Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2003, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 18/11/2003
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 5347
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 004101/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT WA N. IL 09/09/1950;
avverso ORDINANZA del 20/12/2002 TRIBUNALE di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di TE TU ricorre contro l'ordinanza in data 20.12.2002 del tribunale di Vicenza in veste di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua richiesta di applicazione della continuazione a vari reati per i quali egli è stato condannato come da sentenze comprese nel provvedimento di cumulo della procura della repubblica di Vicenza in data 10.3.2000. A sostegno del ricorso, deduce che la richiesta aveva ad oggetto una sentenza emessa a seguito di udienza dibattimentale due sentenze di applicazione della pena fra le quali era già stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione.
Il ricorso è infondato, perché come ha stabilito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. 2^, 14.11.1998, Greguoldo), la disposizione di cui all'art. 188 norme att. cod. proc. pen., che disciplina il concorso formale ed il reato continuato nel caso di esecuzione di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, viene in rilievo anche nell'ipotesi - prevista dall'art. 137 norme att. cod. proc. pen. - di concorso fra reati con pena patteggiata ed altri reati, fermo restando che il limite massimo di due anni di pena detentiva indicato nel predetto art. 188 (e la correlativa necessità che l'entità della sanzione sia concordata con il pubblico ministero) riguarda l'unificazione delle sole pene patteggiate, mentre la successiva operazione di unificazione con le altre pene infinte per gli altri reati soggiace ai soli limiti fissati dal combinato disposto degli artt. 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen.. Nel caso di specie, come risulta dall'ordinanza impugnata, sono mancate le predette condizioni.
Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004