Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 1
Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta (previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/07/2018 n. 16 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 23 luglio 2018
INDICE PREMESSA 1 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO 1.1 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale - La sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, causa C-546/14 1.2 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo contenente domanda di transazione fiscale 2 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DELLE RITENUTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO 3 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NELLE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE 4 LA GIURISPRUDENZA SUI RAPPORTI TRA CONCORDATO PREVENTIVO E REATI PER OMESSO VERSAMENTO 5 LE MODIFICHE NORMATIVE 5.1 Il trattamento dei crediti tributari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2015, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
354 1/ 1 6 انا REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2369 Amedeo Franco - Presidente - Sent. n. sez. Enrico Manzon CC 16/12/2015- Mauro Mocci R.G.N. 41228/2015 Giovanni Liberati Enrico Mengoni - Relatore - [DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente L 27 GEN 2016 SENTENZA NL CANCELLIERElie sul ricorso proposto da DA RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Messina in data 24-29/7/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24-29/7/2015, il Tribunale del riesame di Messina rigettava il ricorso proposto da RA DA e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede il 5/5/2015; all'indagato - quale legale rappresentante della "SIBAM s.p.a." - era contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10-bis, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di versare le ritenute risultanti dalle е per gli certificazioni rilasciate ai sostituiti anni di imposta 2011 e 2012 importi di 282.791,00 euro e 229.571,99 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il DA, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe considerato che la "SIBAM" è stata ammessa al concordato preventivo, giusta proposta presentata dal ricorrente in data 11/3/2013; ne consegue che, in epoca successiva, lo stesso non avrebbe più potuto procedere al versamento di quanto dovuto all'Erario, come peraltro già affermato da questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso infondato. Occorre premettere che la questione oggetto del gravame non è stata sottoposta al Tribunale del riesame, se non in termini del tutto generici e non univoci;
il DA, infatti, nel primo motivo, aveva affermato che «il mancato versamento all'erario della somme dovute a titolo di ritenute non è dovuto alla volontà di non adempiere all'obbligazione tributaria, bensì all'insussistenza nelle casse societarie delle relative somme» (deduzione, quindi, diversa da quella avanzata in questa sede), salvo poi aggiungere che «in relazione alla SIBAM S.p.a. pende, dinanzi al Tribunale di Messina, procedura di concordato preventivo». Seguiva un secondo, assai sintetico motivo in punto di periculum in mora. Alcuna doglianza ulteriore era avanzata innanzi al Collegio. Ne consegue che l'unica, effettiva censura mossa al decreto del G.i.p. con il primo motivo di riesame era quella inerente alla mancanza del fumus commissi delicti, per esser "vuote" le casse della società alla scadenza dei debiti erariali del 2012 e 2013; tesi respinta dal Tribunale con adeguata e logica motivazione, invero del tutto disattesa nel presente ricorso, che non dedica alla stessa alcuna considerazione. Con riguardo, invece, alla questione del concordato preventivo, la stessa risultava posta in termini talmente generici ed evanescenti da non poter costituire, in sé, doglianza sulla quale il Tribunale avrebbe dovuto rispondere;
deve, pertanto, esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (per tutte, Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di I Domenica, Rv. 255940). Quand'anche poi si ritenesse diversamente, la questione risulterebbe comunque infondata. 2 Rileva il Collegio che la società "SIBAM" sarebbe stata ammessa al concordato preventivo in epoca ben successiva alla scadenza del debito fiscale;
in particolare, a fronte di un ricorso ex art. 161 I.f. presentato l'11/3/2013, la procedura è stata dichiarata aperta soltanto il 2/7/2014 e, alla data del ricorso, il concordato medesimo non risulta ancora omologato dal Tribunale di Messina. Ciò premesso, il delitto in oggetto che ha natura di reato omissivo a carattere istantaneo si perfeziona con l'omesso pagamento delle somme alla scadenza del termine di legge (tra le altre, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263126; Sez. 3, n. 19099 del 6/3/2013, Di Vora, Rv. 255327), con l'effetto che ogni vicenda successiva in ordine alla sistemazione delle obbligazioni tributarie dell'ente (così come di quelle altre civili), alla presenza di garanti e di controllori (il Commissario Giudiziale), come il concordato preventivo, non elide le conseguenze patrimoniali del delitto e la responsabilità di colui che l'ha commesso (Sez. 3, n. 39101 del 24/4/2013, Mammi, Rv. 257285). Il Collegio, peraltro, ben conosce l'orientamento (solo apparentemente) difforme maturato in questa stessa Terza sezione (Sez. 3, n. 15853 del 12/3/2015, Fantini, Rv. 263436), ma ne conosce anche il presupposto, nella stessa sentenza indicato esplicitamente come non assimilabile al presente: ovvero che l'ammissione al concordato sia precedente alla scadenza del debito erariale, non successiva come nel caso in esame. E senza che, pertanto, possa aver rilievo la retrodatazione della "cristallizzazione" del patrimonio debitorio al momento di presentazione dell'istanza di ammissione, ancora dedotta nel ricorso, atteso che la stessa richiede, comunque, che l'istante (la cui proposta potrebbe anche esser dichiarata inammissibile, ex art. 162 l.f.) sia stato ammesso alla procedura ai sensi dell'art. 163 I.f.; quel che non era avvenuto alla data del 31/7/2013, di cui al capo di imputazione quanto all'omissione relativa al 2012. Il motivo proposto, pertanto, non potrebbe comunque essere accolto. Il ricorso deve essere quindi rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015 * Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Amedeo Franco flip 3