Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
I Fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti tra loro indicati dall'art. 413 commi secondo e terzo cod. proc. civ. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato sono tre: quello in cui è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività alla fine del rapporto, senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente ne' in base al disposto della legge 11 febbraio 1992 n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ne' in base a quello dell'art. 40 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
BR AN, EM OR, LO OR, ST CI, NI EO, EV BR, LL IA, UR OR, ER ES, RS IO, NN OR, VI CI, UG CH, RO IO, SP SI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TORRIERO e ALBERTO PUCCIARELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO PUCCIARELLI, CLAUDIA TORRIERO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 7725/97 del Pretore di ROMA, depositata il 09/05/97 R.G.N.107882/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/11/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di competenza per territorio del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In una controversia individuale di lavoro instaurata dal ricorrenti in epigrafe indicati nel confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, l'adito Pretore di Roma, con sentenza del 9.5.1997 dichiarava la propria incompetenza per territorio affermando che nessuno dei criteri determinativi previsti dall'art. 413 c.p.c., c.2 disponeva i tal senso.
Osservava il Pretore che, in relazione al principi stabiliti da questa Corte con la sentenza n. 2618/97, da un lato il foro dell'azienda, come quello della dipendenza, può trovare applicazione solo se il lavoratore vi è addetto o al momento della instaurazione del giudizio o della cessazione del rapporto di lavoro, dall'altro il foro di origine del rapporto coincide con quello di inizio della prestazione lavorativa.
Avverso detta decisione i ricorrenti hanno proposto istanza di regolamento di competenza.
La società intimata non si è costituita, mentre il P.M. ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo i ricorrenti il Pretore adito, nel declinare la propria competenza territoriale non avrebbe tenuto conto dell'art. 413 c.p.c. come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria. Il raccolto va accolto perché fondato,
Secondo il prevalente indirizzo, che in questa sede va ribadito condividendosene gli argomenti posti a sostegno, i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413 c. 2 e 3 c.p.c. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre: quello in cui è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività alla fine del rapporto) senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, ne' in base al disposto della legge 11.2.1992, n. 128, reativa ai rapporti di lavoro di cui all'art.409,n.3) c.p.c., ne' in base a quello dell'art. 40 del dlg.
31.3.1998, n.890 per le controversie relativo al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di legittimità costituzionale del sistema (da ultimo, Cass. nn. 6211/98, 6128/98, 5356 e 5704/98). Deve pertanto nella specie dichiararsi la competenza per territorio del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la sede la società convenuta. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.M.Q.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Pretore del lavoro di Roma.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20.11.1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999