Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14547 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 14 5 47 /02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Il Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 23969/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 33881 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.17/06/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ARGENTI ANICETO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, 2948 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 231/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 29/01/01 R.G.N. 611/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il lavoratore, odierno resistente, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore del lavoro di Terni aveva rigettato la domanda proposta per ottenere dall'INPS il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, per il periodo ultradecennale specificato in ricorso, in cui era stato alle dipendenze di un'azienda di quella città come addetto a lavorazioni comportanti l'esposizione al rischio amianto. Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la impugnazione. Osservava che l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, presupposto di legge dell'invocato beneficio previdenziale, è nella previsione della norma collegata solo al dato temporale, dovendo essere protratta per oltre dieci anni, e non richiede il superamento di alcun limite minimo di concentrazione delle polveri. Né, aggiungeva il Tribunale, per l'attribuzione del beneficio in questione possono estendersi in via analogica i limiti fissati con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, richiamati nella legge n. 257 del 1992, i quali sono posti a fini preventivi a tutela e garanzia della salubrità dell'ambiente. Per il lavoratore appellante la sussistenza del rischio da esposizione all'amianto era accertata in base alle risultanze processuali, essendo emersa una elevata e diffusa presenza di fibre di amianto in tutto l'ambiente di lavoro, per cui rimaneva irrilevante la diversità di mansioni dei singoli dipendenti. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo l'istituto soccombente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma lett. a) e b) d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, legge 27 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art.13, settimo e ottavo comma, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione i limiti di cui al citato decreto legislativo n. 277 del 1991, contro i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Con gli altri mezzi di annullamento l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271, degli artt. 24, comma terzo, e 31, primo comma, decreto legislativo n. 277 del 1991, nonché dell'art. 2697 cod. civ. (secondo motivo) e violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in uno con vizio di motivazione (terzo motivo). Assume l'errore del Tribunale circa la sussistenza del rischio amianto, affermato indipendentemente da alcuna misura di concentrazione delle fibre, di cui è stata ritenuta impossibile la determinazione per la chiusura dell'azienda avvenuta nel 1984, e l'insufficienza logica del ragionamento seguito dal giudice del merito per avere malgrado il suddetto rilievo ritenuto, soltanto in base a supposizioni derivanti dal parere del consulente tecnico di ufficio, un livello di concentrazione nell'aria superiore a 100 fibre per litro. Quanto all'inquinamento ambientale per la presenza di fibre, in misura elevata, in tutto l'ambiente lavorativo, tanto da rendere irrilevante la diversità di mansioni dei lavoratori, l'istituto sostiene che si tratta di affermazione della sentenza impugnata priva di qualsiasi supporto probatorio. Le suesposte censure, che, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre trop massi che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art.3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, deve dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio “qualificato” per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, devono essere computate le pause “fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. Ora, il Tribunale ha compiuto l'indagine richiesta e, all'esito, ha accertato la sussistenza di un'esposizione significativa nei sensi sopra precisati, avuto riguardo alla collocazione lavorativa dell'odierno controricorrente. Ha ritenuto provato che l'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione rischiosa presentava una concentrazione di polveri di amianto molto superiore ai valori limite indicati nell'art. 3 1. n. 257/92. Premesso che la norma contenuta nell'art. 13 della legge n. 257/92 ha come finalità l'allontanamento dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, dalle lavorazioni che li espongono al pericolo di inalazione di polveri di tali sostanze, il Tribunale ha proceduto secondo un duplice piano argomentativo, asserendo che, in linea di principio, la norma, non operando distinzioni in ordine ai livelli di inquinamento, richiede soltanto che l'esposizione abbia avuto una durata ultradecennale, senza alcun limite attinente alla concentrazione di fibre al di sotto del quale il beneficio non spetta;
ma aggiungendo subito dopo che comunque, con riferimento al caso concreto, dalle prove testimoniali espletate e dalla consulenza tecnica medico-ambientale disposta in quel grado di giudizio era emerso che il tasso di inquinamento aveva superato largamente il valore massimo tollerabile. Sebbene non sia condivisibile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità che qui si conferma, l'interpretazione della norma nei termini espressi dalla prima proposizione del precedente paragrafo, l'errore è però senza conseguenze in considerazione dell'accertato superamento della soglia di rischio di cui agli artt. 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, a cui pure è subordinato il beneficio in esame, ed in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto. Il Collegio di appello ha precisato che attraverso le prove raccolte e la indagine tecnica espletata era stata accertata la elevata presenza di fibre di amianto diffusa e sostanzialmente ubiquitaria in tutto l'ambiente di lavoro, tale da rendere del tutto irrilevante la diversità delle mansioni svolte dai singoli lavoratori. La sentenza impugnata ha sottolineato che l'elevato livello di concentrazione delle polveri era suffragato da elementi tecnici precisi sia in riferimento ai quantitativi di amianto lavorato ogni giorno sia alle tecniche di lavorazione prive di qualsiasi accorgimento a tutela della salute dei lavoratori. Ha altresì evidenziato che l'utilizzazione dei soffietti ad aria e di raschiatori per rimuovere le polveri di amianto determinava una maggiore dispersione delle stesse senza che fosse presente un sistema di ricambio dell'aria; così pure i sistemi, assolutamente inadeguati, di raccolta con scope e pale delle polveri disperse a seguito di rottura delle balle di rafia con cui veniva trasportato l'amianto. Si deve quindi ritenere che il Tribunale abbia sufficientemente e logicamente motivato le conclusioni cui è pervenuto, di una esposizione ultradecennale a livelli di inquinamento da polveri di amianto superiori ai limiti previsti dalla legge per la sussistenza del rischio in esame. Né può rilevare la mancata determinazione da parte dei consulenti tecnici di precise percentuali di " concentrazione delle polveri di amianto, data la chiusura dell'azienda sin dal 1984, avendo i consulenti, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, formulato un giudizio di pericolosità dell'ambiente lavorativo con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità. Lo stesso deve rilevarsi per la mancata specificazione delle mansioni espletate dal lavoratore, rimanendo superflua l'accertamento di tale circostanza, data l'elevato rischio amianto in tutto l'ambiente di lavoro, sì da eliminare ogni differenziazione di rischio soggettivo. - Né del resto l'istituto ha formulato specifiche critiche in ordine al ragionamento seguito dal Tribunale e alle risultanze sulle quali quel ragionamento è fondato. Il ricorso va, quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 1700- del giudizio di cassazione, liquidate in euro oltre ad euro 1.050,00=(millecinquanta/00) per onorario. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Anton's Farms ёшая IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 OTT. 2002 D E R P B CANCELLEANCELLIERE U O C