Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 41625
CASS
Sentenza 7 ottobre 2009

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In tema di impugnazioni, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M. esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativa delle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, in cui all'esito del giudizio di primo grado le attenuanti generiche, assieme all'attenuante ex art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309 del 1990, erano state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, la S.C. ha rideterminato la misura della sola pena detentiva, lasciando inalterata la pena base e apportandovi l'aumento per la continuazione nella misura già fissata dal giudice di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 41625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41625
    Data del deposito : 7 ottobre 2009

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