Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestata dalla persona o dall'organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell'ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza della società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell'art. 1399 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAJORANO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA EDILE SIRACUSANA MUTUALITÀ, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDO PETINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/96 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 15/04/96 r.q.n.1054/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO per delega Avv. Sebastiano LEONE;
udito l'Avvocato Sergio SMEDILE per delega Avv. Placido PETINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.3.1994 LA IT proponeva appello avverso la sentenza del RE di Siracusa del 14.12.1993 che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni nel confronti della Cassa edile siracusana di mutualità ed assistenza presso cui aveva prestato servizio come responsabile dell'Ufficio assistenza, ricoprendo anche varie cariche nell'ambito della FILCA-CISL, in qualità di sindaco regionale dei revisori dei conti e componente del direttivo provinciale.
Secondo il ricorrente il licenziamento intimatogli in data 12.10.1989, senza alcuna motivazione, doveva ritenersi invalido per più motivi: a) perché adottato sulla base di una delibera del Comitato di gestione della Cassa edile del tutto nulla in quanto assunta al di fuori dell'ordine del giorno di convocazione di quell'organo, e in assenza di alcuni componenti del medesimo;
b) perché contrario all'art. 92 del ccnl di categoria che non consentiva il licenziamento in tronco del dipendenti della Cassa;
c) perché adottato - in violazione dell'art.4 della legge n. 604 del 1966 - per ragioni di rappresaglia in riferimento alla sua attività
sindacale e, in particolare, alle sue numerose contestazioni rivolte al Presidente della Cassa edile per vari fatti illeciti da questi commessi in danno dei lavoratori iscritti al sindacato;
d) perché adottato - in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - per motivi disciplinari mai preventivamente contestati;
e) perché, infine, intimato senza giusta causa ne' giustificato motivo, e senza comunicazione dei motivi esplicitamente richiesti nel termine di legge.
A giudizio dell'appellante il RE aveva errato in quanto non aveva gli aveva consentito di provare agli elementi costitutivi delle domande: e ciò, particolare, sia perché aveva dichiarato - pur in assenza di espressa istanza di controparte - la decadenza dalla prova testimoniale precedentemente dedotta ed ammessa;
sia perché non si era avvalso dei poteri istruttori consentitigli dall'art. 421 c.p.c.;
sia perché aveva trascurato le conseguenze, previste dall'art. 232 c.p.c. derivanti dalla mancata comparizione del legale rappresentante della Cassa edile per rendere l'interrogatorio formale. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Siracusa, con sentenza depositata li 15.4.1996, respingeva l'appello osservando: a) che, salva l'ipotesi di inesistenza dell'atto, i vizi di validità delle delibere degli organi amministrativi e di quelli assembleari gestionali, come pure di quelli assembleari non possono essere fatti valere se non dagli amministratori o soci assenti o dissenzienti, non da soggetti estranei alla compagine associativa;
b) che il licenziamento in questione, essendo stato intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, e della conseguente riforma della legge n. 604 del 1966, risultava adottato nell'area della libera recedibilità, e quindi svincolato da requisiti di forma (cita Cass. nn. 66/1984, 3184/1990);
c) che il licenziamento era stato intimato senza alcun riferimento a motivi disciplinari, sicché non era invocabile l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
ne' aveva il ricorrente dedotto, ne' provato aveva la natura ontologicamente disciplinare del medesimo licenziamento, riferito piuttosto ad intenti di natura antisindacale;
d) che le attività analiticamente descritte dal ricorso introduttivo non costituiscono di per sè attività sindacale, non potendo, pertanto, neppure in linea di ipotesi, costituire esse i reali motivi di un licenziamento antisindacale, così come configurato dagli artt. 14 e 15 dello Statuto dei lavoratori;
e) che, pur potendosi in ipotesi configurare il licenziamento de quo come discriminatorio e dettato da scopo di ritorsione, il violazione dell'art.4 della legge n. 604/66, il ricorrente non aveva fornito la prova del suo assunto decadendo dall'assunzione della prova per testi. Sul punto, negava il Tribunale che tale decadenza fosse stata dichiarata in assenza di istanza di controparte, poiché tale richiesta era implicitamente contenuta nella richiesta di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusionì (cita Cass. n. 3502/87; 3378/80;
f) che, l'art. 421 c.p.c. non è utilizzabile dal giudice quando le parti siano già incorse in decadenze, e, in ogni caso il mancato esercizio del potere discrezionale ivi previsto non è sindacabile;
g) che, in tale quadro, neppure la mancata risposta all'interrogatorio formale può essere sufficiente a ritenere provate le circostanze dedotte dall'appellante.
