Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME DEL PO LO IT IANO64 36 0 1 LA CORTE Oggetto Locazione: opposizione SEZIONE TERZA CIVILE a precetto di rilascio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14952/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere Cron.14400 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.2327 Ud. 11/12/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: 3006 per diritti ! 9 MAG. 2001 MINGUZZI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA F VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PACE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO OLIVA, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
DE RO AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio CG513397 dell'avvocato ANGELO LOVELLI, che lo difende giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 controricorrente. - Richiesta copia esecutiva dal Sig. LOVELL 2013 avverso la sentenza n. 5503/98 del Tribunale di ROMA, per diritti LS4000+ il 27111G. 2001 IL CANCELLIERE emessa il 19/02/98 e depositata il 20/03/98 (R. G. 47565/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Eugenio PACE;
udito l'Avvocato Angelo LOVELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 4.2.1998 De ST Aure- lio proponeva gravame avverso la sentenza n. 4317/97 Pretore di Roma con la quale era stata dichiarata del la nullità del precetto notificato il 13.1.1996 a Gian- franco IN e dei successivi atti esecutivi, per il rilascio, in favore del De ST, dell'appartamento sito in Roma via P. Petrocchi 12, in conseguenza della licenza per finita locazione emessa il 21. II.1991. Assumeva: LIRE 10000 che erroneamente il Pretore aveva accolto CANCELLERIA l'opposizione al precetto di rilascio ritenendo che il contratto era stato prorogato ex lege ai sensi dell'art. II comma bis Legge 359/1992, in quanto lo AX230672 AX230671 2 BC436215 BC436220 stesso era stato comunque risolto in forza della conva- lida che, quale cosa giudicata, non poteva essere col- pita dallo "jus superveniens"; che la fattispecie non rientrava in quella previ- per la proroga, dall'art. II della Legge 359/1992 sta, in quanto il locatore non aveva intimato licenza per poter rilocare l'immobile ma per occuparlo personalmen- te;
e che, in ogni caso, la pretesa proroga biennale si era esaurita il 30.6.1996, data anteriore a quella del- la sentenza pretorile che era del 10.4.1997, così da caducare la opposizione. L'appellato costituendosi si opponeva all'impugnazione chiedendo il rigetto deducendo l'inammissibilità, 1'improponibilità e comunque де 1'infondatezza dell'appello. Con sentenza in data 25.2/20.3.1998 il Tribunale di Roma, accogliendo l'impugnazione, pronunciava il riget- to dell'opposizione a precettore compensava tra le par- ti le spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il IN affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste con controricorso il De ST che pro- duce anche memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Denuncia il ricorrente con il promo mezzo "violazione e falsa applicazione di norma di diritto" sostenendo che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto che la proroga di cui all'art. II co. 2 bis 1. 359/92 non opererebbe automaticamente e quindi che essa, stante la pretesa necessità del De Cristofa- ro, non si applicherebbe al caso di specie. La Corte Costituzionale, assume, con la sentenza 323/93 avrebbe affermato cosa diversa da quella ritenu- ta dal Tribunale attribuendo all'art. II CO. 2 bis la natura di proroga ex lege del contratto. La censura è priva di fondamento. Ed invero, in primo luogo, come esattamente rileva- to dal resistente, la proroga non era nella specie ap- plicabile perché vi ostava il giudicato formatosi sulla licenza per finita locazione che, come è pacifica giu- risprudenza di questa Corte, equivale a sentenza di ri- soluzione del contratto. Il giudicato, infatti, copre l'intera statuizione relativa alla risoluzione del contratto, in essa com- presa la data di scadenza (v. Cass. 23.12.1999 n. 14477) e non viene meno per effetto di norma sopravve- nuta anche se più favorevole al soccombente (cfr. Cass. 13.4.1995 n. 4267 e 22.3.1995 n. 3268). In secondo luogo, come correttamente affermato in 4 sentenza, la proroga non poteva essere concessa proprio avendo riguardo all'interpretazione della legge data dalla Corte Costituzione. Questa, nella richiamata sen- tenza n. 323 del 21.7.1993, ha infatti esplicitamente precisato che la normativa sospetta di incostituziona- lità resisteva solo in considerazione della comune in- terpretazione data alla stessa che era nel senso che fosse salvaguardato il diritto del locatore ad adibire l'immobile locato a sua abitazione personale e di altri parenti previsti dalla legge speciale. а 2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo д "1il quale, deducendo Comessa ed insufficiente moti- con vazione circa un punto decisivo della controversia" il ricorrente si duole che il Tribunale abbia posto a base della sua pronuncia di infondatezza della spiegata op- posizione la presunta necessità del locatore di rien- trare nella disponibilità dell'immobile che non aveva formato oggetto di accertamento nel giudizio di primo grado né in autonomo giudizio ed era stata prospettata per la prima volta in sede di appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il De ST aveva infatti dedotto la necessità di adibire la casa a suo alloggio già nel giudizio preto- rile (nella memoria di costituzione) ed il mancato esa- me di tale deduzione da parte del primo giudice era di- 5 pesa unicamente da un'erronea impostazione del problema da parte di quest'ultimo. L'indagine in questione, poi, era stata puntualmen- te svolta dal Tribunale.
3. Va altresì disatteso il terzo motivo con il qua- le, denunciando "contraddittorietà della motivazione" il IN lamenta che sia stata omessa ogni conside- razione in ordine alla risoluzione del contratto. Ed invero, stante l'assenza di qualsiasi proroga ed in presenza del giudicato formatosi con convalida della licenza per finita locazione nessun'altra indagine com- peteva al Tribunale. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 179.000, oltre gli onorari che li- quida in lire settemilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1'II.12.2000. За IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fiduccion 6 h CANCELLIERE C1 Giovanni TA Depositata in Cancelleria Oggi, li 9. MAG. 2001 IL CANCELLIERE A DiCASSA N R E OV TA P U E S T R N E O O C hoooo 29,0000; ☐ UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 220.000Registrato in d LUG. 2001 Serie A 3/397 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Arta Servici (fire W/D.ssa Maria Glataly a Responsabile Str (CHM FAZ