Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Dinanzi al giudice di pace il termine previsto per procedere alla riparazione del danno, dalla legge fissato per l'udienza di comparizione, ha natura perentoria , superabile soltanto dal provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2012, n. 14025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14025 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 04/12/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2962
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 9106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DITERAMO;
nei confronti di:
PU OR N. IL 01/01/1963 C/;
avverso la sentenza n. 42/2010 GIUDICE DI PACE di GIULIANOVA, del 28/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
La procura presso il tribunale di Teramo ha presentato ricorso, avverso la sentenza 20.2.2011 del giudice di pace di Giulianova, con la quale è stato dichiarato estinto il reato di lesioni, contestato a PU CO, a seguito di condotta riparatoria, a norma della L. n. 274 del 2000, art. 35. Il giudice di pace, preso atto che il PU aveva corrisposto la somma di Euro 500 alla persona offesa ZI PA, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite, con prognosi di 7 giorni, e ritenuto che tale attività risarcitoria fosse idonea a soddisfare le esigenze di cui al cpv. del citato articolo, ha dichiarato l'estinzione del reato.
Secondo il ricorrente la pronuncia della sentenza è avvenuta a seguito di vari differimenti, successivi all'udienza di comparizione, sebbene la norma preveda che la riparazione del danno cagionato dal reato debba essere compiuta prima dell'udienza di comparizione. L'estinzione è stata irritualmente dichiarata, tenuto anche conto che non è stato fatto ricorso alla sospensione del processo, prevista dal comma 3 del medesimo articolo di legge. Il ricorso merita accoglimento.
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (sez. 4, n. 43174 del 4.10.2010, rv 247032; conf, sez. 5 ,n. 43174 del 4.10.12, rv 253750). Dalla natura perentoria del termine sono conseguite la decadenza dell'imputato CC dall'accesso al trattamento di favore e l'illegittimità della sentenza, che va annullata con rinvio al giudice di pace di Giulianova, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Giulianova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013