Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
Alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni ed acquisite in sede di incidente probatorio prima delle modifiche apportate all'art. 500 cod. proc. pen. è applicabile la disciplina vigente all'epoca della loro assunzione, secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma terzo, legge n. 63 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31298 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 879
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 5402/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IM N. IL 26.10.1960;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA in data 12 luglio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
è presente per il ricorrente l'avvocato Malavasi Gianluca che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 luglio 2012 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, appellata da RC MO, assolveva questr'ultimo dai reati a lui ascritti ai capi 2 e 3 della rubrica (importazione di sostanza stupefacente dal Venezuela e dalla Colombia) per non aver commesso il fatto ed esclusa quanto al capo 4 l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ridetermiunava la pena allo stesso inflitta per i residui reati di cui ai capi 1 e 4 in anni dieci di reclusione ed Euro 46.000,00 di multa.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il RC deducendo preliminarmente la nullità della impugnata sentenza per omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato per violazione del diritto di difesa stante l'omessa decisione sulla inutilizzabilità dei verbali dell'incidente probatorio in assenza dell'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., lett. c). In particolare per violazione dell'art. 491 c.p.p. e della L. n. 63 del 2001, art. 26 e la carente motivazione circa il rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato. Con un secondo motivo il ricorrente reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale collegiale di Rimini. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione e la errata interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché la illogicità ed il difetto di motivazione sul punto. Con un quarto motivo si deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione e la errata interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 relativamente al capo di imputazione sub 4),
Con l'ultimo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione e la errata interpretazione della norma di cui all'art. 62 bis c.p. e la illogicità ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente reitera, con il primo motivo, l'eccezione già sollevata in fase di udienza preliminare e nei due gradi di giudizio. Deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, circa l'impossibilità di addivenire alla scelta consapevole di un rito alternativo - giudizio abbreviato condizionato - a seguito dell'omessa tempestiva decisione del GUP e poi del collegio, in ordine alla inutilizzabilità dei verbali dell'incidente probatorio dei coimputati MO e Reali. Sul punto la gravata sentenza, nel rigettare la proposta eccezione ha così motivato: la decisione del GUP non ha comportato alcuna violazione di un compiuto e pieno esercizio del diritto di difesa ed è del tutto corretta. Il regime di inutilizzabilità degli atti è diverso a seconda che il procedimento sia celebrato con rito abbreviato (nel quale sono inutilizzabili solamente gli atti assunti contrai legem e dunque affetti da c.d. inutilizzabilità patologica) ovvero con rito dibattimentale. Proprio il diverso regime di inutilizzabilità degli atti ha portato il GUP a non decidere sulla questione, ma a demandare alla sede propria, ovvero all'esito del giudizio abbreviato, se la relativa istanza fosse stata accolta, oppure alla fase degli atti preliminari al dibattimento in caso contrario. E la mancata immediata decisione sulla questione non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, il quale non poteva affatto contare sul fatto che se anche il GUP avesse deciso sulla questione, tale decisione avrebbe retto nel corso del giudizio (come rilevato dal Tribunale la decisione sarebbe stata suscettibile di gravame anche da parte della pubblica accusa), mentre la decisione dell'imputato di avanzare richiesta di giudizio abbreviato non era certamente revocabile qualora fosse mutata la valutazione, in ipotesi, di non utilizzabilità di determinati atti. Tali considerazioni non sono scalfite dall'odierno ricorso che si sofferma infatti a riguardo unicamente sul merito dell'eccezione di inutilizzabilità. L'eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte. In particolare con la sentenza della Sez. 3, n. 44473 del 29/09/2010, Rv. 248728, D'A. e altri si è ricordato come l'art. 500 c.p.p., nella formulazione previgente, prevedeva che "Quando a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". In base all'originario testo di tale norma le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni consentivano solo di valutare l'attendibilità della testimonianza dibattimentale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225/1992, dichiarava illegittima