Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
Il lavoratore che voglia far valere l'illegittimità del licenziamento intimatogli, per violazione delle regole procedimentali ai sensi dell'art. 7 St. Lav., deve allegare nel ricorso introduttivo del giudizio le specifiche omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro; la deduzione nel corso del giudizio di ulteriori e diverse violazioni dell'art. 7 cit. integra una "mutatio libelli", non consentita ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ. e pertanto preclusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8423 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CORAN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN SR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07488/00 proposto da:
EN SR DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO MURANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 222/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 14/12/99 R.G.N. 817/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso previa riunione, accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 21 aprile 1998 HE ZI riferiva di avere lavorato dal 18 gennaio 1997 al 1 dicembre 1997 con le mansioni di operaio alle dipendenze della s.r.l. Lavarent, che occupava alle proprie dipendenze circa 40 lavoratori. Con lettera in data 1 dicembre 1997 era stato licenziato in tronco perché gli era stato addebitato di essersi appropriato di un automezzo della società e di averlo guidato in stato di ebbrezza "come da verbale dei carabinieri di S. Genesio del 31 luglio 1997". I fatti però di cui alla lettera di licenziamento erano noti alla società sin dal precedente agosto sicché era incomprensibile il licenziamento, che era illegittimo, nullo e comunque inefficace. In particolare andava il licenziamento considerato invalido e inefficace sia sotto il profilo della forma e della procedura (per essere stato violato il disposto dell'art. 7 stat. lav. e del contratto collettivo del settore), sia sotto il profilo sostanziale per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, sia, infine, perché intimato in violazione del principio di immediatezza.
Tutto ciò premesso, il ricorrente conveniva davanti al Pretore di Bolzano la società Lavarent invocando a proprio favore la tutela prevista dall'art. 18 stat. lav.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l'espletamento della necessaria istruttoria, il Pretore di Bolzano rigettava la domanda attrice e compensava tra le parti le spese del giudizio. Su gravame di HE ZI il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 4 dicembre 1999, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale in ralazione all'eccepita non pubblicità del codice disciplinare osservava che la questione della mancata affissione di detto codice era stata sollevata da parte ricorrente tardivamente, cioè solo nelle note difensive depositate;
che a sostegno di detto obbligo non poteva farsi riferimento al contratto collettivo di categoria, avendo il datore di lavoro eccepito di non essere iscritto ad alcuna della associazioni stipulanti, per cui non poteva ritenersi vincolato alle specifiche previsioni contrattuali in materia disciplinare, non portando adesione tacita al contratto collettivo la sola applicazione delle tabelle salariali in esso fissate;
che in ogni caso il potere di recesso è legittimamente esercitato anche in assenza di affissione del codice disciplinare ove i fatti addebitati al lavoratore siano configurabili come illeciti penali o costituiscano gravi violazione dei doveri fondamentali del lavoratore medesimo, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza di porre il dipendente al riparo del rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non previamente conosciuti come mancanze.
In relazione alle altre eccepite violazioni dell'art. 7 stat. lav. il Tribunale evidenziava che doveva escludersi che non fosse stata consegnata al lavoratore la lettera di licenziamento, atteso che lo stesso aveva sostenuto non l'assenza della consegna della suddetta lettera ma solo la tardività del recesso. In ordine poi alla contestazione dell'addebito prima del licenziamento il giudice d'appello chiariva che la società non aveva mai ammesso una contestualità tra contestazione e licenziamento perché, come asserito in data 1 dicembre 1997 da PL GE, rappresentante legale della società, solo dopo la convocazione in ufficio di HE ZI, cui era stata consegnata la lettera di contestazione, e solo dopo che il lavoratore aveva negato di avere sottratto e guidato l'autovettura aziendale, la società aveva redatto, lo stesso giorno, la lettera licenziamento, che il dipendente aveva rifiutato di controfirmare. Emergeva poi da tutta l'espletata istruttoria che l'addebito era stato contestato per iscritto, che il lavoratore era stato sentito a sua discolpa, che aveva reso dichiarazioni esaustive del suo atteggiamento, sicché solo all'esito dell'espletata difesa gli era stato, seppure lo stesso giorno, contestato il licenziamento. Nè poteva in contrario addursi che il licenziamento era stato intimato prima dei cinque giorni dalla contestazione. Ed invero, ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza del suddetto termine, funzionalizzato alla tutela dell'incolpato, e ove lo stesso lavoratore non abbia manifestato alcuna, esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla osta a che il datore di lavoro proceda all'immediata irrogazione della sanzione senza attendere il completo esaurimento del termine. Sul merito dei fatti addebitati al lavoratore il Tribunale osservava, infine, che quest'ultimo aveva occultato un episodio avvenuto il 31 luglio 1997, analogo a quello che aveva portato al licenziamento, reiterando in tal modo la condotta - grave e pericolosa e specificamente incidente sull'affidamento a lui riservato - a distanza di circa un mese, e reagendo ai fatti commessi con insulti e minacce che non potevano far presagire in alcun modo una sua capacità di reintegrarsi in una accettabile disciplina di vita e di lavoro.
