Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, l'aggiudicatario all'incanto del bene soggetto ad espropriazione immobiliare e già sottoposto a sequestro non è titolare di alcun diritto reale sul bene prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. e pertanto non è legittimato a chiederne la restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
37 138-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.580 Aldo Cavallo - Presidente - CC 11/04/2017 - Relatore - Aldo Aceto R.G.N. 51094/2016 Emanuela Gai Ubalda Macrì Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02/12/2016 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. IO CO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/12/2016 del Tribunale di Genova che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso il provvedimento del 02/11/2016 del Tribunale monocratico di quello stesso capoluogo che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di un immobile di proprietà di ON RL, disposto con decreto del 11/06/2015 dal G.i.p. di quello stesso Tribunale nel procedimento a carico di ON RL per il reato di cui all'art. 10- bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con unico, articolato motivo, deducendo di essere terzo estraneo al reato in quanto aggiudicatario dell'immobile all'esito di espropriazione immobiliare, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 240, cod. pen., 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 321, commi 2 e 3, 322-bis, 323, comma 3, 310, cod. pen.. Con due successive memorie ha ulteriormente illustrato e ribadito le proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non è legittimato a proporio.
3. L'immobile oggetto di sequestro era stato pignorato ad istanza della Banca Nazionale del Lavoro con atto trascritto il 07/08/2015, in epoca precedente alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo, effettuata il 11/08/2016, gravante su una quota pari alla metà dell'immobile stesso.
3.1.Il CO si è reso aggiudicatario dell'immobile all'esito dell'incanto tenutosi, nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione forzata, il giorno 13/09/2016. Il 24/10/2016 aveva chiesto la revoca del sequestro deducendo la propria estraneità al reato e il pregiudizio derivante dalla necessità di dover versare il prezzo di vendita entro il giorno 11/11/2016 con il conseguente rischio di perdere tale consistente somma in caso di confisca. Il Tribunale monocratico di Genova, con decisione del 02/11/2016, coeva alla pubblicazione della sentenza di condanna del ON, aveva respinto l'istanza sul rilievo che prima del decreto di trasferimento il CO non potesse vantare alcun diritto sul bene espropriato. Il Tribunale del riesame di Genova, adito quale giudice dell'appello cautelare, preso atto che con la sentenza di condanna era stata disposta anche la confisca dell'immobile, ha evidenziato che il sequestro preventivo era ormai venuto meno perché assorbito dalla disposta confisca, aggiungendo che il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) proporre appello avverso la sentenza di condanna ovvero, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, promuovere incidente di esecuzione, sede privilegiata per risolvere il conflitto tra le ragioni del terzo creditore e quelle della confisca (nel caso in esame obbligatoria). Ha inoltre aggiunto che anche ipotizzando un eventuale accoglimento della richiesta di revoca del sequestro, il bene non potrebbe essere restituito al CO, bensì all'imputato, posto che le vicende successive alla trascrizione del sequestro sono estranee al processo penale celebrato a carico di 2 quest'ultimo. Ha quindi aggiunto che la trascrizione del sequestro preventivo era precedente all'incanto.
3.2.Con la memoria pervenuta via fax il 06/04/2017, il CO ha documentato che con decreto del 30/03/2017 adottato ai sensi dell'art. 586, cod. proc. civ., il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova gli ha trasferito la proprietà di parte dell'immobile (il piano seminterrato ed un box), con cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle trascrizioni immobiliari ma non di quella oggetto del sequestro.
4.Tanto premesso, osserva la Corte:
4.1.la documentazione allegata alle memorie, parte della quale relativa a fatti successivi alla decisione impugnata, non può essere scrutinata in questa sede di legittimità e nemmeno essere utilizzata a sostegno delle eccepite patologie dell'atto impugnato;
4.2.il ricorrente, in quanto mero aggiudicatario, all'epoca della decisione impugnata, dell'intero immobile, non era legittimato a chiedere la revoca del sequestro non vantando, prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586, cod. proc. pen., alcun diritto reale sul bene che lo legittima a chiederne la restituzione;
4.3.non è dunque pertinente il richiamo al principio stabilito da Sez. U civ., n. 25507 del 30/11/2006, Rv. 593344 - 01, secondo il quale si deve ritenere che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ. relativo, appunto, agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo - precisandolo nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del bene in suo favore. Il citato art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine...di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata". 3 Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore>> (nello stesso senso Sez. 3 civ., n. 3531 del 13/02/2009, Rv. 607255 - 01);
4.4.l'aggiudicatario resta privo, ai sensi del codice di procedura penale, del potere di chiedere la restituzione del bene e dunque di proporre il riesame ovvero l'appello avverso il provvedimento di diniego, non avendone diritto ai sensi degli artt. 322 e 322-bis, cod. proc. pen., che escludono che possa proporre ricorso chi vi abbia un qualificato interesse (come invece previsto dall'art. 318, cod. proc. pen., in caso di sequestro conservativo);
4.5.in ogni caso le vicende successive alla trascrizione del sequestro non sono opponibili allo Stato;
4.6.la mancanza di legittimazione assorbe ogni ulteriore considerazione sulla possibilità, per il terzo titolare di diritti reali sul bene, di proporre ricorso cautelare avverso il decreto di sequestro dell'immobile (o di rigetto di richiesta di restituzione) in caso di sopraggiunta sentenza che dispone la confisca dell'immobile.
4.7.Deve essere perciò affermato il seguente principio di diritto:
4.8.in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, l'aggiudicatario all'incanto del bene soggetto a espropriazione immobiliare e già sequestrato non è legittimato a chiederne la restituzione>>. , 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Alik Coude Vow cel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 L 26 LUG 2017 ALCANCELLED Luana diaria