Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
NOM EL POPOLO TALIANO807 8/02 €1,55 L3000 CANCELRI REPUBBLICA ITALIAN DG712364 LA C0 TH UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10317/00Dott. Paolo VITTORIA - Presidente Dott. Fabio MAZZA Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Cron. 22188 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep.1654 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 19/02/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diriti € 155 GTU. 2002 EL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente UFFICIO COPIE VINCENZO RINALDI, che 10 difende Richiesta copia studio dal Sig. AGI all'avvocato EDUARDO IZZO, giusta delega in atti;
ricorrente per diritti GIU. 2002 IL CANCELLIERE
contro
IG, AR RI,LL AN, LL RI elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li difende unitamente all'avvocato NERIO ZUCCACCIA, giusta delega 2002 in atti;
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- controricorrenti -
1 avverso la sentenza n. 308/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile, emessa il 30/9/99, depositata il 20/10/99; R.G. 67/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato VINCENZO RINALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL FE ricorre per cassazione, affidando- si a due motivi, avverso la sentenza Π. 308/99 della corte d'appello di Perugia, reiettiva del suo gravame contro la sentenza n. 1230/97 del tribunale di Perugia che, in accoglimento della domanda di AN LI, IG LI e MA EN, volta al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni personali volontarie asseritamente provocate a AN LI dal FE dopo una partita di calcio, aveva condannato quest'ultimo al pagamento di L. 80.091.075 a AN Bi- selli e di L.
3.000.000 agli altri due attori. Al ricorso resistono con controricorso gli intima- ti. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE - rispettivamente 1. Con i due motivi di ricorso deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 360, nn.
3 - il ricorrente duflesi dule che la e 5, c.p.c. corte d'appello abbia condiviso le conclusioni del tribunale in punto di avvenuta prova del fatto che il giovane Fe- licioni aveva colpito all'occhio AN LI con una "ditata" (che aveva provocato il distacco della reti- na), dopo averlo raggiunto in camerata a seguito di un fallo di gioco provocato dallo stesso LI durante una partita di calcio. Si duole in particolare che i giudici del merito, con motivazione palesemente carente ed insufficiente, abbiano: a) del tutto erroneamente apprezzando le risul- tanze probatorie, impropriamente tratto siffatto con- vincimento dalle affermazioni dei testi AC e Mon- ni (i quali peraltro avevano dichiarato di non aver as- sistito al fatto); b) omesso di tenere conto della gravissima pa- tologia congenita (coloboma del nervo ottico) da cui era affetto AN LI;
c) ingiustificatamente ritenuto compiacenti i 3 testi che avevano negato che il LI avesse riferito dell'aggressione subita;
d) omesso di considerare che il teste AC è cugino dello stesso LI, in tal modo dando luogo ad "una ingiustificata disparità di trattamento nella valutazione delle prove acquisite, stabilendo arbitra- riamente la rilevanza di alcune e l'assoluta inattendi- bilità di altre"; el ignorato le relazioni di vari specialisti, dando esclusiva rilevanza alla superficiale ed incoe- rente relazione del consulente tecnico d'ufficio, che non aveva nemmeno ipotizzato il possibile apporto cau- in campo tra i sale del precedente, violento scontro due ragazzi;
ritenuto superflua la rinnovazione della ₤) consulenza tecnica d'ufficio; g) conferito valenza alla circostanza che il procedimento penale nei confronti del FE era stato definito col patteggiamento della pena.
2. Il ricorso, ammissibile solo in quanto viene prospettato vizio di motivazione, si risolve in realtà, al di là della formale denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c., in una critica a tutto campo dell'apprezzamento del fatto e delle risultanze proces- suali compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consenti- to il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si riveli incompleto, incoeren- te o illogico e non anche quando si sia semplicemente attribuito agli elementi vagliati che nella specie hanno anche indotto la corte territoriale a disattende- re la richiesta di rinnovazione della consulenza tecni- valore ed un significato difformi ca d'ufficio - un dalle deduzioni della parte (cfr., dalle aspettative e ex plurimis, Cass. 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898). La sentenza impugnata è supportata da motivazione adeguata, segnatamente nelle parti in cui si afferma che il teste AC aveva negato che il giovane Bi- selli si fosse infortunato sul campo di gioco, che era stato invece colpito in camerata dal FE, che quest'ultimo aveva dichiarato di non averlo "fatto ap- posta", confermando con la sua deposizione l'evolversi cronologico degli eventi riferito dal teste Monni, ar- bitro della partita di calcio, il quale aveva anche af- fermato "che il LI, in camerata, stava piangendo" (pagina 4 della gravata sentenza).
3. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la 5 soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in € 116,76 . oltre ad € 3500,00 per onorari. Roma, 19 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE تسلسل Dott.ssa Maria Aiello IL CANC Depositata in Cancelleria Oggi, 9.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097/29/11 456T 20.66 TOT. 149.77 DMA 2 AGENDA DELLE INTR Done 42. D 115 18077 N3/77 (euroCENTOQUARA n. D eludizjatt Responcabl FOX ML PACCION 5