Avverso tale sentenza HE ZI propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la s.r.l. Lavarent, che ha spiegato anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue avverso la stessa sentenza.
2. Con il ricorso principale HE ZI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, violazione dell'art. 1372 c.c. in combinazione con l'art. 2070 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia concernente l'applicabilità del contratto di categoria, violazione dell'art. 9 bis della legge 28 novembre 1996 n. 608 e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché valutazione errata dei mezzi istruttori forniti dalle parti.
Più specificamente sostiene il ricorrente che il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie in esame, e quindi anche alla materia disciplinare, la contrattazione collettiva. A tal riguardo andava considerato che la società aveva ammesso di applicare ai propri dipendenti indistintamente tutte le tabelle salariali del contratto collettivo;
che una legge imponeva al datore di lavoro (art. 9 bis l. 608/96) la consegna di una dichiarazione con le condizioni del contratto nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non intendeva applicare il contratto collettivo di categoria;
che infine vi era agli atti una dichiarazione dell'Ufficio del lavoro dalla quale risultava che la società applicava ai propri dipendenti il contratto del settore "lavanderie industriali". La società nell'intimare il licenziamento avrebbe dovuto, conseguentemente, applicare le procedure e le formalità previste dagli artt. 60 e ss. del suddetto contratto collettivo.
Lamentava ancora il ricorrente che era mancata l'affissione del codice disciplinare con la violazione dell'art. 7 stat. lav.; che non era stato contestato alcun addebito preventivamente al licenziamento e che comunque esso ricorrente non aveva avuto nessuna possibilità di difesa e di farsi assistere da una associazione sindacale. Comunque l'indicata lesione del diritto di difesa nella procedura messa in atto doveva reputarsi esistente anche a volere ritenere veritiera la ricostruzione dei fatti operata dalla società, atteso che la stessa aveva ripetutamente affermato che la lettera di contestazione e quella del licenziamento erano state consegnate contestualmente. Nel merito, infine, il fatto commesso dal HE doveva considerarsi meno grave di quanto era stato prospettato dalla società Lavarent. Ed invero per un fatto identico a quello per il quale si era intimato il licenziamento la società non aveva ritenuto di infliggere al proprio dipendente neppure una sanzione disciplinare.
Con il ricorso incidentale la società, deducendo tra l'altro violazione degli artt. 414, 420 e 437 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, sostiene che le presunte violazioni dell'art. 7 stat. lav. (relative alla mancata affissione del codice disciplinare, alla mancata contestazione nei termini e con le modalità dovute del fatto addebitato, ed al decorso del termine di cinque giorni per l'emanazione del provvedimento disciplinare) non possono essere prese in esame per avere il lavoratore eccepito tardivamente (e cioè solo nelle note conclusionali del giudizio di primo grado) dette violazioni.
