Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
Integrano una pluralità di reati di truffa, e non un unico reato sul presupposto di una progressione criminosa, le differenti condotte commesse in contesti temporali e spaziali diversi (Nella specie con differenti artifizi e raggiri lo stesso agente si è fatto consegnare dallo stesso soggetto passivo differenti somme di denaro e altri beni in luoghi e tempi diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2012, n. 41052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41052 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/07/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1218
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 21896/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;
e dall'imputato:
DE AL, n. a Rivoli il 27/3/1967
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13/2/2012 (nr. 4189/11);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udita la richiesta del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/l/2011 il Tribunale di Torino condannava GL AL per truffa, sostituzione di persona, furto aggravato ed abusivo utilizzo di una tessera bancomat, delitti commessi in danno di ER ER IO, persona anziana di età. L'imputato, qualificatosi come Carabiniere, presentatosi a casa della vittima, dopo averlo informato che era sospettato di spacciare banconote false, si era fatto consegnare il danaro contante che il ER deteneva in casa (Euro 1.900,00) nonché la tessera bancomat, con la quale, successivamente aveva effettuato due abusivi prelievi. Inoltre l'aveva indotto a recarsi presso la Banca "Unicredit" per prelevare la somma di Euro 6.000,00=, danaro che si era fatto poi consegnare con la scusa di dover svolgere accertamenti in caserma in ordine alla possibile infedeltà dei cassieri dell'Istituto; successivamente aveva restituito altra simile busta contenete carta, invitando il ER a consegnarla lui ad un sottufficiale che si sarebbe presentato il giorno seguente.
2. Con sentenza del 13/2/2012 la Corte di Appello di Torino, confermava la condanna, riqualificando il predetto ultimo episodio (capo B), come richiesto dalla difesa, in truffa aggravata.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale preso la Corte di Appello di Torino, lamentando la erronea applicazione della legge in relazione alla operata diversa qualificazione. Invero il fatto contestato sub B) doveva considerarsi furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, in quanto l'impossessamento era avvenuto eludendo la vigilanza del possessore e non con il consenso di questi e, quindi, "invito domino".
4. Propone ricorso anche il difensore dell'imputato, lamentando : a) che i due episodi di truffa erroneamente erano stati ritenuti due diversi reati avvinti dalla continuazione, invece che una sola condotta;
b) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto la corte di merito, pur avendo derubricato il fatto contestato sub B) da furto aggravato in truffa, non aveva provveduto ad una diminuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
5.1. Quanto alle doglianza formulate dal Procuratore Generale, va osservato che l'originaria imputazione sub B) era stata così formulata: "reato di cui all'art. 624 c.p., all'art. 625 c.p., nn. 2 e 5 perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo avere tenuto la condotta di cui al capo A), inducendo il ER a recarsi presso la filiale bancaria dell'UNICREDIT di cui era correntista e a prelevare l'importo di Euro 6.000,00, asseritamente allo scopo di verificare se presso la filiale vi fossero dei cassieri dediti allo spaccio di banconote false, inducendolo quindi a consegnargli le banconote prelevate che dovevano essere successivamente consegnate a un maresciallo dell'Arma, inserendo le banconote all'interno di una busta che veniva, all'insaputa del ER che non se ne avvedeva, scambiata con un'altra contenente schedine del Lotto, consegnando quindi quest'ultima busta, sigillata, all'anziano intimandogli di consegnarla in seguito in occasione del successivo incontro con il sottufficiale fissato per alcuni giorni dopo, si impossessava di Euro 6.000,00 sottraendoli a ER ER IO che li aveva appena prelevati dal proprio c.c. Fatto aggravato perché commesso utilizzando mezzi fraudolenti e da persona simulante la qualità di pubblico ufficiale".
La corte di merito, nel riqualificare il fatto come truffa, ha evidenziato come la consegna del danaro prelevato era avvenuta con il consenso del ER, attraverso un'attività fraudolenta di persuasione, analoga a quella posta in essere in precedenza per farsi consegnare danaro contante e la tessera bancomat.
