Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento conseguente a giudizio direttissimo, il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica nel caso in cui l'arresto in flagranza non sia stato convalidato, atteso che tale onere non può derivare da un provvedimento restrittivo divenuto "ex lege" inefficace.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e condanna alle spese processualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2022
In materia di c.d. patteggiamento, la condanna alle spese processuali è legittima anche quando la pena concordata non sia inferiore ad anni 2 di reclusione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già oggetto di precedente condanna definitiva Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati le pene complessive concordate fra le parti, per i reati loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in rubrica (plurime condotte di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2016, n. 43368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43368 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
43 3 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1250/2016 FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.16538/2016 ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO STEFANO MOGINI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NP nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/01/2016 del TRIBUNALE di TRANI sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
lette/sentite le conclusioni del PG. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. TI AN, VA SI e CA RK ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, ad esito di giudizio direttissimo ex art. 558, comma 5 cod. proc. pen., è stata loro applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta delle parti per i reati loro rispettivamente ascritti di cui agli artt. 110 cod. pen., 6 ter L. 401/89 (capo A, contestato a tutti i ricorrenti), 5 L. 152/75 e 337 cod. pen. (capi B e C, contestati ai soli TI e VA), nonché la misura del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di polizia ai sensi dell'art. 6, comma 7 1. 401/1989 e la condanna al pagamento delle spese custodiali conseguenti all'arresto in flagranza cui i ricorrenti erano stati sottoposti.
2. Con distinti ricorsi tutti i ricorrenti censurano la sentenza impugnata lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al capo della sentenza di patteggiamento col quale è stato loro imposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, generalmente e illogicamente esteso a tutte le partite di calcio di serie A, B, Prima Divisione, Seconda Divisione e serie minori, Coppe nazionali ed internazionali, nonché incontri _della Nazionale italiana di calcio, con obbligo di presentazione in tali occasioni all'ufficio di polizia territorialmente competente quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita.
3. I ricorrenti CA e TI lamentano inoltre violazione dell'art. 6, comma 7, L. 401/1989 poiché l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria è stato messo in esecuzione nonostante la sentenza nulla dica circa l'immediata esecutività della misura, invero da escludersi alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che distingue al riguardo tale obbligo dalla misura del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
4. VA SI censura altresì la sentenza impugnata per: a) violazione della legge penale e dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al suo mancato proscioglimento in ordine ai reati a lui contestati ai capi B e C della rubrica;
b) violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'intervenuta condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare, le quali rientrano tra le spese processuali il cui . titolo di recupero non può essere costituito da sentenza di patteggiamento, soprattutto nel caso di specie, ove l'arresto in flagranza non è stato convalidato per decorrenza del termine di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo, comune a tutti i ricorsi, col quale si censura la generale, irragionevole estensione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a tutte le partite di calcio di serie A, B, Prima Divisione, Seconda Divisione e serie minori, Coppe nazionali ed internazionali, nonché incontri della Nazionale italiana di calcio, con obbligo di presentazione in tali occasioni all'ufficio di polizia territorialmente competente quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita, è fondato. In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659). Nel caso in esame, l'obbligo di presentazione all'ufficio di polizia imposto ai ricorrenti in termini del tutto generici e onnicomprensivi appare irragionevolmente e indefinitamente correlabile ad ogni incontro di calcio ufficiale, sicché i ricorrenti risultano irragionevolmente sottoposti ad un generale obbligo di informazione e, quel che più conta, sono obbligati a recarsi presso il competente ufficio di polizia in modo pressoché continuativo e non predeterminabile nel corso della giornata, anche in relazione a incontri non caratterizzati da specifici elementi di rischio riferibili agli stessi sottoposti. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Trani, in diversa composizione, perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità e nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, proceda a nuovo esame sul punto.
2. Fondato deve altresì ritenersi, nei limiti e termini di seguito indicati, anche il motivo proposto dal ricorrente VA in relazione all'intervenuta condanna, con sentenza di patteggiamento a pena detentiva non superiore a due anni di reclusione, al pagamento delle spese di custodia cautelare. Infatti, sebbene in tema di patteggiamento l'esclusione della condanna alle spese del procedimento non si estende a quelle di custodia cautelare, per le quali vale l'equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna, come stabilito dall'art. 445, ultimo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37926 del 09/07/2004, Speranza, Rv. 231013; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237119; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648), nel caso di specie l'arresto in flagranza al quale tutti i ricorrenti sono stati sottoposti non è stato in seguito convalidato per decorrenza dei termini di legge. Da quei provvedimenti restrittivi, dei quali non è stata positivamente verificata la legittimità e che sono ex lege divenuti inefficaci, non può quindi farsi derivare l'onere in questione (vedi, per il caso di misura cautelare della custodia in carcere successivamente annullata in via definitiva in sede di riesame, Sez. 4, n. SM 10342 del 15/10/1997, Perna, Rv. 209409). Ne consegue, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della *sentenza impugnata limitatamente alla condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese di custodia cautelare, essendo i medesimi ricorrenti concorrenti nel reato di cui al capo A e trattandosi di motivo riguardante violazione di legge processuale non esclusivamente personale.
3. Infondati sono gli altri motivi di ricorso.
3.1. In particolare, è infondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse di VA SI in relazione al suo mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto;
SU, n. 10372 del 27.9.1995, Serafino;
SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina;
Sez. 5, n. 31250 del 25.6.2013, Fede;
Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari). Il Collegio osserva inoltre che la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, sicché l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (SU, n. 20 del 27.10.1999, Fraccari). Inoltre, l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato;
ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti (ex plurimis, Cass., sez. 3, n. 39193 del 18.6.2014, Da Silva e altri;
Sez. V, del 29 dicembre 1998, n. 7262, Ben Hamidi).
3.2. Infondato è anche l'ulteriore motivo proposto nell'interesse di CA RK e TI AN. La sentenza impugnata appare infatti immune dal vizio denunciato, che la stessa prospettazione dei ricorrenti riconduce all'esecuzione della decisione, quest'ultima non avendo in alcun modo statuito, per stessa ammissione dei ricorrenti, circa l'immediata esecutività dell'obbligo di presentazione alla p.g. SH
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura del divieto di accesso nei luoghi di manifestazioni sportive con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e rinvia al Tribunale di Trani, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alla condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese di custodia cautelare. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/09/2016 кроет Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco IppolitoIppolity Stefano Mogini догорій DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 13 OTT 2016 POSITO