3. L'esigenza di un ordinato iter motivazione induce all'esame del ricorso principale, che va rigettato per essere la sentenza impugnata conforme al diritto per quanto con essa disposto, anche se appare opportuno meglio esplicitare le ragioni da porre a fondamento del rigetto della richiesta del HE di reintegra nel posto di lavoro. Il Tribunale di Bolzano, nell'esaminare la censura dell'appellante HE di nullità del licenziamento per la violazione delle formalità dell'art. 7 stat. lav. e, in particolare modo, per la mancata affissione del codice disciplinare, ha rigettato tale censura osservando che qualora il lavoratore impugni il licenziamento disciplinare senza indicare tra i vizi di illegittimità del medesimo anche l'omessa affissione del codice disciplinare, il giudice non può pronunciare d'ufficio la nullità del recesso per violazione di detta formalità perché quando la parte agisce per la dichiarazione della invalidità dell'atto la pronuncia del giudice deve rimanere necessariamente circoscritta alle ragioni di illegittimità ritualmente enunciate dalla parte stessa a fondamento della domanda proposta e non può fondarsi su altri elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati dalla parte medesima.
3.1. Questa Corte osserva che tale ineccepibile principio va però più compiutamente esplicitato in relazione alle caratteristiche peculiari del processo del lavoro e con riferimento anche ai poteri d'ufficio riconosciuti, nel corso di detto processo, al giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. Orbene, va premesso che nella fattispecie in esame, come si evince dagli atti di causa e come, del resto, risulta pacifico tra le parti, il HE nell'atto introduttivo della lite nel chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, e prima di contestare nel merito il licenziamento intimato, ne ha denunziato l'invalidità per violazione della procedura disciplinare.
In tale denunzia il lavoratore ha fatto, però, un richiamo del tutto generico all'art. 7 stat. lav., senza cioè in alcun modo indicare le specifiche violazioni procedurali e le modalità in cui le stesse si erano concretizzate. solo nel corso del giudizio(nella comparsa conclusionale) il lavoratore ha poi precisato dette violazioni, denunziando tra l'altro il mancato rispetto da parte della società dell'obbligo di affissione del codice disciplinare e del termine di cui al comma 5 del suddetto articolo 7, e lamentando ancora la mancata osservanza di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva - di cui assumeva l'applicabilità alla fattispecie in oggetto - in materia di procedimento disciplinare.
Tutto ciò precisato, va ora ricordato come sia giurisprudenza costante di questa Corte che nel rito del lavoro mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato, espressamente, con l'esplicita accettazione del contraddittorio o, implicitamente, con la difesa di merito, ciò perché in detto rito la rigida disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo. in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 22 gennaio 1995 n. 4555; Cass. 20 marzo 1991 n. 2958, che ha ritenuto inammissibili pretese non contenute nel ricorso originario, basate su nuovi presupposti e implicanti la necessità di procedere a nuovi accertamenti di fatto, cui adde anche Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1987 n. 299). In altri termini, il consentire all'attore, nel corso del giudizio, di porre a fondamento della domanda, di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., fatti non esplicitati in detto ricorso si traduce nelle negazione dei principi caratterizzanti il rito del lavoro, perché impedisce una sollecita definizione della lite;
legittima in sede di prima udienza l'interrogatorio delle parti su fatti non definitivamente individuati;
incide più in generale sul regolare andamento dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., privando tra l'altro il giudice di una piena conoscenza della lite necessaria per un corretto svolgimento della sua attività conciliativa. A tale riguardo si è anche evidenziato che se - in caso di mancata deduzione dei fatti nel ricorso e di omessa produzione dei documenti in violazione degli artt. 414 e 420, comma 4, c.p.c. - si consentisse al ricorrente di dedurre nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova si andrebbe contro la "ratio" del processo del lavoro perché si consentirebbe una riapertura dei termini per proporre nuove prove in prima udienza(cfr. in tali sensi Cass. 16 aprile 1999 n. 3810).
3.2. Quanto ora esposto spiega l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la carenza dei requisiti previsti dai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. (determinazione dell'oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) determina, come si è detto, una nullità insanabile;
esclude la configurabilità della sanatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto e di accettazione del contraddittorio;
osta, infine, a che la detta nullità (rilevabile d'ufficio, malgrado la rinuncia della relativa eccezione da parte del convenuto medesimo, e preclusiva dell'esame del merito) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c, atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplice "irregolarità" (cfr. in tali sensi Cass. 4 aprile 1991 n. 3510; Cass. 12 novembre 1991 n. 12067).
