come desumibile tanto dalla sua collocazione sistematica nel Capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale, quanto dalla stessa formulazione letterale della disposizione, che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del reato in presenza dei presupposti normativamente previsti («il giudice dichiara estinto il reato»). In tale prospettiva esegetica, la disposizione non è suscettibile di essere ricondotta primariamente nell’alveo degli strumenti di giustizia riparativa in senso 7 stretto, dovendo piuttosto essere qualificata quale meccanismo di deflazione processuale, destinato ad operare nei soli casi in cui la persona offesa non aderisca spontaneamente a un accordo transattivo. Ciò posto, centrale risulta il ruolo attribuito al giudice, il quale, sentite le parti, è chiamato a verificare la congruità della somma offerta dall’imputato, anche nelle forme dell’offerta reale di cui all’art. 1208 cod. civ., svolgendo una funzione di composizione tra le contrapposte posizioni dell’imputato e della persona offesa (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, [...], Rv. 281204 – 01). La valutazione giudiziale investe tanto la componente restitutoria quanto quella risarcitoria, inclusiva del danno non patrimoniale, la cui liquidazione è rimessa, per sua natura, a criteri presuntivi, restando a carico del danneggiato l’onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Sez. U, civ. n. 26972 del 11/11/2008). La discrezionalità così attribuita al giudice non si atteggia, tuttavia, in termini arbitrari, risultando presidiate dal contraddittorio tra le parti, espressamente evocato dalla norma, le esigenze di bilanciamento tra l’interesse dell’imputato alla definizione del procedimento e quello della persona offesa a un ristoro effettivo, onde evitare sia condotte opportunistiche di quest’ultima, sia indebite pressioni verso l’accettazione di offerte incongrue. 5.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi immune da censure la valutazione effettuata dalla Corte di appello di incongruità dell’offerta risarcitoria di 1000 euro formulata dall’imputato, avuto riguardo alla sproporzione rispetto al danno complessivamente patito, come emergente dalla quantificazione operata dai giudici di merito che hanno disposto una provvisionale di euro 1000 rinviando alla sede civile per l’integrale risarcimento del danno. 6. Non supera il vaglio di ammissibilità il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, secondo i criteri delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, nonché delle circostanze attenuanti generiche, già ritenute equivalenti, in regime di prevalenza sulle aggravanti. La censura si configura come intrinsecamente generica e meramente reiterativa di doglianze già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, la quale ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto e alla prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando, con 8 apprezzamento sorretto da argomentazioni non manifestamente illogiche e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità, la gravità delle condotte, le modalità esecutive e il loro marcato contenuto intimidatorio, anche in ragione dei riferimenti, espressi o allusivi, a contesti di criminalità, idonei ad accrescerne significativamente la capacità offensiva. 7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA DA NG TO
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere DA DA;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, con la quale NG LO AR è stato condannato alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 677,33 di multa, oltre alle statuizioni accessorie e civili, in relazione ai reati di furto aggravato (capo 3), tentata estorsione aggravata (capo Penale Sent. Sez. 2 Num. 21089 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 4) e minaccia aggravata (capo 5), ed assolto perché il fatto non sussiste in ordine ai delitti di cessione di sostanze stupefacenti (capo 1) e di usura (capo 2). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., di cui al capo 3, come riqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare. Lamenta che la Corte di appello abbia fondato la decisione su un ragionamento meramente probabilistico, valorizzando elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, assume che nessuna delle persone informate sui fatti presenti nell’abitazione al momento dell’asportazione dell’autovettura abbia mai indicato l’odierno ricorrente come soggetto presente sul luogo del fatto;
che l’attività di osservazione e pedinamento espletata dai Carabinieri non abbia consentito l’identificazione dell’imputato quale occupante dell’autovettura seguita;
e che i tabulati telefonici, valorizzati dalla Corte territoriale, non forniscano indicazioni univoche circa la presenza del ricorrente sulla scena del delitto, atteso l’aggancio alternato a celle insistenti su comuni differenti. Deduce, infine, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente confutato le specifiche doglianze difensive, risolvendosi in una motivazione illogica e contraddittoria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, di cui al capo 4, per la sussistenza della desistenza volontaria. Assume che la Corte di appello, nel rigettare lo specifico motivo di gravame, si sia limitata a un generico rinvio alle argomentazioni svolte con riferimento al reato di furto, senza affrontare in modo autonomo i profili fattuali e giuridici concernenti la diversa fattispecie criminosa. Deduce, in particolare, che dagli atti emerge la restituzione dell’autovettura alla persona offesa senza corresponsione di alcuna somma di denaro e che l’ipotizzata rinuncia allo scambio sarebbe stata desunta sulla base di mere congetture, non sorrette da elementi probatori, circa una presunta percezione della presenza delle forze dell’ordine nei pressi del luogo dell’incontro. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l’insussistenza degli estremi del tentativo di estorsione o, comunque, la configurabilità di una desistenza volontaria. 2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo 4. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia correttamente 3 applicato i princìpi giurisprudenziali in materia di distinzione tra tentata estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fondando il giudizio di colpevolezza su elementi ipotetici e non su un accertamento rigoroso della sussistenza della violenza o minaccia finalizzata all’ingiusto profitto. Lamenta, inoltre, che non sia stata considerata la circostanza che la restituzione del bene sarebbe avvenuta ad opera dello stesso soggetto che lo aveva sottratto, senza il coinvolgimento diretto del ricorrente, e che vi era un rapporto debito-credito tra NG LO AR e RI LL, con la conseguenza che l’unico movente dell’azione dell’imputato era recuperare il proprio credito. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione della decisione di incongruità dell’offerta risarcitoria. Si assume che la Corte di appello abbia omesso di valutare la condotta riparatoria tempestivamente attuata dall’imputato, il quale avrebbe integralmente risarcito il danno mediante il pagamento della somma di euro 1.000 e la rinuncia ad euro 200. Da ciò la dedotta erroneità del giudizio di incongruità dell’offerta risarcitoria, e della conseguente mancata estinzione del delitto di minaccia aggravata, posto che, secondo la difesa, l’art. 162-ter cod. pen. richiederebbe esclusivamente l’effettiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza implicare una valutazione discrezionale della congruità dell’offerta. 2.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, censurando il mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della C. Cost. n. 120 del 2023 e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti (avendole avute solo equivalenti) e la determinazione della pena in misura ritenuta eccessiva. Deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi indicativi di una minore gravità del fatto, la condotta successiva dell’imputato e i profili inerenti alla sua personalità, limitandosi a un diniego apodittico delle attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge l’erronea affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. 4 pen. come riqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare, è inammissibile per difetto di specificità. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata;
la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, [...], Rv. 210157- 01). 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la medesima doglianza già articolata con l’atto di appello, senza instaurare un effettivo e puntuale confronto critico con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Quest’ultima, infatti, ha logicamente ricostruito la partecipazione dell’imputato al delitto di furto aggravato dell’autovettura di proprietà di NA NO — madre di RI LL, asseritamente debitore della somma di euro 200 nei confronti del AR— evidenziandone il contributo concorsuale, tanto sul piano morale, per avere determinato il coimputato RA US ad accompagnarlo presso l’abitazione rurale della predetta inducendolo alla sottrazione del veicolo, quanto sotto il profilo materiale, per avere mantenuto costanti contatti con l’LL mediante comunicazioni telefoniche e messaggi a contenuto minatorio, funzionali ad informarlo dell’avvenuta sottrazione e delle modalità di restituzione previo pagamento. A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorso omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni del giudice di appello, risolvendosi in una mera reiterazione delle censure già disattese in sede di gravame. Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo del necessario carattere di specificità, siccome meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte, e pertanto inidoneo ad assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata. 5 3. Con il secondo motivo di ricorso, parimenti inammissibile, il ricorrente denuncia la mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo 4, per la sussistenza della desistenza volontaria. 3.1. In tema di estorsione, è configurabile il tentativo ed è esclusa la desistenza allorché il mancato conseguimento del profitto illecito, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non dipenda da un’autonoma determinazione dell’imputato, bensì dalla ferma resistenza della vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277969 – 01). 3.2. La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo di essa, e la scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente;
la scelta di desistere dall’azione deve essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell’agente (Sez. 4, n. 32145 del 24/06/2010, Sergi, Rv. 248183 – 01). 3.3. La motivazione della Corte di appello risulta del tutto congrua ed immune da vizi logico-giuridici avendo escluso la configurabilità della desistenza volontaria, in ragione della accertata consapevolezza, in capo agli imputati, della presenza delle forze dell’ordine, con conseguente riconduzione dell’interruzione dell’azione criminosa non a una libera autodeterminazione, bensì al timore di un imminente intervento repressivo (pag.