Ciò premesso, nessuna erronea applicazione della legge si è maturata con la riqualificazione del fatto.
Questa corte dei legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito la linea di demarcazione tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, precisando, a titolo esemplificativo, che "integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento "invito domino", che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 21/01/2009 Ud. (dep. 27/01/2009), Rv. 242678; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 21/01/2009 Ud. (dep. 27/01/2009), Rv. 242678; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36905 del 17/06/2008 Ud. (dep. 26/09/2008), Rv. 241588). In sostanza, il problema consiste nello stabilire in quale modo l'agente consegua il profitto del reato, essendo evidente che nella truffa lo consegue determinando il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione in suo favore con artifizi o raggiri. Nel furto, invece, il mezzo fraudolento è usato allo scopo di preparare o facilitare l'azione furtiva e cioè l'impossessamento. Nel caso di specie, come sottolineato dalla corte di merito, la consegna del danaro all'imputato non è avvenuta "invito domino", ma dopo che con abili raggiri, già esercitati in precedenza per consumare altra truffa, il GL ha convinto il ER alla consegna del danaro prelevato (Euro 6.000,00) ed al trasferimento a lui del suo "possesso", per accertamenti di P.G. Pertanto la falsa rappresentazione della realtà ha inciso, viziandola, sulla volontà della vittima ed ha accompagnato tutto lo svolgimento dell'azione, non solo la sua parte iniziale, in quanto effettivamente il ER è stato indotto al trasferimento del danaro, perdendo volontariamente il dominio ed il controllo della cosa. Alla luce di quanto esposto il ricorso del P.G. deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
5.2. In ordine alla prima delle censure formulate dal GL, va rilevato che correttamente la corte di merito ha ritenuto la consumazione da parte dell'imputato di due truffe e non di un unico atto delittuoso (capi A e B). Infatti perché sussista un reato progressivo (unitario) è necessario che l'agente operi in un medesimo contesto temporale e spaziale e la parte più rilevante della condotta già posta in essere assorba quella "in itinere". Nel caso che ci occupa, le condotte poste in essere sono state plurime: infatti sono state commesse in contesti temporali differenti;
in luoghi diversi, la prima in casa del ER, la seconda in Banca e nell'auto dell'imputato.
Anche le modalità di condotta sono state differenti ed autonome, in quanto per consumare la prima truffa il GL si è presentato falsamente come Carabiniere e si è fatto consegnare per dei controlli il danaro detenuto in casa e la tessera bancomat. Per consumare il fatto sub B) ha indotto il ER a credere che in banca vi fossero dipendenti infedeli dediti allo spaccio di banconote false, così da indurlo a svolgere un ruolo assimilabile a quello dell'agente provocatore, per poi impossessarsi del danaro prelevato. L'autonomia delle condotte ed i diversi ed autonomi momenti consumativi, non consentono di configurare un unico reato sul presupposto di una progressione criminosa.
5.3 Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, anch'essa è infondata. Invero la diversa qualificazione del fatto (che ha portato a ritenere in appello non più il capo B, ma il capo A come reato più grave) non necessariamente deve portare ad un diminuzione della pena laddove, come nel caso di specie il disvalore della condotta (per il danno arrecato e la mortificazione personale patita dalla vittima) rimangono immutati.
L'infondatezza delle censure impone il rigetto del ricorso dell'imputato.
5.4 Infine, va da ultimo rilevato che i delitti per cui si procede non sono prescritti Invero, premesso che le condotte sono state commesse in data 10/12/2004, il termine ordinario di prescrizione, comprensivo di interruzione, si maturava alla data del 10/6/2012, a cui però va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione dal 11/1/2010 al 5/3/2010 (rinvio di udienza per astensione degli Avvocati dalle udienze) che sposta la maturazione del termine alla data del 2/8/2012, successiva alla pronuncia della presente sentenza. Segue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente GL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna GL AL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012