Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
In caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta - secondo il tenore letterale dell'art. 40 comma 1 cod. proc. pen. - ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, di talché è possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luciano DERIU Presidente
dott. Saverio Felice MANNINO Componente
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
RA VA n. il 14.5.1941 a Sorgono;
Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari in data 4.10.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo Piccininni;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 4.10.2001 la Corte di Appello di Cagliari dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza di ricusazione proposta con ricorso depositato il 26.7.2001 da VA RA nei confronti di Collegio della stessa Corte composto dai dott. Brizio, Bottiglione e Grandesso Silvestri, che aveva dichiarato inammissibile diversa istanza di ricusazione proposta nei confronti di altro Collegio della medesima Corte. Questa, nel motivare il provvedimento in oggetto, aveva rilevato come non fosse ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.p., e che le due eccezioni di costituzionalità sollevate dal ricusante (la prima, della disposizione ora richiamata la seconda, dell'art. 41, comma 1, c.p.p. nella parte in cui in esso è prevista la decisione
"de plano" nel caso di manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione) fossero manifestamente infondate. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione lo RA, lamentando: a) violazione di legge poiché l'istanza di ricusazione in esame era stata decisa da magistrati componenti sezione civile, anziché da giudici addetti al settore penale;
b) violazione di legge in quanto il provvedimento era stato firmato soltanto dal Presidente del Collegio e non anche dal relatore;
c) violazione di legge per mancata pronuncia sul ricorso, attesa la sua definizione con la formulazione "non luogo a provvedere"; d) violazione di legge e difetto di motivazione sotto diversi profili, e in particolare in quanto: sarebbe nel concreto errata l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale si sarebbe dato deliberatamente corso ad una serie di ricusazioni dilatorie, suscettibili per tale ragione di bloccare all'infinito la decisione della causa;
non sarebbe stata fornita alcuna indicazione in ordine all'esigenza del rispetto dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, richiamati dalla Corte Costituzionale e ai quali nel ricorso era stato fatto esplicito riferimento;
analoga censura doveva infine essere sollevata in relazione a quanto affermato a proposito del giudizio di manifesta infondatezza formulato sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 40, comma 3, c.p.p. Successivamente il ricorrente trasmetteva ulteriore memoria difensiva, con la quale chiedeva la fissazione di udienza pubblica o camerale con audizione delle parti, in ragione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo la cui corretta lettura avrebbe dovuto determinare la disapplicazione degli artt. 610, 611 c.p.p., articoli che comunque si porrebbero in contrasto con l'art.111 della Costituzione. Deduceva inoltre la nullità dell'avviso di udienza ai sensi dell'ari:. 610, comma 5, c.p.p., per mancata enunciazione nella causa di inammissibilità formulata dal P.G., e richiamava nel merito parte delle argomentazioni già svolte, sollecitando anche, in via di estremo subordine, la rimessione della causa alle Sezioni Unite.
DIRITTO
II ricorso è manifestamente infondato.
Sulle tre questioni prospettate nel ricorso in via preliminare, attinenti la deliberazione della decisione da parte di magistrati componenti sezioni civili, la sottoscrizione del solo Presidente, la formulazione del dispositivo, si osserva rispettivamente: 1) l'Ordinamento Giudiziario non prevede distinzioni fra giudici penali e giudici civili (art.1), e l'art.40, comma 1, c.p.p. stabilisce che sulla ricusazione di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della stessa corte, senza ulteriori specificazioni. Non è quindi configurabile la dedotta violazione;
2) l'obbligatorietà della sottoscrizione del relatore nelle ordinanze collegiali non è prescritta da alcuna disposizione del codice di rito sicché la sua mancanza non può essere invocata a pena di nullità, e ciò a prescindere dalla possibile coincidenza della funzione di Presidente e di estensore, in ordine alla quale il ricorrente non ha svolto specifiche deduzioni;
3) il provvedimento giurisdizionale deve essere interpretato nella sua interezza e pertanto, indipendentemente dalla formula adottata nel dispositivo, è del tutto chiaro che è stata affermata sostanzialmente la sua inammissibilità; sotto questo riflesso dunque lo RA non ha neanche motivo di dolersi poiché il differente e contestato dispositivo adottato ha consentito di soprassedere alla sua condanna al versamento di somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che altrimenti ne sarebbe inevitabilmente derivata. Nel merito l'impugnata ordinanza non appare censurabile, tenuto conto del disposto dell'art. 40, comma 3, c.p.p. che esclude, come detto, l'ammissibilità della ricusazione dei giudici chiamati a decidere su una ricusazione.
Il ricorrente per vero ha sostenuto l'incostituzionalità della disposizione richiamata per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, essenzialmente in ragione dell'esigenza di tutela dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice, ma l'eccezione risulta manifestamente infondata in quanto, come è stato rilevato anche dal giudice del merito, la disposizione è evidentemente dettata dalla necessità di assicurare la definizione del processo, che per effetto di ricusazioni a catena potrebbe essere astrattamente rinviato all'infinito. Con i motivi aggiunti il ricorrente poi, oltre a ribadire sostanzialmente le deduzioni svolte, sulle quali si richiama quanto sopra esposto, ha sollevato altre censure consistenti: nella nullità dell'avviso di udienza, nella necessità dell'audizione delle parti per effetto dell'art. 6 della citata convenzione e dell'art. 111, comma 2, della Costituzione, che prevarrebbero sugli artt. 610 e 611 c.p.p., nella incostituzionalità delle ultime due norme per contrasto con l'art. 111, ove diversamente interpretate.
Al riguardo si rileva rispettivamente: 1) l'obbligo della comunicazione alla parte della sollecitata inammissibilità con l'indicazione della causa dedotta è prescritto soltanto per l'ipotesi in cui la trattazione in camera di consiglio avvenga a seguito di decisione in tal senso del Presidente della sezione competente. Nella specie invece la procedura in camera di consiglio è stata seguita ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (decisione su ricorso contro provvedimento non emesso in dibattimento), per cui la violazione dell'obbligo è stata erroneamente evocata;
2) non sussistono le condizioni per la diretta applicazione dell'art. 6 della Convenzione e dell'art. 111 della Costituzione per due concorrenti ragioni individuabili: a) nel fatto che astrattamente l'efficacia immediata della norma della convenzione (la questione è ipoteticamente proponibile soltanto per questa, poiché il giudizio in ordine all'eventuale contrasto con norma costituzionale è evidentemente demandato alla competenza della Corte Costituzionale e non potrebbe di certo dar luogo a diretta disapplicazione di norma processuale da parte del giudice ordinario) potrebbe riconoscersi solo a norma direttamente applicabile, mentre nel caso in esame si tratta comunque di norma di principio, alla quale il legislatore ha dato in via ordinaria puntuale attuazione;
b) nella circostanza che il rispetto del principio del contraddittorio è da ritenere in ogni modo assicurato, considerata la facoltà riconosciuta alle parti dal codice di rito di partecipare alla formazione del giudizio, con la allegazione di ulteriori motivi e la presentazione di documenti;
3) tale ultimo rilievo esclude anche evidentemente il dedotto ipotetico contrasto dell'art. 611 c.p.p. (applicabile nella specie) con l'art.111 della Costituzione.
Non ricorrono infine le condizioni previste dall'art. 610, comma 2, c.p.p. per rimettere le questioni all'esame delle Sezioni Unite.
Conclusivamente il va ricorso dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di somma, che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 (cinquecento euro).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003.