Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
i t t e 0 1094402 REPUBBLICA ITALIANA P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SURREMA Oggetto Proto collo di SE E TE ZA CIVILE intere. Nature. - Dec ob recontratty Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ph R.G.N. 22357/98 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron. 2787 Dott. Ennio MALZONE Consigliere · Rep. 313 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud.27/09/01 Dott. Francesco SABATINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 155 29 GEN. 2002. PAGLIERI SPA, in persona dell'Amministratore Delegato il IL CANCELLIERE Luigi AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato CANIGGIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
CANCELLER A - ricorrente
contro
MERCERIE DE MARQUE IE, ora s.n.c., (Groupement d'Interret Economique) in persona del suo legale, rappresentante, Jean - Paul Plovier, GROUPEMENT, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso 1670 lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo M difende unitamente agli avvocati STEVENS GRANDE FRANZO, DE LUCA ANITA, giusta delega in atti;
-controricorrente avverso la sentenza n. 249/98 della Corte d'Appello di TORINO, sezione terza civile emessa il 16/1/1998, depositata il 04/03/98; RG.1790/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
udito l'Avvocato ANITA DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12 agosto 1990 la società AG conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria la società francesce ER de MA IE (da ora breviter MDM) e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 133.336.674 a titolo di inadempimento contrattuale. Esponeva che in data 26 giugno 1990, dopo una serie di trattative, la società MDM e la AG avevano redatto un "protocollo" nel quale si prevedeva la concessione, da parte della MDM, alla AG, il 2 M b diritto di uso del proprio marchio, per l'Italia, la Grecia e il Lussemburgo, a fronte di royaltis;
si inoltre su un secondo foglio sempre del prevedeva protocollo, la commercializzazione dei medesimo prodotti della AG in Francia attraverso la organizzazione della MDM, cui era concesso il diritto d'uso dei marchi su tali prodotti. In relazione a tali accordi la società italiana aveva provveduto a compiere indagini di mercato, studi e ricerche, per realizzare il design delle confezioni e degli espositori dei prodotti, realizzando materiale pubblicitario. In relazioni a tali attività la AG aveva sostenuto rilevanti spese di cui chiedeva il rimborso, non avendo poi la MDM dato esecuzione agli impegni sottoscritti. Si costituiva la MDM eccependo: il difetto di giurisdizione (questione ora abbandonata) e nel merito la infondatezza delle pretese sia per l'an (essendo il protocollo una semplice intesa prenegoziale) sia per il quantum (non essendo provate le spese sostenute). La causa era istruita con prove orali e documentali, e con sentenza del 25 agosto 1995 il Tribunale di Alessandria accoglieva quasi totalmente la domanda, previo riconoscimento della giurisdizione italiana, ed osservando che le intese del protocollo 3 M configuravano accordi di natura contrattuale. Contro la decisione ha proposto appello la società francese, chiedendone la riforma;
ha resistito la società AG. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 4 marzo 1998, in totale riforma della decisione impugnata ha rigettato la domanda, condannando la società AG alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che il protocollo d'intesa, per la sua estrema sinteticità e incompletezza, costituiva un accordo precontrattuale, ma che la AG non aveva mai chiesto, in via gradata, una condanna della controparte a titolo di responsabilità precontrattuale. Contro la decisione ha proposto ricorso la società AG, affidato a sette motivi;
resiste la controparte con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti, i quali vengono in unitaria considerazione, attenendo, profili, alla questione sotto diversi dell'interpretazione della natura giuridica del protocollo e ad asseriti vizi di motivazione. I motivi possono così riassumersi: con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1362 C.C. in relazione all'espressione (che le parti "sont d'accord" in relazione agli impegni indicati nelle due pagine del protocollo. Tale espressione corrisponde a quella italiana “le parti sono d'accordo” ed indica l'accordo già concluso, il consenso già formato. Con il secondo motivo si deduce ancora l'error iuris, questa volta per la violazione dell'art. 1325 C.C. ed il vizio della motivazione, con riferimento al cd sinallagma funzionale (ossia con riguardo alle ragioni dell'affare O all'elemento che in termini italiani equivale alla causa del contratto). Secondo il ricorrente il Protocollo in realtà conteneva ben quattro negozi giuridici collegati e funzionalmente collegati, e dunque l'inadempimento della controparte era configurabile in ordine a tali patti ed alle spese sostenute inutilmente dalla AG;
con il terzo motivo si deduce un error iuris (per la violazione degli articoli 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1570 c.c.) ed un error in iudicando circa le di somministrazione ed il regole del contratto principio della cd. eterointegrazione delle clausole con la disciplina ordinaria codicistica;
M con il quarto motivo si lamenta il vizio della motivazione, inadeguata circa l'indagine sul contenuto effettivo del protocollo;