la norma proprio nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali. A seguito di tale intervento del Giudice delle Leggi, il legislatore "modificava" l'art. 500, sostituendolo con il testo sopra riportato (in relazione al comma 4) con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7 in tema di criminalità mafioso, convertito con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356. La norma, così come riformulata, consentiva quindi il "recupero" come fonte di prova anche delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (purché suffragate da altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità). La diversa formulazione della norma si ripercuoteva ovviamente sulla stessa tecnica e modalità dell'esame del teste, avendo le parti (P.M. o difesa) la necessità di far emergere non tanto la generale credibilità della persona esaminata, ma di acquisire quelle parti delle dichiarazioni rese in precedenza e ritenute utili ai fini della dimostrazione della propria tesi (fosse essa difensiva o accusatoria). La diversa formulazione della norma aveva, inoltre, indubbia incidenza anche sulla strategia processuale. Una volta rese utilizzabili come fonti di prova le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, era onere della parte preoccuparsi, soltanto, di evidenziare e valorizzare "altri elementi di prova" che ne confermassero l'attendibilità. È del tutto evidente che ben diverso sarebbe stato "l'impegno probatorio" laddove quelle dichiarazioni non potessero essere utilizzate come fonti di prova, dovendosi "convergere" su altre prove. Tale esigenza diventava ancor più pressante e praticabile ove l'acquisizione fosse avvenuta in sede di incidente probatorio. Il P.M. (ma anche la difesa) aveva infatti tutto il tempo, per modificare la propria strategia in vista del dibattimento, laddove il teste avesse ritrattato, in toto o parzialmente, le dichiarazioni rese nella fase delle Indagini preliminari, estendendo le indagini e ricercando altre prove a sostegno della propria ipotesi (accusatoria o difensiva). Risponde, quindi, ad un principio non solo di Conservazione e non dispersione del materiale probatorio acquisito, ma anche di affidamento;
consenti re che lo stesso materiale conservi la "valenza" che aveva al momento dell'assunzione. Tali evidentemente sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere, nel riformulare ancora una volta il testo dell'art. 500 c.p.p. (le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste), la norma transitoria (L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 3) secondo cui "Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma del previgente art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6". La rilevanza, anche sotto il profilo costituzionale, del principio di conservazione e non dispersione delle attività processuali già compiute, è stata più volte affermato dalla Corte Costituzionale (si veda, tra le altre, la sentenza n. 72 del 12.3.2008). Con tale pronuncia, nel richiamare la sentenza n. 393 del 2006 con la quale non era stata ritenuta ragionevole la scelta di escludere l'applicazione retroattiva della norma sulla riduzione dei termini d prescrizione del reato ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, ove fosse intervenuta l'apertura del dibattimento, escludeva la Corte che, la sì essa irragionevolezza sussistesse in relazione ai processi pendenti in appello o davanti alla Corte di Cassazione. Per tali processi, infatti, "l'esclusione dell'applicazione retroattiva delle prescrizione più breve non discende dall'eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data". Ed aggiungeva: "Inoltre, nei giudizi penali di appello (e ancor più in quelli di cassazione), l'esigenza di evitare che l'acquisizione del materiale probatorio (e quindi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato) sia resa più difficile dallo scorrere del tempo è già soddisfatta dalla disciplina positiva di tali giudizi. Infatti, in via di principio, quel materiale probatorio è acquisito nel corso del dibattimento di primo grado (in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo nei casi di cui all'art. 603 c.p.p.). Sotto tale profilo, la scelta legislativa di escludere l'applicazione a tali giudizi dei nuovi termini di prescrizione è ragionevole, non potendosi per essi invocare la incordata esigenza cui il fondamento della prescrizione è correlato. La ragionevolezza di tale scelta è poi ulteriormente comprovata dal rilievo che essa - poiché nei giudizi in esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato acquisito- mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatagli della funzione giurisdizionale)" È assolutamente evidente, allora, che una diversa interpretazione della norma transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, in relazione agli atti acquisiti in sede di incidente probatorio, sconvolgerebbe completamente la strategia difensiva della parte che, confidando nella utilizzabilità come fonti di prova delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, si fosse legittimamente limitata a fare affidamento sulle stesse senza ulteriori "sforzi investigativi".