8-9 della sentenza impugnata). Ne consegue che la censura si risolve in una mera riproposizione di doglianze già devolute al giudice dell’appello e da questi puntualmente esaminate e disattese con motivazione adeguata e coerente, risultando pertanto il motivo, oltre che manifestamente infondato, anche inammissibile per difetto di specificità, in quanto meramente reiterativo di analoga censura già scrutinata in sede di gravame. 4. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del delitto contestato al capo 4, quale tentata estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.1. Questa Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di 6 soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo invece l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027 - 02). 4.2. Ne consegue che, ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen., assume rilievo decisivo la sussistenza di una pretesa che, quantomeno in astratto, sia ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell’estorsione, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 4.3. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente e immune da vizi rilevabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione di tali princìpi evidenziando come l’imputato non fosse titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile, avuto riguardo all’esiguità del credito asseritamente vantato (pari a euro 200, già parzialmente soddisfatto mediante il pagamento di euro 130) a fronte del ben più elevato valore del bene sottratto (pari a 800 euro), nonché alle modalità minacciose della condotta, chiaramente orientata al conseguimento di un profitto ingiusto, che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice (pagina 10 ss. della sentenza impugnata). 5. È manifestamente infondato il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., deducendo l’intervenuta estinzione ex art. 162-ter cod. pen. per effetto delle condotte riparatorie, consistite nel pagamento di euro 1.000 e nel rimborso di euro 200 in favore della persona offesa. 5.1. Deve, in proposito, rilevarsi che l’istituto di cui all’art. 162-ter cod. pen. si configura quale causa estintiva del reato, come desumibile tanto dalla sua collocazione sistematica nel Capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale, quanto dalla stessa formulazione letterale della disposizione, che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del reato in presenza dei presupposti normativamente previsti («il giudice dichiara estinto il reato»). In tale prospettiva esegetica, la disposizione non è suscettibile di essere ricondotta primariamente nell’alveo degli strumenti di giustizia riparativa in senso 7 stretto, dovendo piuttosto essere qualificata quale meccanismo di deflazione processuale, destinato ad operare nei soli casi in cui la persona offesa non aderisca spontaneamente a un accordo transattivo. Ciò posto, centrale risulta il ruolo attribuito al giudice, il quale, sentite le parti, è chiamato a verificare la congruità della somma offerta dall’imputato, anche nelle forme dell’offerta reale di cui all’art. 1208 cod. civ., svolgendo una funzione di composizione tra le contrapposte posizioni dell’imputato e della persona offesa (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, [...], Rv. 281204 – 01). La valutazione giudiziale investe tanto la componente restitutoria quanto quella risarcitoria, inclusiva del danno non patrimoniale, la cui liquidazione è rimessa, per sua natura, a criteri presuntivi, restando a carico del danneggiato l’onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Sez. U, civ. n. 26972 del 11/11/2008). La discrezionalità così attribuita al giudice non si atteggia, tuttavia, in termini arbitrari, risultando presidiate dal contraddittorio tra le parti, espressamente evocato dalla norma, le esigenze di bilanciamento tra l’interesse dell’imputato alla definizione del procedimento e quello della persona offesa a un ristoro effettivo, onde evitare sia condotte opportunistiche di quest’ultima, sia indebite pressioni verso l’accettazione di offerte incongrue. 5.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi immune da censure la valutazione effettuata dalla Corte di appello di incongruità dell’offerta risarcitoria di 1000 euro formulata dall’imputato, avuto riguardo alla sproporzione rispetto al danno complessivamente patito, come emergente dalla quantificazione operata dai giudici di merito che hanno disposto una provvisionale di euro 1000 rinviando alla sede civile per l’integrale risarcimento del danno. 6. Non supera il vaglio di ammissibilità il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, secondo i criteri delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, nonché delle circostanze attenuanti generiche, già ritenute equivalenti, in regime di prevalenza sulle aggravanti. La censura si configura come intrinsecamente generica e meramente reiterativa di doglianze già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, la quale ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto e alla prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando, con 8 apprezzamento sorretto da argomentazioni non manifestamente illogiche e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità, la gravità delle condotte, le modalità esecutive e il loro marcato contenuto intimidatorio, anche in ragione dei riferimenti, espressi o allusivi, a contesti di criminalità, idonei ad accrescerne significativamente la capacità offensiva. 7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA DA NG TO