con il quinto motivo, riguardante il rapporto di somministrazione, si osserva che l'indeterminatezza del tempo dell'adempimento era integrata dalla disciplina di cui all'art. 1183 c.c.; con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 2384 C.C. e 112 c.p.c. per i dubbi sulla legittimità della sottoscrizione dell'atto, che nessuna delle parti aveva mai sollevato nel corso della lite;
con il settimo motivo si deduce la motivazione apparente sul punto relativo alla necessità delle autorizzazioni di organi sociali alla sottoscrizione dell'atto, trattandosi di atti di ordinaria e non di straordinaria amministrazione. I motivi così riassunti si risolvono nella critica della valutazione del cd. protocollo, cui la Corte di appello, dopo aver letto l'intero documento, ed esaminato le prove dedotte in primo grado, ha attribuito la natura di un documento di intesa, precontrattuale, o prenegoziale, che non poteva essere ricondotto, sulla base delle regole generali della disciplina negoziale italiana, alla diversa figura di una serie collegata di negozi giuridici perfetti in tutti i loro elementi costitutivi. L'interpretazione della Corte attiene dunque alle regole dell'ermeneutica negoziale, e si incentra su due requisiti essenziali del contratto (art. 1325 n. 1 per l'accordo e n. 3 per l'oggetto) di cui accerta la inesistenza, con una valutazione in fatto, che attiene alla quaestio voluntatis, ed è insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione risulti logica ed adeguata, come è nella specie. 17) Come ha bene motivato la Corte (ff. 12 a l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto ) 0 dei contratti, ammesso che ve ne siano di collegati, essendo evidenti i reciproci impegni di commercializzazione) non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di porre in essere un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti si sia raggiunta un'intesa sugli elementi, sia principali che secondari dell'accordo, di modo che al medesimo possa darsi esecuzione immediata о anche differita, ma comunque entro precisi termini e secondo il progetto d'intesa (Conf. Per un caso analogo: Cass. 29 marzo 1995 n. 3705). Ora, sulla base dell'analisi delle due paginette del protocollo, sottoscritte da persone non qualificate e senza l'indicazione precisa dei poteri ad esse 7 M : : conferiti dalle società, la Corte ha ritenuto di escludere che l'accordo si sia concluso su tutti gli elementi essenziali che concorrono alla formazione del contratto, ed in particolare sull'elemento oggettivo, piuttosto che sull'elemento causale (come ragione . dell'affare, essendo il rapporto, per la sua complessità riferibile alla figura di un negozio atipico di diritto internazionale privato). L'indeterminatezza dell'oggetto desunta sia in ragione del contenuto complesso ma di difficile autonoma e compiuta determinazione, sia in relazione alle modalità di esecuzione, in relazioni ad "affari" che non potevano essere ricondotti chiaramente nelle quattro fattispecie negoziali ora indicate dal ricorrente nei suoi pregevoli motivi. Anche questa valutazione attiene ad una interpretazione fattuale, che è stata analiticamente e diffusamente motivata (ff. 14, 15, 16, 17) e che si sottrae al sindacato della Corte, perché esprime un ragionevole convincimento sulla inesistenza di due punti ° elementi essenziali del negozio giuridico oggetto delle trattative: il punto dello incontro della volontà e il punto della completezza dell'oggetto. Punti che si integrano, perché il primo esprime la soggettività del volere, ed il secondo l'oggettività 8 } del contenuto dell'accordo. L'incompletezza dell'elemento oggettivo evidenzia di per sé (nel caso di specie, non in linea di tesi generale) che l'accordo era per le trattative ed il loro successivo e compiuto svolgimento in accordi negoziali completi. Sulla base di queste considerazioni, si evidenzia la infondatezza o la inconcludenza o la non decisività dei motivi riassunti, che non risultano idonei a scalfire al coerenza della ratio decidendi e dunque la natura precontrattuale dell'azione che andava proposta nei confronti della società convenuta. Nessuna norma sostanziale о procedurale risulta dunque violata e la motivazione è, si ripete, logica, analitica, coerente alla volontà reale che le parti hanno espresso nel corso di serie trattative. di cui alNon decisive in particolare le censure quinto, sesto e settimo motivo, per la ragione che l'incertezza dei tempi di esecuzione, la sottoscrizione non contestata dell'atto, e la natura ordinaria ° straordinaria degli atti di amministrazione, non incidono sulla sostanza dell'accordo, che resta un documento d'intesa, pre negoziale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente AG spa alla rifusione delle spese ed onorari di liquida in lire questo giudizio di cassazione, che 320.000 =₤165,21 per per spese ed in lire ottomilioni per €4131,66- onorari Roma, 27 settembre 2001. for the IL PRESIDENTEJavan Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 GI SO Depositata in Cancelleria 28.1.02 IL CANCELLIERE C1 GI Casoli 109T 129,11 4ECT 30,99 TOT 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 1.9.APR. 2003 Serie .4 16654 vercate ..... 160,10 al n. (euro .CENTCSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DILIPPO) 40 Responsabile Servizio At Giudiziari (Dr. M. RACOCHINI) 0 0 2 A 2 10 -