Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di impugnazioni, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M. esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativa delle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, in cui all'esito del giudizio di primo grado le attenuanti generiche, assieme all'attenuante ex art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309 del 1990, erano state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, la S.C. ha rideterminato la misura della sola pena detentiva, lasciando inalterata la pena base e apportandovi l'aumento per la continuazione nella misura già fissata dal giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 41625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41625 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/10/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1610
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18301/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TF MO, nato il [...], e AF LI, nato il [...];
avverso la sentenza 18 aprile 2006 della Corte di appello di Genova, che li ha condannati, entrambi e ciascuno, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3 mila di multa, in parziale riforma della sentenza 21 gennaio 2003 del G.U.P. del Tribunale di Genova, appellata dagli imputati e dal Procuratore generale, per reati in tema di droga.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
MO TF e LI AF ricorrono avverso la sentenza 18 aprile 2006 della Corte di appello di Genova, che li ha condannati, entrambi e ciascuno, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3 mila di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il G.U.P., sia per AR HA che per RA AU, aveva riconosciuto le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e quelle ex art. 62 bis c.p., prevalenti sull'aggravante della recidiva, ed operata la diminuzione per il rito, aveva fissato la pena, per ciascuno, in anni due di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa.
La corte distrettuale, su appello del Procuratore generale, che si era lamentato per il riconoscimento delle circostanze i attenuanti generiche, le ha escluse, rideterminando la pena nei termini suindicati, partendo dalla pena base di anni 3 di reclusione ed Euro 4 mila di multa, aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa, indi ridotta per il rito. Con un unico motivo di impugnazione entrambi gli imputati deducono violazione di legge con riferimento ai disposti dell'art. 597 c.p.p. in punto di "reformatio in pejus" ed erronea applicazione dell'art.69 c.p. sulla valutazione comparativa delle circostanze.
In particolare si evidenzia:
a) che la pena base, stabilita dal G.U.P. (e ripresa dalla Corte) in anni 3 di reclusione, è stata aumentata di un 1 anno per la continuazione, a fronte dei 6 mesi fissati dal G.U.P., senza che sul punto vi fosse impugnazione del P.M.;
b) che l'accoglimento dell'appello del Procuratore generale, sull'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non aveva titolo per influire negativamente sulla sanzione da irrogare, considerato che tali circostanze (ora escluse), assieme all'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, erano state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, e che il relativo giudizio di prevalenza non era stato modificato dal giudice dell'appello.
Il motivo appare fondato.
Il divieto della "reformatio in pejus" vale in ogni stato e grado del giudizio e, una volta conseguita dall'imputato - come nella specie - una determinata posizione a lui favorevole (entità della sanzione per i reati astretti dal vincolo della continuazione), non può, in difetto di puntuale impugnazione del Pubblico Ministero, emettersi una qualsiasi pronuncia che tale posizione modifichi in danno dello stesso (Cass. pen. sez. 5^, 6683/1992 Rv, 190511, Carone). Pertanto va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena detentiva, che va pertanto rideterminata in anni 2 e mesi 4 di reclusione, a seguito del calcolo che segue: inalterata la pena base di anni 3 di reclusione, aumento di soli 6 mesi, per gli illeciti legati dal nesso della continuazione (= anni 3 e mesi 6 di reclusione), indi operata la riduzione per il rito (= anni 2 e mesi 4 di reclusione), senza modifiche per la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva, che ridetermina in anni 2 e mesi 4 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009