Avverso tale sentenza il IT ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha replicato la Cassa intimata, con controricorso e ulteriore memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - lamenta il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione del lavoratore a sollevare i vizi della delibera del Comitato di gestione della Cassa: al contrario, essendo il ricorrente il diretto ed esclusivo destinatario degli effetti della delibera, lo stesso era l'unico soggetto che aveva interesse - e quindi, la legittimazione - a rilevarne la nullità, rilevabile anche d'ufficio, in violazione dell'art. 14 dello Statuto della Cassa edile.
Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, e l.c.
2. della legge n. 604/66, 2118 c.c., 92 del ccnl degli edili, nonché omesso esame su un punto decisivo della controversia - osserva il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto della norma collettiva che esclude la libera recedibilità ex art. 2118 c.c., pur essendo "ius receptum" il che, ove la contrattazione collettiva preveda tassativamente i casi in cui il datore di lavoro può recedere al rapporto, si instaura un generalizzato regi me convenzionale di stabilità reale a prescindere da qualsiasi requisito dimensionale dell'azienda. Ne discende - secondo il deducente - che è applicabile l'art. 2 c.2 della legge n.604/66 che impone l'obbligo di comunicazione dei motivi da lui richiesti.
Col terzo motivo - denunziandosi violazione dell'art. 7 della legale 300/1970, e falsa applicazione degli artt. 202,c.2., 208, 250 e 420, c.6 c.p.c., 81,c.2, 82 c.4 e 104 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 3360, nn. 3) e 5 c.p.c. - si rileva che il Tribunale sarebbe incorso in una violazione di legge, in quanto fuorviato da errori "in procedendo" e dal comportamento processuale posti in essere dal RE che aveva disposto la decadenza dalla prova testimoniate in danno del ricorrente. Il primo Giudice, infatti non poteva in di etto d'istanza della parte comparsa, pronunziare - al sensi dell'art. 208 nel testo vigente prima della novella del 26.11.1990, n. 353 - quella decadenza. Nè una tale istanza poteva ritenersi implicita nella richiesta di fissazione dell'udienza di discussione poiché la stessa parte, all'udienza successiva non si oppose all'assunzione della prova per testi citati dal ricorrente, "rimettendosi alla decisione del giudice".
Con il quarto motivo - deducendo l'insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. - si duole il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto non consentito al RE di utilizzare i poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., laddove esiste il principio secondo cui il giudice, quando reputi insufficienti le prove già acquisite nel processo, ha il potere- dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di impedimento il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti.
Con l'ultimo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 232 c.p.c. per non aver il Tribunale tenuto conto della mancata risposta della Cassa convenuta all'interrogatorio formale deferitole in primo grado, il che corrispondeva ad una ammissione delle circostanze riportate nei capitoli dell'interrogatorio e, quindi, ad una prova dei fatti posti a dimostrazione dell'illegittimità del licenziamento.
Il primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo il Tribunale di Siracusa ha espresso l'avviso - condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui i vizi di validità delle delibere degli organi amministrativi e gestionali, così come di quelli assembleari. non possono essere fatti valere se non dagli amministratori o dal soci assenti o dissenzienti, e non anche dal soggetti estranei alla compagine associativa, salva l'ipotesi - che non ricorre nella fattispecie - di inesistenza della delibera. In particolare, gli artt. 13 e 14 dello Statuto della Cassa edile siracusana di mutualità ed assistenza, nel prevedere i compiti del Comitato di gestione (tra i quali, quello di assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico e normativo) sono piuttosto a diretti a circoscrivere i poteri dell'organo, a tutela degli interessi dei componenti degli organi associativi o degli associati al corretto funzionamento di quel l'organismo.