Corollario di tali regole processuali - applicabili certamente alla fattispecie oggetto della presente controversia - è il principio che il lavoratore, il quale voglia far valere l'invalidità del licenziamento intimatogli, giusta quanto disposto dall'art. 7 stat. lav. in materia di iter procedurale per la comminatoria di una sanzione disciplinare, è tenuto - a fronte dei numerosi adempimenti formali imposti al datore di lavoro nel corso della suddetta procedura - ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate al datore di lavoro e su cui fonda il petitum, il tutto in ragione del disposto dell'art. 414 c.p.c. e degli indicati criteri caratterizzanti il processo del lavoro. Ne consegue che il ricorrente non può nel corso del giudizio far valere - in luogo(o in aggiunta) di quanto contenuto nell'atto introduttivo della lite - nuove e diverse irregolarità che si traducano in violazione di singole disposizioni dell'art. 7 stat. lav. non denunziate in precedenza, perché una siffatta condotta processuale si traduce in una mutatio libelli, non consentita alla stregua dell'art. 420 c.p.c., e destinata a modificare l'iniziale thema decidendum attraverso la proposizione di domande fondate su nuovi presupposti e comportanti la necessità di nuovi accertamenti di fatto (da ultimo per una fattispecie assimilabile alla presente per le problematiche di natura processuale decise vedi Cass. 14 ottobre 2000 n. 13727, secondo cui il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli in base alla legge 23 luglio 1991 n. 223, sull'assunto del mancato rispetto alla procedura, prevista dalla suddetta legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, deve precisare tali irregolarità nel ricorso ex art. 414 c.p.c. non potendo poi durante il giudizio far valere cause di inefficacia o di invalidità differenti da quelle originariamente denunziate perché ciò importa una mutatio libelli).
A conforto delle conclusioni cui questa Corte perviene - dirette ad impedire ogni esame su deduzioni di irregolarità ex art. 7 non individuate e specificate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed allegate tardivamente in corso di causa - va ricordato che i giudici di legittimità hanno già statuito che il lavoratore, il quale in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non può poi dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione delle disposizioni del citato art. 7, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437, comma 2, c.p.c. In tale occasione i giudici hanno anche affermato al riguardo che l'esame della suddetta questione non può essere compiuto dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 1421 c.c. neppure in base al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, perché detto potere non è esercitabile ove detto giudice non abbia la possibilità di rilevare dalle risultanze già acquisite i presupposti materiali della pretesa nullità, non risultando configurabile un dovere di indagare circa tutte le possibili cause di nullità del negozio di cui si discute nel processo (cfr. in tali termini: Cass. 5 gennaio 1994 n. 32, cui adde Cass. 16 aprile 1999 n. 3810 cit. secondo cui va ritenuta inammissibile per tardività, perché proposta in appello, la deduzione relativa alla mancata immediatezza della contestazione dell'addebito ove venga impugnato in giudizio un licenziamento sulla base della ritenuta insussistenza di un giustificato motivo).
4. Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso principale va rigettato dovendosi ribadire che le diverse censure attinenti alla inosservanza della procedura di cui all'art. 7 stat. lav. per la mancata specificazione in ricorso delle diverse irregolarità in cui detta violazione si sarebbe concretizzata, anche in considerazione che l'inosservanza della prescritta procedura disciplinare è stata dal lavoratore denunziata, ancora una volta tardivamente, anche sulla base di una denunziata erronea disapplicazione della specifica disciplina contrattualistica.
5. Nel merito del licenziamento di cui è controversia va, infine, osservato che contrariamente a quanto dedotto in giudizio non appare fondata la censura della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto il suddetto licenziamento del tutto legittimo perché assistito da valida giustificazione. I giudici d'appello, infatti, con una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - hanno puntualmente evidenziato come la condotta grave, pericolosa e reiterata messa in atto dal HE, anche per le concrete modalità che l'avevano accompagnata, non faceva presagire quella integrazione nel contesto sociale ed aziendale idonea a consentire la continuazione del rapporto lavorativo.
6. La mancanza di un concreto interesse da parte della società Lavarent all'impugnativa della sentenza del Tribunale di Bolzano, che aveva rigettato la domanda avversa, ed il fatto che detta impugnativa si concretizza sostanzialmente in una questione da esaminarsi comunque da questa Corte di Cassazione perché funzionale alla decisione nonché nella mera correzione della motivazione, inducono alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso incidentale.
7. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001