Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento. Ne consegue che l'autore di una violazione del codice della strada (o chi comunque aveva la disponibilità del mezzo con il quale la violazione sarebbe stata commessa) non è legittimato a proporla se non sia destinatario dell'ordinanza ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato, nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue e la sentenza emessa nei confronti degli altri coobbligati in solido non fa stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12240 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SORCE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO VERONA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Giudice di pace di VERONA, emesso il 21/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. RI EO con atto depositato il 10 maggio 2000 propose ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione 15 febbraio 2000 del Prefetto di Verona, notificata l'11 aprile 2000 alla propria madre De AL LI, proprietaria dell'auto oggetto del processo verbale della polizia municipale di Cerea, notificatole il 12 settembre 1997, relativo ad una violazione dell'art. 142, commi 1 e 8 del codice della strada. Dedusse la nullità dell'ordinanza-ingiunzione perché emanata oltre i termini previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada. Non essendo l'opponente comparso all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 21 novembre 2000 per la trattazione del ricorso, il Giudice di pace convalidava il provvedimento opposto.
Il EO ricorre a questa Corte avverso l'ordinanza di convalida con ricorso notificato al Prefetto di Verona il 9 gennaio 2001. La parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, nel testo di cui alle sentenze nn. 534 del 1990 e
507 del 1995 della Corte costituzionale, per essere stata l'ordinanza di convalida emanata senza alcuna motivazione in ordine alla infondatezza del ricorso, risultando viceversa dagli atti la sua fondatezza per la tardività della emanazione dell'ordinanza- ingiunzione.
Va rilevato che lo stesso ricorrente nel ricorso deduce che l'ordinanza-ingiunzione impugnata non era stata emanata nei suoi confronti, bensì della sig.ra De AL LI, proprietaria dell'auto con la quale fu compiuta l'infrazione, mentre egli ne aveva la disponibilità al momento dell'infrazione contestata. Va quindi considerato che la legittimazione all'opposizione - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento (Cass. 2 novembre 2001, n. 13588; 11 dicembre 1997, n. 12515; 30 giugno 1997, n. 5897;
11 giugno 1993, n. 6549). Con la conseguenza che l'autore di una violazione del codice della strada, o chi comunque aveva la disponibilità del mezzo con il quale la violazione sarebbe stata commessa, non sono legittimati a proporla, se non siano destinatari dell'ordinanza-ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato, nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue e la sentenza emessa nei confronti degli altri obbligati in solido non fa stato.
Da detto principio deriva che l'opponente EO RI, avendo dedotto di non essere il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione opposta, risulta non legittimato alla proposizione dell'opposizione, con la conseguenza che la ordinanza del Giudice di pace, da lui impugnata dinanzi a questa Corte, deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 2, c.p.c. non potendo essere l'opposizione proposta dall'opponente RI Matteo. Nulla va statuito sulle spese, non essendosi l'Amministrazione difesa in questa fase, ed essendosi difesa nella fase di inerito a mezzo di un funzionario, senza documentare spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione pronunciando sul ricorso, cassa la ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003