Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2014, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/01/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 86
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 24434/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SA n. il 13.10.1975;
avverso la sentenza n. 25/2012 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 6.12.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 16.1.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv.to AGATI Ottorino del foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso, e, per l'imputato, l'avv.to Guerrieri A. del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 24.1.2012, il giudice di pace di Palermo ha condannato EL SA alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di RANDAZZO Grazia, in data 13.10.2006.
Con sentenza in data 6.12.2012, il tribunale di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, ad eccezione del capo relativo al quantum del risarcimento del danno, associando, alla somma già liquidata dal giudice di primo grado, gli interessi e la rivalutazione da computarsi dalla data del commesso reato fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi di impugnazione. 2. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il tribunale di Palermo erroneamente disconosciuto il ricorso dei presupposti per l'applicazione della causa estintiva prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, ritenendo tardiva la riparazione del danno operata dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, non tenendo conto del carattere non perentorio del termine previsto dall'art. 35 cit., ne' del complessivo comportamento dell'imputato, di per sè pienamente idoneo a integrare i caratteri imposti dalla legge ai fini dell'applicazione della richiamata causa estintiva.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva ad opera dei giudici del merito, avendo questi ultimi ritenuto irrilevante la dimostrazione del comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla commissione del reato, limitando il giudizio di rilevanza, ai fini della decisione, al solo ricorso (nella specie escluso) dei presupposti per il riconoscimento della causa di estinzione di cui all'art. 35 cit.. Con l'ultimo motivo, l'imputato censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo i giudici del merito illogicamente determinato la somma a titolo di risarcimento del danno, sulla base di un calcolo aritmetico errato.
All'odierna udienza, il difensore della parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle note scritte contestualmente depositate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Con riguardo al tema dedotto dal ricorrente, in relazione al ricorso dei presupposti per l'applicazione della causa estintiva di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, osserva il collegio come il tribunale di Palermo abbia del tutto correttamente fatto applicazione dell'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, dinanzi al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 15882/2013, Rv. 255021; Cass., Sez. 5^, n. 14025/2012, Rv. 255634).
Nel caso di specie, pertanto, l'offerta promossa dalla compagnia assicuratrice dell'imputato dopo tale termine (e, per di più, secondo quantità ritenute insufficienti, tanto dalla parte civile, quanto dello stesso giudice di pace) vale a escludere in radice la possibilità di riscontrare i presupposti per l'applicazione della causa estintiva richiamata, per il cui accertamento del tutto irrilevante (secondo quanto correttamente ritenuto da entrambi i giudici del merito) devono ritenersi le istanze istruttorie avanzate dalla difesa dell'imputato (dirette a comprovare altre forme di comportamento dell'imputato successive alla commissione del reato), essendo propriamente mancata, in termini oggettivi, il presupposto essenziale costituito dall'integrale e tempestiva riparazione del danno cagionato alla persona offesa.
Da ultimo, dev'essere disattesa la doglianza avanzata dall'imputato con riguardo alla pretesa erroneità del calcolo aritmetico del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile costituita, avendo il ricorrente omesso di specificare se le somme già liquidate dalla compagnia assicuratrice riguardassero esclusivamente le voci del danno da risarcire, o fossero viceversa eventualmente comprensive del rimborso di spese legali, con la conseguente impossibilità, per questa corte di legittimità, di procedere consapevolmente alla verifica dell'effettività dell'errore di calcolo denunciato in questa sede.
4. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere pertanto attestata l'integrale infondatezza di tutti motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, con il conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sussistono viceversa giusti motivi - avuto riguardo al complessivo comportamento del ricorrente - per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014