Deve, pertanto, ritenersi che certamente la volontà di recedere dal rapporto mediante il licenziamento dev'essere manifestata dalla persona o dall'organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei - come il lavoratore dipendente - alla struttura deliberativa dell'ente. Sicché il licenziamento, anche se operato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente, è annullabile unicamente ad istanza della società o dell'ente collettivo datore di lavoro che può ratificarlo a norma dell'art, 1399 c.c. (conf. Cass., 8.7.1983, n. 4601; Cass., 29.1.1987, n. 855; Cass., 8.8.1987, n. 6828; Cass., 23.9.1998, n. 9533). Quanto al terzo motivo va rilevato che secondo l'art. 208, c.2 del c.p.c. - nel testo precedente, applicabile al presente giudizio in quanto ancora "pendente" al giudice dichiara la decadenza della parte dal diritto di assumere al 30.4.1995 - il giudice dichiara la decadenza della parte dal diritto di assumere le prove, "su istanza della parte comparsa, se non si presenta quella su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova". Nella nuova versione della norma, invece, tale dichiarazione prescinde dalla iniziativa della parte, e quindi avviene di ufficio, salvo che l'altra parte presente non chieda essa stessa l'assunzione della prova. Senonché, pur dovendo far riferimento alla disciplina previgente non può non rilevarsi che l'istanza della controparte prevista quale condizione per la declaratoria di decadenza, non richiede una formalità rigorosa ben potendo essere implicita nella richiesta di fissazione dell'udienza di discussione, che presuppone logicamente esaurita l'acquisizione delle prove. La stessa declaratoria è, comunque, altrettanto implicita nell'ordinanza del giudice che dispone il rinvio della causa per la discussione (Cass., 9.4.1987, n. 3502; Cass., 22.5.1980, n. 3378), ordinanza della quale la parte avrebbe potuto chiedere la revoca, ai sensi dell'art. 208, c.3 c.p.c., ove la sua mancata comparizione fosse stata cagionata da gravi motivi. Senza contare che la stessa controparte avrebbe potuto essa stessa chiedere al giudice di appello l'espletamento della prova non assunta in primo grado (Cass., 12.7.1995, n. 7611), sicché anche per questo motivo non ha pregio la doglianza (cfr. anche Cass., 25.11.1996, n. 10441). Quanto all'asserita violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, pure dedotta nel motivo in esame, la sentenza impugnata è esente da censure: Il Tribunale ha chiaramente rilevato che il licenziamento in questione risulta essere stato adottato per ragioni esclusivamente organizzative, sottolineando altresì la carenza di ogni prova (incombente sul lavoratore) in ordine alla natura ontologicamente disciplinare del provvedimento impugnato. Del tutto infondato è altresi il quarto motivo dal momento che l'ammissione delle prove d'ufficio appartiene alla facolta, meramente discrezionale, del giudice di merito, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità. (Cass. nn. 3549/94, 12059/95, 6644/95, 10406/95, 889/98). Sul quinto motivo va osservato che l'art. 2'32 c.p.c. non assimila la mancata risposta alla ficta confessio, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, impedendogli di valutare ogni altro mezzo di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti. (Cass. nn. 1264/95, 9839/96, 2690/87). Fondato appare, invece il secondo motivo del ricorso. Nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente aveva lamentato che il RE aveva omesso di valutare la legittimità del licenziamento impugnato alla stregua dell'art. 92 del ccnl degli edili il quale, dopo aver fatto salvo l'ambito di applicazione della legge 15.7.1966, n. 604, come modificata dall'art.18 della legge 20.5.1970, n. 300, prevedeva, tra le altre ipotesi, la legittimità del licenziamento intimato "...per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art.3 della legge 15.7.1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La stessa disposizione contrattuale prevedeva anche il licenziamento senza preavviso nei casi che non consentissero la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto" ivi esemplificativamente elencati.
Di tale norma contrattuale la sentenza non fa alcun cenno e ciò costituisce indubbiamente una lacuna censurabile sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in quanto non può negarsi alla invocata disposizione collettiva la cui interpretazione spetta esclusivamente al giudice di merito - un rilievo decisivo ai tini del decidere, potendo essa essere suscettibile, in astratto, di introdurre nel rapporto dedotto in causa una tutela reale o obbligatoria anche in situazioni per le quali la disciplina legislativa prevede un regime di libera recedibilità (per riferimenti, cfr. Cass., 4.6.1988, n. 3791. Cass., 21.4.1988, n. 3116; Cass., 26.3.1990, n. 2413). Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente al (secondo) motivo da ultimo esaminato, con rinvio della causa ad altro Tribunale (indicato nel dispositivo) il quale dovrà procedere alla verifica della legittimità del licenziamento alla luce della disciplina convenzionale, secondo l'interpretazione che di questa lo stesso giudice saprà dare, nonché al regolamento delle spese anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999