Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/01/2002, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
le 6631 E 6 N 8 REPUB ICANT0 0 147/02 L 9 O 1 I A / N Z T 4 / A U 6 R S 2 B T . . I S L R I IN NOMI PO CO IT LIANG . L R P G A . T E . D R B L C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E A A Oggetto 7 D I D 1 R 3 S Presidente Juposto oh Mario DELLI PRISCOLI E 1 E N T E T S N A I registe E A Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI S M E Dott. Mario CICALA R.G. N. 17231/99Rel. Consigliere 157 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente Ud. 26/02/01 S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: CURATELA FALL CASEIFICIO AGRARIO TERMI NILLO ETRANGELD, CURATELA FALL PETRANGELI CARLO, CURATELA FALL PETRANGELI ALESSANDRO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA TILLI, difesi dall'avvocato ALBERTO TRINCHI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2001 353 controricorrente -1- nonchè
contro
UFF ENTRATE RIETI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 191/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TRINCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo;
l'accoglimento per quanto del terzo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La curatela del fallimento del Caseificio Agrario Terminillo s.d.f. di ET CA ed RO, di ET CA e di ET RO ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza 191/05/98 del 21 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso del sig. RO ET avversO l'avviso di accertamento n. 128812/13 emesso dall'Ufficio del Registro di Rieti relativo ad atto di compravendita di beni immobili, successivamente annullato per simulazione assoluta e dichiarato comunque inopponibile al Credito italiano, con sentenza del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte d'Appello. La Amministrazione si è costituita con controricorso. La ricorrente curatela ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione ed omessa ed errata applicazione degli artt. 20 e 38 del D. P.R. 373 131/1986, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. S 3 Il motivo deve essere rigettato alla luce del secondo comma del citato art. 38 che recita! "l'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma". Il giudice di merito ha in proposito esattamente sottolineato che la simulazione assoluta è per definizione "imputabile alle parti”. E questa ovvia considerazione rende superfluo ogni altro profilo della motivazione, in particolare la osservazione secondo cui la norma parla di sentenza non semplicementepassata in giudicato e di sentenza esecutiva. Il rigetto del primo motivo porta con sé il rigetto del secondo con cui la curatela deduce applicazione dell'art. 31 del D.P.R. errata 643/1972 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 * c.p.c.. Infatti la irrilevanza verso il Fisco della sentenza di simulazione porta con sé l'assoggettamento anche ad INVIM, dal momento che l'art. 31 della legge 643 rinvia alle norme della 4 3 legge di registro (il rinvio testuale è all'art. 36 che era per altro più rigido del vigente art. 38 in quanto richiedeva che la Amministrazione fosse stata parte nel processo civile di nullità). Deve invece essere accolto il terzo motivo con cui la curatela denuncia omessa ed insufficiente e quindi omessa applicazione degli motivazione 52 del D.P.R. 131/1986, in ordine alla artt. 51 e valutazione dei beni oggetto di imposizione. Invero la sentenza impugnata sul punto così si esprime: "tenuto conto della consistenza ed ubicazione dei beni in questione e dell'epoca del trasferimento, come descritti negli atti accertativi dell'Ufficio versati in atti e cui fa riferimento ob relationem, questa Commissione ritiene adeguati e congrui i valori accertati". Siamo con tutta evidenza di fronte ad una motivazione apodittica, priva di riferimenti specifici, che potrebbe sorreggere qualunque valutazione di qualsiasi bene e dunque il terzo motivo merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie per quanto di ragione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e 5 а rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 26 febbraio 2001. AR LL ND M a Cicada DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 8. GEN. 2002 Osvaldo IO IL CANCELLIERE C1 E S Osvaldo IO S A C E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 - T A 2 S I B I . . R R G . L E P A L . R T A D . U L A R E B D A D I T I R A E S 1 I T T N 3 R E N 1 S AZIONE E E . : S T A N E A * 6