Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8627 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 0 8 6 2 7 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.329/00 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.23743 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud.25.3.2002 "3 "Antonio Lamorgese " Florindo Minichiello -Oggetto: Evangelista LavoroStefano M. ha pronunciato la seguente I SENTENZA $ sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino che la rappre- senta in forza di procura notaio Paolo Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep. 56911, difesa dall'avv. Renato Scognamiglio, come da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326 ricorrente contro 1272 VAC CARO Calogero $ 1 intimato della sentenza del Tribunale di Termini per l'annullamento Imerese n 1° 368/99 in data 15/25 giugno 1999 (R.G. 176/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Termini Imerese, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato SpA, ha confermato la sentenza di primo grado, recante la condanna della società appellante al paga- mento, in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, delle somme maturate nel periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosiddetto < integrativo bis'>. La motivazione, in sintesi, è così articolata: a) contrariamente all'assunto dell'azienda, l'erogazione del- le somme anzidette non era preclusa dal disposto dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), sia perché la norma, nel vietare, in materia retributiva, deliberazioni peggiorative del saldo di bilan- cio, non istituiva un divieto inderogabile, sia perché, in ogni caso, essa era inapplicabile ratione temporis, essendo stati gli incrementi retributivi in questione concordati con le organizzazioni sindacali in data anteriore a quella (11 luglio 1992) della sua entrata in vigore, sia, infine, perché non era provato il presupposto del divieto, ossia l'elemento di fatto costituito dal passivo di bilancio;
b) il comunicato congiunto del 3 novembre 1992, nel prevedere il pagamento dei ratei dell'emolumento maturati alla data del 31 ottobre 1992 e la costituzione di una commissione mista, incaricata di esaminare la possibilità di corrispondere i ra- tei successivi con altre forme di pagamento, non assumeva un contenuto sospensivo dell'obbligazione retributiva, ma ne aveva uno meramente programmatico>>, di impegno a negoziare per una diversa futura disciplina dell'istituto; c) allorché il contratto collettivo de 18 novembre 1994 sta- bilì la cessazione, con effetto dal 31 ottobre 1992, dell'erogazione dell'emolumento de quo e la sua sostituzione con il rilascio di azioni della società Ferrovie dello Stato, si verificò una transazione su di un diritto già acquisito al patrimonio dei singoli lavoratori, ma viziata da nullità, per essere stata stipulata da organizzazioni sindacali alle quali questi ultimi non avevano conferito uno specifico mandato. Avverso questa decisione Ferrovie dello Stato SpA ricorre per cassazione con un motivo illustrato anche da memoria. Il lavoratore intimato non si è costituito. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa appli- cazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1322, 1372 e, per quanto di ragione, 2077 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1965 e ss., 2113, stesso codice, in una con ca renza e contraddittorietà della motivazione su punti esser- ziali della controversia. Sostiene, in particolare, la ricorrente che: a) il tenore letterale dell'accordo 3 novembre 1992 non con- sentiva dubbi circa 1'intento negoziale di regolare 4 l'obbligazione relativa all'emolumento in contestazione, nel senso di limitare il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre, rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa;
b) tale intento emergeva altresì da tutto il successivo com- portamento delle parti, e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso per la definizione di diritti ed obblighi relativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione che, poi, era stata consacrata dal contratto collettivo del 1994; c) tra l'altro, durante questo lasso di tempo nessuna prote-- sta era stata avanzata contro il preteso inadempimento, ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadem- piente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento;
d) dovendo, dunque, escludersi che, durante il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994 fosse acquisito al patrimo- nio dei lavoratori il diritto di credito al ripetuto emolu- mento, era ugualmente da negare che il contra to collettivo di avesse incontrato il limitequest'ultimo anno dell'indisponibilità, in difetto di specifico mandato, di di- ritti individuali già sorti. Il motivo è fondato. Questioni analoghe sono già state esami- nate e decise in questa sede di legittimità con il rigetto del ricorso dei lavoratori contro sentenze che avevano re- 5 (sentt.spinto le loro domande 3 aprile 1999, n. 3249; 11 febbraio 2000, n. 1541; 12 febbraio 2000, n. 1583), ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli. Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione che, nei giudizi indicati, il controllo di legittimità è sta- to promosso al fine di verificare soltanto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice de merito in or- dine ad accertamenti di fatto a lui istituzionalmente riser- vati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante af- fermazione di un difetto di base legale di una scelta inter-- pretativa (circa la disciplina collettiva rilevante ai fin del decidere) che conduca alla conclusione della persistenza dell'obbligazione di erogazione dell'emolumento per cui è causa anche per il periodo successivo al 31 ottobre 1992. Una siffatta conclusione va ulteriormente rifiutata. Anche nel presente giudizio la cassazione della sentenza è domandata perché il Tribunale nell'accertament e valutazione di fatti quale fosse, cioè, il contenuto degli accordi col- lettivi concernenti l'emolumento in contestazione non si attenuto alle prescrizioni dettate dagli artt. 1362 sarebbe SS. C.C. e non avrebbe giustificato i risultati cui è perve- nuto con una motivazione sufficiente a logica. Non esiste contrasto tra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 6 1992-dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al pa- trimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rap- porti di lavoro, a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestatc con il comunicato congiunto>> del 3 novembre 1992. Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse ir. qualche modo inciso sul diritto di credito spettante al lavo- ratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concorda- ΤΟ circa 'opportunità di sottoporre a revisione 1'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri pat i collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla par- te ricorrente. Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma dei- l'art. 1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche eventualmente discc- standosi dalla formulazione letterale. La sentenza impugnata è incorsa in questa violazione perché, sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che la società per intanto porrà in pagamento 7 in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 - 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre>>. Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'ob- bligo di pagamento con riferimento alle sole competenze matu- rate al 31 ottobre. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in natura esclusivamente obbligatoria, non normati-- sostanza) va, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per stipulanti, senza incidenza sulla regolamentazione dei gli rapporti di lavoro) e la presenza di prevision: direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendo- conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale no, relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni>>, costituendo a- l'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse con- 8 cludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, pre- visione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimo- stravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'ob- bligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare pu- ramente e semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento. in luogoL'istituto di cui all'art. 1197 C.C. (prestazione dell'adempimento) contempla che il debitore Dossa liberarsi dell'obblico eseguendo una prestazione diversa da quella do- vuta con consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso, 1'obbligazione si estingue quando la diversa pre-- stazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislati- vamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile. come tale, con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalte- rata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce del canone interpretativo di cui all'art. 1367inosservanz a c.c., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simi- le accordo. La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'in- tento degli stipulanti l'accordo in data 3 novembre 1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto il tenore e la portata degli accordi raggiunti successivamente in particolare, sempre nel rispetto del criterio di cui al e, citato art. 1367 c.C., le previsioni del contralto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti indi- viduali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attua- tivo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa. Infatti, ± a necessità di comprendere tra i comportament.i complessivi posteriori alla conclusione del contratto>> (art. 1362, secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successi-- 10 vi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurispru- denza della Corte (vedi Cass. 7609/2001, cit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astratta- mente possibili: a) anche dopo l'accordo 3 novembre 1992 considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdu- rato fino alla nuova regolamentazione, del cedito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo contensva, accanto ad una parte obbligatoria>>, anche un contenuto normativo>>, preordinato a "sospendere" l'attualità dell obbligo e del correlative credito a partire dal novembre 1991, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato. Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazic- ne relativa all'indennità per il periodo successivo all'otto- bre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento in- terpretativo risulta affetto da violazione celle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione. sentenza im-In conclusione, in accoglimento del ricorso, pugnata deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giu- dizio si proceda ad accertare: in primo luogo, facendo appli- cazione de_ principio di diritto e dei criteri di indagine sopra precisati, se, attribuito in ipotesi un contenuto ncr- mativo all'accordo sindacale 3 novembre 1992, il rapporto di 11 lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) su- bordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle viola- zioni degli art. 1362 ss. c.c. riscontrati nella sentenza im- pugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata € rinvia, anche in ordine alia regolazione delle spese del pro- cesso di cassazione, alla Corte di appello di Palermo. Cosi deciso in Roma, il 25 marzo 2002 Зате ц лино. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Bunn Battimell I A D S , S O A 6 0 L T 1 3 L , . 5 O A T B S . R E I A N P D ' S L I A 3 L N 7 T E - IL CANCELLIERE, S zauco G D Depositato in Cancelleria 8 O O - I P 1 S A 1 N M 15 GIU. 2002 D I E E S E A , I G D O A G R E oggi, T E T O IL CANCELLIERE S L I N T E T G I S E A R Lanco E R L I L D E O D 12