Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2015, n. 3541
CASS
Sentenza 16 dicembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta (previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.

Commentario1

  • 1Circolare del 23/07/2018 n. 16 - Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti
    Agenzia delle Entrate · 23 luglio 2018

    INDICE PREMESSA 1 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO 1.1 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale - La sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, causa C-546/14 1.2 Il trattamento del credito IVA nel concordato preventivo contenente domanda di transazione fiscale 2 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DELLE RITENUTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO 3 LA GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NELLE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE 4 LA GIURISPRUDENZA SUI RAPPORTI TRA CONCORDATO PREVENTIVO E REATI PER OMESSO VERSAMENTO 5 LE MODIFICHE NORMATIVE 5.1 Il trattamento dei crediti tributari …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2015, n. 3541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3541
Data del deposito : 16 dicembre 2015

Testo completo