Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11731
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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In sede di impugnazione della deliberazione adottata dall'assemblea degli utenti di una roggia, allorché venga in discussione la legittimazione ad agire, sul rilievo del difetto di titolarità, in capo all'attore, di alcun terreno facente parte del comprensorio irrigato dalla roggia, per avere egli ceduto il suolo e, con esso, il diritto di uso delle acque ad esso legate, il giudice di merito non può disattendere la questione con il solo richiamo allo schema di disciplinare emesso in via provvisoria dall'Ufficio del Genio civile, atteso che esso si muove nella diversa prospettiva di regolare in via temporanea l'utilizzazione dell'acqua pubblica nei riguardi dell'autorità amministrativa, senza incidere nei rapporti interni tra le parti ed in ordine alla loro posizione nell'ambito della comunione di godimento di fatto esistente, la partecipazione alla quale deve essere verificata, anche e soprattutto, sulla base dei rispettivi titoli.

Il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché l'atto di rinuncia al ricorso. A nulla rileva il fatto che il giudicato esterno si sia formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, giacché la limitazione stabilita dal citato art. 372 cod. proc. civ. è intrinseca alla struttura del giudizio di legittimità e, dunque, non è superabile.

In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, non rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia nella quale, senza mettere in discussione gli interessi pubblici connessi al regime delle acque o il provvedimento amministrativo ad esso attinente, si discuta dei presupposti per l'utilizzazione delle acque nei rapporti interni tra le parti, in relazione alle rispettive posizioni giuridiche derivanti dai titoli di proprietà di ciascuno. (Nella specie la domanda - per la quale la S.C. ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario - era intesa ad accertare a quali terreni appartenessero i diritti di utenza e quali soggetti ne fossero proprietari).

In tema di acque pubbliche, l'esercizio della facoltà di riscatto, di cui all'art. 32 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, coinvolge la posizione dell'autorità amministrativa e, quindi, il regime pubblico delle acque, sicché la relativa questione rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11731
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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