Una volta accertata tale "ratio" della norma transitoria (la stessa, sia che l'acquisizione sia avvenuta in sede di incidente probatorio sia in dibattimento) non è insormontabile il dato letterale della norma medesima che fa riferimento a dichiarazioni "già acquisite al fascicolo per il dibattimento", L'incidente probatorio costituisce, invero, "un'anticipazione del dibattimento, cioè uno strumento processuale attraverso il quale la prova viene acquisita nel contraddittorio delle parti nel corso delle indagini preliminari". A ben vedere, inoltre, l'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. e) consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio. Tutti tali verbali quindi, senza distinzione alcuna, sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, salva la facoltà delle parti di proporre le eccezioni di nullità o inutilizzabilità previste dal codice di rito. Nel caso di specie le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni erano state legittimamente acquisite ed erano utilizzabili come fonti di prova secondo la normativa vigente all'epoca dell'assunzione. Esse quindi (come tali) costituivano parte integrante dei verbali dell'incidente probatorio, da inserire nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cit.; non avevano quindi alcuna "autonomia". Nè, d'altra parte, potevano mutare la loro natura e valenza per effetto di una disposizione entrata in vigore successivamente alla loro acquisizione. Conclusivamente, la citata sentenza ha condivisibilmente affermato il principio che alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni ed acquisite in sede di incidente probatorio si applica la disciplina vigente all'epoca, secondo la disposizione transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3. 4. Quanto al secondo motivo, la gravata sentenza ed ancor prima quella di primo grado, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale perché non è stata proposta nel termine preclusivo indicato dall'art. 491 c.p.p., comma 1, che specificamente prevede:
"Le questioni concernenti la competenza per territorio ... sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente." La Corte di merito, con decisione ineccepibile, ha fatto proprio il principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di merito, l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neanche se i presupposti per porre la questione della competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione del solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa. D'altra parte il principio giurisprudenziale definito da questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale che, già si è occupata delle norme che compongono il sistema di ripartizione di giurisdizione in ragione del criterio territoriale (Ord. n. 0 521/1991; Sent. n. 0 280/1994;
Ord. n. 0 130/1995; Sent. n. 0349/2000) respingendo tutte le questioni poste alla luce del principio che vuole il legislatore arbitro, nella sua discrezionalità,di limitare la rilevanza del criterio di ripartizione della giurisdizione a vantaggio dell'ordine e speditezza del processo, senza per ciò intaccare il principio della naturalità precostituita del giudice (in questo senso sul punto, v. Sez. 2, Sentenza n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745).
5. Con il terzo ed il quarto motivo, formulati in modo assolutamente generico e privo di ogni correlazione con i punti specifici della motivazione, come richiesto dall'art. 581 c.p.p., il ricorrente contesta la (confermata) statuizione di penale responsabilità in ordine alle imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 1) e quella di cui all'art. 73 (capo 4). La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto richiamando le dichiarazioni di correità ed i riscontri alle dichiarazioni dei coimputati (tenore delle conversazioni telefoniche intercettate), mentre con i motivi in questione si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal giudice di merito. Le censure mosse hanno come obiettivo l'apprezzamento sul contenuto e sulla valenza della prova dichiarativa operato dal giudice di merito e mira, dunque, ad introdurre un non consentito controllo di legittimità. È, come è noto, precluso in questa sede procedere ad una rinnovata valutazione sull'attendibilità e sul valore dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
6. Quanto al residuo motivo proposto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto ostativi a riguardo la rilevante gravità dell'episodio di importazione per le modalità ed il coinvolgimento di vari soggetti e la personalità dell'imputato, latitante da anni. Si osserva a riguardo che è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sezione 2, 18 giugno 2011, Sermone e altri, RV 249163): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti come assorbenti ai fini del diniego.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato: al rigetto consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013