Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME0 48 76 /0 1 E REPUBBLICA ITALIANA N O I Z A R T S I G CORTE SUPREMA DICASSAZIONE E Oggetto R Reglamento di A SEZIONE TERZA CIVILE D E T per medlite derybil N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: de locazione S E Dott. Angelo - Presidente GIULIANO R.G.N. 19669/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 10457 - Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE -> Ud. 22/12/00 TALEVI Consigliere - C.C. Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di PALERMO, con ordinanza dep. 01/10/99, emesse if 23.41.99 nella causa iscritta al n°19669 vertente tra AGRIGENTO SERVIZI INFORMATICI SPA;
RI RT LI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore GUIDO RAIMONDI che ha chiesto si2000 Generale Dott. 2138 dichiari la competenza del Tribunale di MO, con -1- le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In relazione a pretese creditorie verso la s.p.a. Agrigento Servizi Informatici, nascenti da un contratto di locazione d'immobile, FO LI IA interveniva nella procedura di espropriazione forzata di crediti da lei stessa iniziata contro la medesima società con citazione a comparire davanti al Pretore di Trapani, territorialmente competente per essere in Trapani la sede della Banca del Popolo di Trapani, terzo pignorato. La società Agrigento Servizi Informatici proponeva opposizione contro l'intervento, deducendone l'inammissibilità sul rilievo che il credito con esso fatto valere riguardava Qlucent canoni successivi al 17 settembre 1997, data in cui il contratto di locazione era venuto meno a seguito di recesso per gravi motivi ex art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392. Nulla doveva, d'altro canto, per il periodo precedente, perché, essendole stato ingiunto dal Pretore di MO, con decreto notificato il 24 febbraio 1997, e non opposto, di pagare i canoni di locazione relativi al terzo quadrimestre del 1996 e al primo quadrimestre del 1997, oltre spese condominiali, aveva interamente saldato il proprio debito mediante un assegno di lire 24.640.536, di cui lire 17.310.311 in riferimento alla somma precettata, ed il resto per i canoni del secondo quadrimestre del 1997 e per i 17 giorni del mese di settembre. Sull'eccezione della IA, il Pretore di Trapani, giudice dell'esecuzione, rimetteva le parti, per competenza, davanti al Pretore di MO. Riassunta la causa dall'Agrigento Servizi, il Tribunale di MO (essendo entrata in vigore, nel frattempo, la normativa sul giudice unico di primo grado) osservava che erano individuabili, nell'atto riassuntivo, due cause, l'una inerente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., l'altra avente ad oggetto la declaratoria di cessazione del contratto locatizio alla scadenza del termine semestrale di preavviso. Ritenuto quindi che la causa di opposizione all'esecuzione apparteneva alla competenza del Tribunale di Trapani, quale giudice del luogo dell'esecuzione ex artt. 27 co. 1 e 26 co. 2 c.p.c., laddove il Pretore di Trapani si era dichiaratoq uant w incompetente, sollevava conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. Contestualmente, separava l'altra causa proposta dalla società, e la rimetteva al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla sezione addetta alla trattazione delle controversie in materia locatizia. Le parti non hanno svolto attività difensiva. II P.M. ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'opposizione proposta davanti al Pretore di Trapani la Agrigento Servizi Informatici, deducendo che non sussisteva il credito per il quale la IA era intervenuta nella procedura di espropriazione presso terzi, ha contestato l'ammissibilità dell'intervento medesimo. Ora, la giurisprudenza di questa Corte afferma che "L'intervento del creditore nell'esecuzione mobiliare da altri promossa ex artt. 525 e 551 c.p.c. è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con la conseguenza che l'opposizione del debitore, volta a contestare l'ammissibilità dell'intervento del creditore per mancanza dei predetti requisiti del credito, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, appartenente, come tale, alla competenza per materia del Pretore, ex artt. 27 e 617 c.p.c." (Cass. 22 maggio 1990 n. 4609, Cass. 25 ottobre 1984 n. 5414). In forza di tale principio, che pare puntualmente applicabile qlucen alla fattispecie (giacché l'opposizione è stata proposta per contestare la mancanza del requisito della certezza del credito), essa opposizione deve dunque qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (e non già all'esecuzione, come invece ritenuto dal giudice che ha sollevato il conflitto), e conseguentemente va dichiarata, in risoluzione dello stesso conflitto, la competenza del Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione. Nessuna pronuncia occorre sulle spese, le parti non essendosi difese in questa fase.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 22 dicembre 2000 ILCON IL PRESIDENTE bain Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 OGGI. - 3. APR. 2001 Concetta Ammendola IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concette Ammendola) E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E