Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
È sottoposto alla licenza del questore di cui all'art. 7 D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, l'esercizio nel quale venga offerto al pubblico il collegamento a reti telematiche mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali idonei all'accesso diretto alla rete pubblica, dovendosi intendere per tali anche le postazioni telefoniche atte a garantire una connessione telematica mediante il collegamento di apparecchiature non fornite dall'esercente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2010, n. 45102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45102 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2010
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 962
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 17046/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \B AL IA N. IL *09/11/1975*;
avverso la sentenza n. 817/2008 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE, del 26/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 26 maggio 2009 il Tribunale di Macerata, nella sezione distaccata di Civitanova Marche, condannava alla pena di Euro 120,00 di ammenda BE LÌ AM, imputato del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, in relazione al D.L. n. 144 del 2005, art. 7, commi 1 e 4, perché, quale titolare di apposita ditta,
metteva a disposizione dei clienti apparecchi terminali per le comunicazioni telematiche senza che venissero effettuate le prescritte acquisizioni dei dati anagrafici degli utenti delle relative postazioni, fatto accertato il *20.1.2007*. A sostegno della decisione il giudice a quo osservava che:
- l'ispettore capo della questura di Macerata, in seguito ad un accertamento presso il "Phone center" di proprietà e gestito dall'imputata, aveva ivi accertato la collocazione di due postazioni internet e di quattro postazioni telefoniche, di cui due soltanto attive;
- l'imputata era in possesso del registro relativo alle operazioni giornaliere delle sole postazioni internet e non di quelle telefoniche;
- il teste presentato dal P.M. di udienza ha chiarito, anche con memoria allegata agli atti, che dette postazioni telefoniche non erano collegate direttamente alla rete pubblica;
- tanto integra la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice contestata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto irritale ricorso in appello, con l'assistenza del difensore di fiducia, l'imputata, denunciandone l'illegittimità dappoiché a suo avviso inficiata da violazione di legge secondo moduli argmentativi affidati a due motivi di impugnazione.
La Corte distrettuale adita, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, vertendosi in ipotesi di sentenza non appellabile dappoiché dispositiva di condanna alla pena dell'ammenda, eppertanto soltanto ricorribile per cassazione, trasmetteva gli atti a questo giudice di legittimità.
2.1 Deduce in particolare la difesa ricorrente col primo motivo di ricorso che:
- il decreto del ministro dell'interno emesso il 16.8.2005 di concerto con quello delle Comunicazioni, attuativo di quanto disposto dal D.L. 27.7.2005, n. 144, art. 7 commi 1 e 4, esplicitamente esclude dall'obbligo di monitoraggio a mezzo di appositi registri le comunicazioni fatte presso esercizi pubblici a mezzo "telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale";
- erroneamente pertanto il giudice a qua, peraltro facendo propria la tesi espressa in dibattimento dal teste ispettore \Castagnaro\ e contenuta in un'anonima memoria da questi depositata, riteneva necessaria la tenuta di pubblici registri di monitoraggio anche per le postazioni telefoniche vocali presenti nell'esercizio gestito dal l'imputata;
- la tesi accusatoria è però smentita dal testo del D.M. innanzi riportato e da Cass., sentenza n. 28444 del 2007.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione chiedeva la difesa ricorrente di applicare al caso di specie la causa di esclusione del reato dato dall'errore scusabile a mente dell'art. 5 c.p.. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 La circolare ministeriale n. 557/PAS/12982D(22) del 29/8/2005 espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La censura articolata in ricorso non merita pertanto, ad avviso del Collegio, condivisione alcuna, là dove denunzia la violazione di legge commessa dal Tribunale nel delibare la sussistenza della responsabilità penale a carico dell'imputata.
La norma di cui al D.L. n. 144 del 2005, art. 7, convertito in L. n.155 del 2005, infatti, sottopone a licenza di P.S. quegli esercizi nei quali venga offerto al pubblico il collegamento in rete attraverso la messa a disposizione di postazioni idonee, il che significa, come recita la disposizione, di apparecchi terminali idonei all'accesso diretto alla rete pubblica, esattamente come quelli detenuti presso il centro della prevenuta.
Orbene, il Tribunale ha applicato correttamente la previsione testo richiamata (e negato l'esclusione) sull'assunto per il quale la disponibilità nelle quattro postazioni telefoniche del Phone Center dell'imputata di possibile connessione in rete, integra l'esistenza degli "apparecchi terminali" di cui alla detta previsione, avvalorando tale conclusione con la testimonianza in tali sensi del teste di accusa, ispettore di P.S..
Non ignora certo il Collegio un diverso precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 12.6.2007, n. 28444) dal quale intende però dissentire, in forza delle esposte argomentazioni, anche per la equivocità del fatto sottoposto in quella sede di legittimità.
3.2 Manifestamente infondato è infine il richiamo alla disciplina di cui all'art. 5 c.p. e, con esso, all'errore scusabile di cui alla C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364. La norma incriminatrice con la relativa disciplina di sostegno giustificativa della disposizione violata nel caso in esame, appare di ordinaria comprensibilità, circostanza questa che rende in radice infondata la richiesta difensiva.
L'erronea interpretazione di una norma amministrativa può essere giustificativa della condotta incriminata sotto il profilo dell'errore scusabile, soltanto quando il relativo contenuto si discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire arbitraria o contraddittoria (Cass., Sez. 5^, 12/02/2009, n. 10636) ipotesi questa, come detto, non ricorrente nella fattispecie concreta all'esame della Corte.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010